Legge federale che modifica il decreto federale concernente il progetto FERROVIA 2000

Disegno

Modifica del L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 20041, decreta: I Il decreto federale del 19 dicembre 19862 concernente il progetto FERROVIA 2000 è modificato come segue: Titolo Legge federale concernente il progetto FERROVIA 2000 Ingresso visti gli articoli 23, 26 e 36 della Costituzione federale3, Art. 3a cpv. 1 La Confederazione mette a disposizione delle ferrovie interessate i mezzi necessari sotto forma di mutui rimborsabili condizionalmente, soggetti a interessi di mercato o a tasso variabile, oppure sotto forma di contributi a fondo perso.

1

Art. 4 1

Il presente decreto, di obbligatorietà generale4, sottostà al referendum facoltativo.

Esso5 entra in vigore trascorso inutilizzato il termine di referendum o al momento dell'accettazione in votazione popolare.

2

3

1 2 3 4 5 6

Esso6 ha effetto sino all'attuazione del progetto FERROVIA 2000.

FF 2004 4695 RS 742.100 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 81, 87 e 92 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

Oggi: legge federale (art. 163 cpv. 1 della Costituzione, RS 101).

Oggi: legge federale (art. 163 cpv. 1 della Costituzione, RS 101).

Oggi: legge federale (art. 163 cpv. 1 della Costituzione, RS 101).

2004-1418

4769

Progetto FERROVIA 2000. LF

II La legge federale del 4 ottobre 19747 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali è modificata come segue: Art. 4a cpv. 4 Abrogato III 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2005.

7

RS 611.010

4770