Codice civile svizzero
Disegno
(Fissazione delle contribuzioni dei membri di associazioni) Modifica del L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 22 aprile 20041, visto il parere del Consiglio federale del 18 agosto 20042, decreta: I Il Codice civile3 č modificato come segue: Art. 71 II. Contribuzioni
Se gli statuti lo prevedono č possibile esigere contribuzioni dai soci.
Art. 75a (nuovo)
Cbis. Responsabilitā
Il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni della societā. Salvo disposizione contraria degli statuti, tale responsabilitā č esclusiva.
II 1
La presente legge sottostā al referendum.
Essa entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la scadenza del termine inutilizzato di referendum o accettata che sia in votazione popolare.
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FF 2004 4277 FF 2004 4285 RS 210
2004-0934
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Fissazione delle contribuzioni dei membri di associazioni. CC
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