Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'artigianato svizzero della macelleria Proroga del 4 novembre 2004 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 18 febbraio 2002 e del 19 febbraio 20041 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'artigianato svizzero della macelleria è prorogata2.

II Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2005 e ha effetto sino al 31 dicembre 2007.

4 novembre 2004

In nome del Consiglio federale svizzero: Il vicepresidente, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 2

FF 2002 1520, 2004 889 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.

2004-2258

5913

Contratto collettivo di lavoro per l'artigianato svizzero della macelleria. DCF

5914