Legge federale sulle tasse di bollo

Disegno

(LTB) Modifica del L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 agosto 20041 decreta: I La legge federale del 27 giugno 19732 sulle tasse di bollo è modificata come segue: Ingresso visto l'articolo 41bis capoversi 1 lettera a, 2 e 3 della Costituzione federale3; ...

Art. 4 cpv. 2 Abrogato Art. 6 cpv. 1 lett. h 1

Non soggiacciono alla tassa: h.

i diritti di partecipazione costituiti a titolo oneroso al momento della fondazione o dell'aumento di capitale di una società anonima, di una società in accomandita per azioni o di una società a garanzia limitata, per quanto le prestazioni dei soci non superino complessivamente un milione di franchi.

Art. 13 cpv. 1 e 3 lett. c­f, 4 e 5 La tassa ha per oggetto il trasferimento a titolo oneroso della proprietà dei documenti di cui al capoverso 2, se uno dei contraenti o dei mediatori sia un negoziatore di titoli secondo il capoverso 3.

1

3

Sono negoziatori di titoli: c.

1 2 3

Abrogata

FF 2004 4329 RS 641.10 Queste disposizioni corrispondono agli art. 132 cpv. 1 e 134 della Costituzione federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2004-1439

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Tasse di bollo. LF

d.

le società anonime, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata e società cooperative svizzere nonché gli istituti svizzeri di previdenza professionale e di previdenza vincolata che non rientrano nella definizione delle lettere a e b e i cui attivi, secondo l'ultimo bilancio, sono composti per oltre 10 milioni di franchi da documenti imponibili giusta il capoverso 2;

e.

i membri stranieri di una borsa svizzera per i titoli svizzeri trattati a tale borsa;

f.

la Confederazione, i Cantoni e i Comuni con i propri stabilimenti sempreché nei loro conti espongano documenti imponibili giusta il capoverso 2 per oltre 10 milioni di franchi, nonché gli istituti svizzeri delle assicurazioni sociali.

Sono considerati istituti svizzeri di previdenza professionale e di previdenza vincolata ai sensi del capoverso 3 lettera d:

4

a.

gli istituti di cui all'articolo 48 della legge federale del 25 giugno 19824 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e all'articolo 331 del Codice delle obbligazioni5, il fondo di garanzia nonché l'istituto collettore di cui agli articoli 56 e 60 LPP;

b.

le fondazioni di libero passaggio di cui agli articoli 10 capoverso 3 e 19 dell'ordinanza del 3 ottobre 19946 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;

c.

gli istituti che concludono assicurazioni e convenzioni di previdenza vincolata ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza del 13 novembre 19857 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute;

d.

le fondazioni d'investimento che si occupano dell'investimento e della gestione dei fondi degli istituti di previdenza di cui ai capoversi a­c e che sono soggette alla sorveglianza della Confederazione o dei Cantoni.

Sono considerati istituti svizzeri delle assicurazioni sociali ai sensi del capoverso 3 lettera f: il fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti nonché il fondo dell'assicurazione contro la disoccupazione.

5

Art. 14 cpv. 1 lett. h 1

Non soggiacciono alla tassa: h.

4 5 6 7

la mediazione o la compera e la vendita di obbligazioni straniere, se il compratore o il venditore è parte contraente straniera.

RS 831.40 RS 220 RS 831.425 RS 831.461.3

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Art. 17 cpv. 2 e 4 2

Egli deve la metà della tassa: a.

se è mediatore: per ogni contraente che non prova di essere registrato come negoziatore di titoli o investitore esentato;

b.

se è contraente: per se stesso e per la controparte che non prova di essere registrata come negoziatore di titoli o investitore esentato.

La tassa dovuta dai negoziatori di titoli di cui all'articolo 13 capoverso 3 lettera e è versata dalla borsa svizzera implicata.

4

Art. 17a 1

Investitori esentati

Sono considerati investitori esentati ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2: a.

gli Stati esteri e le banche centrali;

b.

i fondi d'investimento svizzeri ai sensi dell'articolo 2 della legge federale del 18 marzo 19948 sui fondi d'investimento;

c.

i fondi d'investimento esteri ai sensi dell'articolo 44 della legge federale del 18 marzo 1994 sui fondi d'investimento;

d.

gli istituti esteri delle assicurazioni sociali;

e.

gli istituti esteri di previdenza professionale;

f.

le società d'assicurazione sulla vita estere soggette a un disciplinamento estero equivalente alla sorveglianza della Confederazione;

g.

le società estere le cui azioni sono quotate a una borsa riconosciuta, nonché le società estere di un medesimo gruppo quotate in borsa.

Sono considerati istituti esteri delle assicurazioni sociali gli istituti che svolgono le stesse mansioni degli istituti svizzeri citati nell'articolo 13 capoverso 5 e che soggiacciono a una sorveglianza equivalente a quella della Confederazione.

2

3

Sono considerati istituti esteri di previdenza professionale gli istituti che: a.

si occupano di previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;

b.

le cui risorse sono destinate durevolmente ed esclusivamente alla previdenza professionale; e

c.

soggiacciono a una sorveglianza equivalente a quella della Confederazione.

Art. 19

Negozi conclusi con banche o agenti di borsa stranieri

Se al momento della conclusione di un negozio una delle parti contraenti è una banca straniera o un agente di borsa straniero, la mezza tassa dovuta da detta parte contraente decade. Lo stesso vale per i titoli ripresi o forniti nell'ambito

1

8

RS 951.31

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dell'esercizio di prodotti derivati standardizzati da una borsa che agisce in qualità di controparte.

La mezza tassa decade anche per i membri stranieri di una borsa svizzera che trattano titoli svizzeri per conto proprio.

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II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Essa entra in vigore il 1° gennaio 2006.

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