Decreto federale che proroga l'impiego dell'esercito per la protezione delle rappresentanze straniere del 5 ottobre 2004
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 70 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 19951; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 20042, decreta: Art. 1 L'impiego dell'esercito per la protezione delle rappresentanze straniere è prorogato dal 1° luglio 2004 fino al 31 dicembre 2007 al più tardi.
Art. 2 L'impiego avviene nell'ambito del servizio d'appoggio.
Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio nazionale, 22 settembre 2004
Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2004
Il presidente: Max Binder Il segretario: Ueli Anliker
Il presidente: Fritz Schiesser Il segretario: Christoph Lanz
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RS 510.10 FF 2004 2513
2004-0815
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Proroga dell'impiego dell'esercito per la protezione delle rappresentanze straniere. DF
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