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Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella procedura per circolazione degli atti del 24 agosto 2004, visti l'articolo 321bis del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) e gli articoli 1, 2, 9, 10 e 11 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente le autorizzazioni a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re: Ospedale cantonale di Basilea, Reparto chirurgia, progetto «Retrospektive Studie zur transanalen endoskopischen Mikrochirurgie (TEM)», concernente la domanda del 28 giugno 2004 per un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Titolari dell'autorizzazione a.

Al dr. med. Walter Richard Marti, LD, capo medico e viceprimario della Allgemeinchirurgische Universitätsklinik dell'Ospedale cantonale di Basilea, in qualità di responsabile del progetto è rilasciata, alle condizioni e agli oneri sotto indicati, un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP, per la ricezione di dati non anonimizzati secondo il punto 2 nell'ambito dello scopo di cui al punto 3. Il dottor W. R. Marti è reso attento del suo obbligo di mantenere il segreto conformemente all'articolo 321bis CP.

b.

Al signor Daniel Steinemann, cand. med. e dottorando all'Ospedale cantonale di Basilea, è rilasciata, alle condizioni e agli oneri sotto indicati, un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP, per la ricezione di dati non anonimizzati secondo il punto 2 nell'ambito dello scopo di cui al punto 3. Il signor D. Steinemann è reso attento del suo obbligo di mantenere il segreto conformemente all'articolo 321bis CP.

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2. Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale per dati personali a.

La presente decisione autorizza i medici di famiglia o quelli che hanno prestato successivamente cure a pazienti che, tra il 1995 e il 2004, hanno subito interventi chirurgici con il metodo della microchirurgia endoscopica transanale (TEM) e che nel frattempo sono deceduti, a comunicare ai titolari dell'autorizzazione di cui al punto 1 i dati personali relativi ai suddetti pazienti. La comunicazione dei dati deve servire unicamente allo scopo descritto qui di seguito al punto 3.

b.

Con il rilascio dell'autorizzazione non s'impone a nessuno l'obbligo di comunicare i dati.

3. Scopo della comunicazione dei dati La comunicazione di dati personali che soggiacciono al segreto professionale in campo medico in virtù dell'articolo 321 CP deve servire unicamente al progetto di ricerca «Retrospektive Studie zur transanalen endoskopischen Mikrochirurgie (TEM)».

4. Tipo di conservazione dei dati e diritto all'accesso I titolari dell'autorizzazione sono tenuti a proteggere i dati non anonimizzati dall'accesso non autorizzato.

5. Responsabilità della protezione dei dati comunicati Il capo del progetto, dr. med. Walter Richard Marti, LD, è responsabile della protezione dei dati personali comunicati.

6. Oneri a.

I dati personali non anonimizzati devono essere conservati separatamente da quelli anonimizzati.

b.

All'infuori dei ricercatori che prendono parte al progetto non deve essere concesso a nessun'altra persona il diritto di prendere visione dei dati personali non anonimizzati.

c.

I dati personali non anonimizzati che non sono più utilizzati devono essere immediatamente distrutti. La distruzione dei dati deve avvenire conformemente alle prescrizioni del delegato cantonale alla protezione dei dati.

d.

I titolari dell'autorizzazione hanno l'obbligo di informare per scritto i medici di famiglia e quelli che hanno prestato successivamente cure in merito alla portata dell'autorizzazione rilasciata. La comunicazione scritta deve menzionare che i dati di pazienti che hanno fatto valere il loro diritto di veto quando erano ancora in vita non possono essere trasmessi. Essa deve pervenire per conoscenza al Segretariato della Commissione peritale, a destinazione del presidente.

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7. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso amministrativo in virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera c della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e degli articoli 44 segg. della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021), entro 30 giorni dalla notifica e dalla pubblicazione sul Foglio federale, presso la Commissione federale della protezione dei dati, casella postale, 3000 Berna 7.

8. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto ai titolari dell'autorizzazione e all'Incaricato federale della protezione dei dati. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Gli aventi diritto al ricorso possono, durante il termine di ricorso e dopo essersi annunciati telefonicamente (031 322 94 94), prendere conoscenza dell'intera decisione presso il Segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna.

19 ottobre 2004

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, prof. dott. iur. Franz Werro

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