Legge federale sull'istituzione del Tribunale amministrativo federale

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 191a della Costituzione federale1, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 agosto 20042, decreta: Art. 1

Scopo

Scopo della presente legge č l'istituzione del Tribunale amministrativo federale entro i termini previsti. Essa disciplina le competenze e la collaborazione tra gli organi interessati.

Art. 2

Elezione

L'Assemblea federale elegge i giudici del Tribunale amministrativo federale; assegna al massimo 64 posti a tempo pieno.

1

2

Nomina la direzione provvisoria del Tribunale scegliendone i membri tra i giudici.

Art. 3 1

Direzione provvisoria del Tribunale

La direzione provvisoria del Tribunale si compone: a.

del presidente del Tribunale;

b.

del vicepresidente;

c.

di tre altri membri del Tribunale.

2

Prende le decisioni necessarie all'istituzione del Tribunale amministrativo federale.

3

Le competono segnatamente:

1 2

a.

l'emanazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione e l'amministrazione del Tribunale, la ripartizione delle cause, l'informazione, le tasse di giustizia, le spese ripetibili accordate alle parti e le indennitą concesse a patrocinatori d'ufficio, periti e testimoni;

b.

l'assunzione del Segretario generale e del suo supplente, dei cancellieri e del personale scientifico e amministrativo; prende in considerazione innanzitutto i candidati qualificati e idonei provenienti dagli attuali Servizi dei ricorsi e Commissioni di ricorso;

RS 101 FF 2004 4229

2004-1623

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Istituzione del Tribunale amministrativo federale. LF

c.

l'assegnazione dei giudici alle camere nell'ambito delle decisioni prese dalla Commissione giudiziaria in merito alla costituzione delle corti;

d.

l'assegnazione dei cancellieri e del restante personale alle corti e alle camere;

e.

l'allestimento del preventivo e del piano finanziario.

Art. 4

Direzione del progetto «Nuovi tribunali federali»

La direzione del progetto «Nuovi tribunali federali», subordinata al Dipartimento federale di giustizia e polizia, adotta tutte le misure di natura pianificatoria, organizzativa e giuridica necessarie all'istituzione del Tribunale amministrativo federale.

1

Prepara le decisioni degli organi competenti e decide autonomamente, fino all'insediamento della direzione provvisoria del Tribunale, in merito a questioni amministrative quali l'informatica, la biblioteca, l'archiviazione, la registrazione e la gestione delle pratiche.

2

Art. 5

Modifica del diritto vigente

Le seguenti atti legislativi sono modificati come segue: 1. Legge federale del 13 dicembre 20023 sull'Assemblea federale Art. 173 5. Disposizione transitoria relativa all'art. 40a (Commissione giudiziaria) Alla Commissione giudiziaria compete la prima costituzione delle corti del Tribunale amministrativo federale.

1

2 In occasione della costituzione essa tiene adeguatamente conto della competenza dei giudici e delle lingue ufficiali.

2. Legge federale del 21 giugno 20024 sulle sedi del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale Art. 3a

Disposizione transitoria relativa all'art. 2

Fino al suo insediamento a San Gallo, il Tribunale amministrativo federale svolge la sua attivitą nella regione di Berna.

1

Al momento dell'entrata in vigore della legge del ...5 sul Tribunale amministrativo federale, il Consiglio federale č autorizzato a integrare il capoverso 1 in tale legge.

2

3 4 5

RS 171.10 RS 173.72 RS ...; RU ... (FF 2001 3764)

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Art. 6

Referendum, entrata in vigore e durata di validitą

1

La presente legge sottostą al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

La presente legge ha effetto sino all'entrata in vigore della legge sul Tribunale amministrativo federale del ...6.

3

6

Messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2001 (FF 2001 3764)

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