Decreto federale concernente la Carta europea dell'autonomia locale

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 dicembre 20032, decreta: Art. 1 1

La Carta europea dell'autonomia locale è approvata.

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la Carta formulando la seguente dichiarazione: «Conformemente all'art. 12 par. 2 della Carta europea dell'autonomia locale, la Svizzera dichiara che s'impegna a considerarsi vincolata dalle seguenti disposizioni: art. 2; 3 par. 1 e 2; art. 4 par. 1­3, 5 e 6; art. 5; art. 6 par. 1; art. 7 par. 1 e 3; art. 8 par. 1 e 3; art. 9 par. 1­4, 6 e 8; art. 10 par. 1­3; e art. 11. In Svizzera, la Carta, secondo il suo art. 13, si applica ai Comuni politici («Einwohnergemeinde»/«communes politiques»)».

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Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum in materia di trattati internazionali.

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RS 101 FF 2004 67

2003-2638

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Carta europea dell'autonomia locale. DF

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