Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione Modifica del 12 febbraio 2004 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Il decreto del Consiglio federale del 24 ottobre 20021 che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore svizzero dell'isolazione è modificato come segue: Art. 2 cpv. 3 Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera2 e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza3 si applicano anche ai datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 14 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all'interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.

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II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione, allegato ai decreti del Consiglio federale del 24 ottobre 2002 e del 14 febbraio 20035, sono dichiarate d'obbligatorietà generale6: Appendice 9 Art. 3

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Salari minimi

FF 2002 6361­6363 RS 823.20 ODist, RS 823.201 Articolo 2 capoverso 1 DCF del 24 ottobre 2002 FF 2002 6361­6363, 2003 1303 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.

2004-0203

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Contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione. DCF

III Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2004 ad eccezione della cifra I e ha effetto sino al 30 giugno 2008. La cifra I entra in vigore il 1° giugno 2004.

12 febbraio 2004

In nome del Consiglio federale svizzero: Il vicepresidente, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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