Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella procedura per circolazione degli atti del 3 giugno 2004, visti l'articolo 321bis del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) e gli articoli 1, 3, 9, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re: Universitäre Psychiatrische Dienste Bern (UPD), Direktion Sozial- und Gemeindepsychiatrie, concernente la domanda dell'11 marzo 2004 per una proroga dell'autorizzazione generale a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, ha deciso: 1. Titolare dell'autorizzazione Responsabile della ricerca autorizzata nella Direzione Sozial- und Gemeindepsychiatrie rimane il direttore medico, prof. dr. med. e phil. H. D. Brenner. Il dispositivo originario della decisione rimane in vigore.

2. Durata dell'autorizzazione La presente autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni a partire dal momento in cui è passata in giudicato.

Il titolare dell'autorizzazione deve notificare alla Commissione peritale, prima dello scadere dell'autorizzazione, i cambiamenti elencati qui di seguito; la Commissione peritale valuta in seguito se debba essere rilasciata un'autorizzazione completava: ­

sostituzione del direttore medico;

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modifica della struttura amministrativa o organizzativa della Direzione Sozial- und Gemeindepsychiatrie;

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modifica della gestione dei dati;

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modifica del regolamento di accesso;

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apertura di nuove banche dati.

3. Rimedi giuridici In virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera c della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e degli articoli 44 segg. della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPA; SR 172.021), contro la presente decisione può essere interposto ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione nel Foglio federale presso la Commissione federale per la protezione dei dati, casella postale, 3000 Berna 7. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

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2004-1313

4. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto alla Direzione Sozial- und Gemeindepsychiatrie, UPD Berna, e all'Incaricato federale per la protezione dei dati. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può, entro il termine di ricorso e dopo essersi annunciato telefonicamente (031 322 94 94), prendere visione dell'intera decisione presso il Segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione diritto, 3003 Berna.

6 luglio 2004

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, prof. dott. iur. Franz Werro

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