Decreto federale

Disegno

concernente l'approvazione dell'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica in vista della partecipazione della Svizzera al sesto programma quadro dell'UE (2002­2006) del

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 novembre 20032, decreta: Art. 1 L'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Confederazione svizzera e le Comunità europee è approvato.

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2

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare l'accordo.

3

È autorizzato a rinnovare l'accordo.

Art. 2 La riserva approvata per far fronte a un eventuale sviluppo sfavorevole del PIL svizzero rispetto quello dell'UE, è ridotta a 14 milioni di franchi. La differenza rispetto all'importo originariamente previsto per questa riserva può essere utilizzata per finanziare la partecipazione progetto per progetto.

Art. 3 Il presente decreto è soggetto al referendum facoltativo sui trattati internazionali comprendenti importanti disposizioni che contengono norme di diritto o la cui attuazione richiede l'emanazione di leggi federali conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale.

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RS 101 FF 2003 213

2003-2355

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Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica. DF

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