Decreto federale concernente un credito quadro per misure di gestione civile dei conflitti e di promovimento dei diritti dell'uomo del 17 dicembre 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 4 della legge federale del 19 dicembre 20032 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 ottobre 20023, decreta: Art. 1 È stanziato un credito quadro di 220 milioni di franchi destinato alla gestione civile dei conflitti e al promovimento dei diritti dell'uomo per un periodo minimo di quattro anni. Il periodo del credito inizia il 1° gennaio 2004.

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I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.

Art. 2 A carico della rubrica di credito 201.3600.149 può essere finanziato il personale esterno necessario per l'attuazione delle misure di gestione civile dei conflitti e di promovimento dei diritti dell'uomo.

Art. 3 Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2003

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2003

Il presidente: Max Binder Il segretario: Ueli Anliker

Il presidente: Fritz Schiesser Il segretario: Christoph Lanz

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RS 101 RS 193.9; RU 2004 2157 FF 2002 7091

2002-1662

1931

Credito quadro per misure di gestione civile dei conflitti e di promovimento dei diritti dell'uomo. DF

1932