ad 02.422 Iniziativa parlamentare Orari d'apertura dei negozi nei centri di trasporti pubblici Rapporto del 17 febbraio 2004 della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale Parere del Consiglio federale del 5 marzo 2004

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento (LParl) vi sottoponiamo il nostro parere relativo al rapporto del 17 febbraio 2004 della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale concernente gli orari d'apertura dei negozi nei centri di trasporti pubblici.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

5 marzo 2004

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2004-0415

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Parere 1

Situazione iniziale

Il 17 aprile 2002 il consigliere nazionale Rolf Hegetschweiler ha presentato un'iniziativa parlamentare (02.422: Orari d'apertura dei negozi nei centri di trasporti pubblici) in cui chiede che i servizi accessori presso le stazioni che fungono da centri di trasporti pubblici siano autorizzati ad impiegare personale tutti i giorni della settimana, inclusa la domenica. L'iniziativa prevedeva la modifica dell'articolo 39 capoverso 2 della legge federale sulle ferrovie (LFerr)1. Su proposta della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni, il 29 settembre 2003 il Consiglio nazionale ha dato seguito all'iniziativa parlamentare con 87 voti contro 432.

L'iniziativa parlamentare è stata assegnata alla Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale con l'incarico di elaborare un progetto. Il 26 gennaio 2004 la Commissione ha deciso di adeguare la legge sul lavoro piuttosto che la legge sulle ferrovie3. Nella sua seduta del 16 febbraio 2004, ha elaborato un progetto corrispondente in collaborazione con il Segretariato di Stato dell'economia, l'Ufficio federale dei trasporti, l'Ufficio federale del consumo e la segreteria della Commissione della concorrenza. La maggioranza della Commissione ha approvato il progetto, mentre una minoranza lo respinge, proponendo di non entrare nel merito dello stesso.

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Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale sostiene la modifica legislativa proposta dalla Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale Conformemente all'articolo 39 capoverso 2 LFerr, ai servizi definiti accessori dalle imprese ferroviarie non si applicano le prescrizioni cantonali e comunali in materia di orari di apertura e di chiusura. Nella sua decisione del 22 marzo 2002, il Tribunale federale ha constatato che la disposizione della LFerr e quella dell'articolo 26 dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2)4 riguardante il lavoro nelle aziende che rispondono alle necessità dei viaggiatori sono, nella misura in cui tali aziende sono situate nelle stazioni, strettamente correlate dal profilo materiale.

Anche se il testo delle due disposizioni non coincide completamente, entrambe le norme avevano lo scopo di offrire possibilità di approvvigionamento nelle stazioni ai viaggiatori o agli utenti delle ferrovie creando disposizioni speciali a tal fine.

L'articolo 39 capoverso 2 LFerr disciplina gli orari d'apertura dei servizi accessori delle ferrovie, mentre l'articolo 26 OLL 2 definisce quali sono i prodotti e i servizi che tali negozi devono offrire per poter occupare personale senza autorizzazione la domenica. Come indicato nel rapporto della Commissione, il Tribunale federale ha stabilito diversi criteri restrittivi in relazione all'assortimento e alle dimensioni delle superfici di vendita dei negozi affinché questi ultimi corrispondano alla definizione di aziende al servizio dei viaggiatori secondo l'OLL 2. È quindi oggettivamente 1 2 3 4

RS 742.101 Boll. Uff. 2003 N 1556 RS 822.11 RS 822.112

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opportuno che l'impiego di personale nei negozi e nelle aziende di prestazione di servizi situati nei centri di trasporti pubblici sia regolato nella legge sul lavoro e non nella legge sulle ferrovie, in quanto quest'ultima disciplina soltanto gli orari d'apertura dei negozi. Con la revisione proposta, i negozi situati nelle grandi stazioni che possono occupare personale la domenica senza autorizzazione verranno definiti in funzione della loro posizione geografica e non più, come previsto attualmente dall'articolo 26 capoverso 4 OLL25, in base alle esigenze dei viaggiatori e, quindi, ai prodotti e ai servizi offerti. Procedendo unicamente alla revisione dell'articolo 39 capoverso 2 LFerr non sarebbe stato possibile realizzare lo scopo dell'iniziativa parlamentare Hegetschweiler. Nell'ambito della revisione della legge federale sulle ferrovie (riforma ferroviaria) bisognerà eventualmente esaminare se la definizione di servizi accessori di cui all'articolo 39 capoverso 1 LFerr debba essere adattata alla nuova situazione per eliminare anche in questo articolo il criterio delle esigenze degli utenti della ferrovia.

