Decreto federale che proroga l'impiego dell'esercito per la protezione delle rappresentanze straniere del 5 ottobre 2004

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 70 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 19951; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 20042, decreta: Art. 1 L'impiego dell'esercito per la protezione delle rappresentanze straniere è prorogato dal 1° luglio 2004 fino al 31 dicembre 2007 al più tardi.

Art. 2 L'impiego avviene nell'ambito del servizio d'appoggio.

Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 22 settembre 2004

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2004

Il presidente: Max Binder Il segretario: Ueli Anliker

Il presidente: Fritz Schiesser Il segretario: Christoph Lanz

1 2

RS 510.10 FF 2004 2513

2004-0815

4875

Proroga dell'impiego dell'esercito per la protezione delle rappresentanze straniere. DF

4876