Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto

Progetto

(Legge sull'IVA, LIVA) Modifica del L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto del 25 maggio 20041 della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale, visto il parere del Consiglio federale del 1° settembre 20042, decreta: I La legge del 2 settembre 19993 sull'IVA č modificata come segue: Art. 18 n. 26 (nuovo) Sono esclusi dall'imposta: ...

26. le operazioni nell'ambito dell'esecuzione delle prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali finanziata dal premio supplementare previsto dall'articolo 87 della legge federale del 20 marzo 19814 sull'assicurazione contro gli infortuni, in quanto attuate direttamente dagli organi esecutivi della legge del 13 marzo 19645 sul lavoro e dall'INSAI.

II 1

La presente legge sottostā a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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FF 2004 4397 FF 2004 4405 RS 641.20 RS 832.20 RS 822.11

2004-1364

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Legge sull'IVA

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