Si considerano centri di trasporti pubblici le grandi stazioni con un elevato volume di traffico passeggeri e frequenti coincidenze (Intercity, treni diretti, RER). In questo modo si esclude che le piccole stazioni si trasformino in centri commerciali. Occorre inoltre segnalare che i negozi o le aziende di prestazione di servizi non devono necessariamente essere situati nell'area della stazione. Come finora è determinante la loro relazione funzionale con la stazione.

Gli elettori hanno incontestabilmente rifiutato una liberalizzazione generale degli orari d'apertura dei negozi sia recentemente a livello cantonale (ad es. nei Cantoni di Friburgo e San Gallo), sia nel 1996 a livello federale. Il Consiglio federale constata tuttavia che in questi ultimi anni è aumentato il numero di negozi aperti la domenica nelle grandi stazioni e che i clienti approfittano appieno di questa possibilità. Secondo i proprietari dei negozi della stazione centrale di Zurigo, la cifra d'affari conseguita domenicale è superiore del 20 % rispetto a quella realizzata durante la settimana. Ciò significa che, se una liberalizzazione generalizzata degli orari di apertura dei negozi non è auspicata, la popolazione
apprezza però la possibilità di fare acquisti in centro la domenica, soprattutto nelle stazioni. Come sottolineato dalla maggioranza della Commissione, le abitudini di vita degli Svizzeri sono mutate: la mobilità delle persone che esercitano una professione è notevolmente aumentata, le famiglie che applicano una ripartizione classica dei compiti sono in costante calo, le abitudini alimentari si sono adattate alle nuove forme di vita mentre gli acquisti sono pianificati a breve termine, per cui le possibilità di acquisti devono essere possibilmente estese nel tempo e quotidiane. L'apertura locale limitata dei negozi la domenica risponde manifestamente a un bisogno e la proposta di revisione della legge sul lavoro va pertanto considerata opportuna.

Per quanto riguarda le riserve della minoranza in merito alla protezione dei lavoratori, il Consiglio federale ritiene che nella legge sul lavoro6 verranno in ogni caso introdotte disposizioni speciali in materia di durata del lavoro e del riposo come quelle attualmente applicabili ai servizi accessori nelle stazioni. A tal proposito il Consiglio federale intende prevedere un periodo di riposo di 47 ore per le domeniche lavorate, ciò che corrisponde all'introduzione della settimana di cinque giorni.

Inoltre, i lavoratori avranno diritto ad almeno dodici domeniche libere all'anno.

Anche se queste domeniche vengono ripartite in modo irregolare nel corso del5 6

RS 822.112 RS 822.112

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l'anno, ciò corrisponde ad una domenica libera al mese. Alle persone occupate in questi negozi si applicheranno inoltre le altre disposizioni intese a garantire la protezione dei lavoratori della legge sul lavoro e delle sue ordinanze. A titolo d'esempio si possono citare le disposizioni sull'osservanza della durata massima della settimana lavorativa, il divieto di lavorare più di sei giorni consecutivi e la concessione di un tempo di riposo giornaliero di undici ore.

La subordinazione dell'occupazione di personale la domenica alla conclusione di un CCL, come proposto dalla minoranza Remo Gysin, è inappropriata dal punto di vista oggettivo e formale, in quanto implicherebbe l'introduzione di disposizioni di diritto privato nella legge sul lavoro. La legge sul lavoro disciplina la protezione dei lavoratori (durata del lavoro e del riposo, protezione della salute) senza tener conto degli elementi di diritto privato del contratto di lavoro. Le questioni salariali non sono in genere disciplinate nella legge sul lavoro. La modifica proposta dalla minoranza della Commissione comporterebbe un cambiamento fondamentale e indesiderato della sistematica della legge sul lavoro, che non sarebbe realizzabile.

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