Legge federale che modifica il decreto federale concernente il progetto FERROVIA 2000
Disegno
Modifica del L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 20041, decreta: I Il decreto federale del 19 dicembre 19862 concernente il progetto FERROVIA 2000 è modificato come segue: Titolo Legge federale concernente il progetto FERROVIA 2000 Ingresso visti gli articoli 23, 26 e 36 della Costituzione federale3, Art. 3a cpv. 1 La Confederazione mette a disposizione delle ferrovie interessate i mezzi necessari sotto forma di mutui rimborsabili condizionalmente, soggetti a interessi di mercato o a tasso variabile, oppure sotto forma di contributi a fondo perso.
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Art. 4 1
Il presente decreto, di obbligatorietà generale4, sottostà al referendum facoltativo.
Esso5 entra in vigore trascorso inutilizzato il termine di referendum o al momento dell'accettazione in votazione popolare.
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Esso6 ha effetto sino all'attuazione del progetto FERROVIA 2000.
FF 2004 4695 RS 742.100 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 81, 87 e 92 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).
Oggi: legge federale (art. 163 cpv. 1 della Costituzione, RS 101).
Oggi: legge federale (art. 163 cpv. 1 della Costituzione, RS 101).
Oggi: legge federale (art. 163 cpv. 1 della Costituzione, RS 101).
2004-1418
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Progetto FERROVIA 2000. LF
II La legge federale del 4 ottobre 19747 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali è modificata come segue: Art. 4a cpv. 4 Abrogato III 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
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Entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2005.
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RS 611.010
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