Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella procedura per circolazione degli atti dell'8 marzo 2004; visti l'articolo 321bis del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) e gli articoli 1, 3 capoverso 1, 9 capoverso 4, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re: Kantonsspital Winterthur (KSW) concernente la domanda del 17 settembre 2003 per una proroga dell'autorizzazione generale a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: Titolare dell'autorizzazione La scuola in cure infermieristiche e la clinica psichiatrica non fanno più parte dell'ospedale cantonale di Winterthur. Il Kantonsspital Winterthur è quindi composto di 12 cliniche e istituti, i laboratori e i servizi amministrativi.

Il responsabile della ricerca relativa alla presente autorizzazione rimane il dr. med Balz Isler, presidente della conferenza dei medici primari. Gli avvicendamenti alle posizioni direttive non hanno conseguenze sull'autorizzazione generale, dato che il più alto livello di responsabilità rimane immutato.

Durata dell'autorizzazione La presente autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni a partire dal momento in cui è passata in giudicato.

Occorre notificare alla Commissione dell'autorizzazione, i cambiamenti seguenti:

peritale,

prima

dello

scadere

­

avvicendamento del presidente della conferenza dei medici primari;

­

cambiamento della struttura amministrativa e organizzativa dell'ospedale;

­

cambiamento della gestione dei dati;

­

modifica del regolamento di accesso;

­

apertura di nuove banche dati.

La Commissione peritale esaminerà in seguito l'opportunità di rilasciare un'autorizzazione completiva.

Oneri Entro sei mesi il «Kantonsspital Winterthur» è tenuto a presentare al presidente della Commissione peritale un regolamento di accesso aggiornato.

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2004-0657

Dispositivo originario Il dispositivo originario rimane in vigore purché non venga modificato da questa decisione.

Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso amministrativo, in virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera c della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e degli articoli 44 segg. della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021), entro 30 giorni dalla notifica o dalla sua pubblicazione nel Foglio federale presso la Commissione federale per la protezione dei dati, casella postale, 3000 Berna 7. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto al «Kantonsspital Winterthur (KSW)» e all'Incaricato federale per la protezione dei dati. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. L'avente diritto al ricorso può, entro il termine di ricorso e dopo essersi annunciato telefonicamente (031 324 94 94), prendere visione dell'intera decisione presso il Segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione giuridica, 3003 Berna.

20 aprile 2004

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, prof. dott. iur. Franz Werro

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