Legge federale sull'assicurazione malattie

Disegno

(LAMal) (Partecipazione ai costi) Modifica del L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 20041, decreta: I La legge federale del 18 marzo 19942 sull'assicurazione malattie è modificata come segue: Art. 64 cpv. 2 lett. b e 6 lett. b 2

La partecipazione ai costi comprende: b.

6 Il

per gli assicurati fino ai 18 anni compiuti, il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia e, per gli adulti, il 20 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale).

Consiglio federale può: b.

ridurre o sopprimere la partecipazione ai costi per determinate prestazioni;

II 1 La

presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Entra

in vigore il 1° gennaio 2006 qualora il termine di referendum sia scaduto inutilizzato o il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua accettazione in votazione popolare.

1 2

FF 2004 3901 RS 832.10

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