Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Termine per la raccolta delle firme: 27 ottobre 2005

Iniziativa popolare federale «Salvare la foresta svizzera» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Salvare la foresta svizzera», presentata il 7 aprile 2004; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Salvare la foresta svizzera», presentata il 7 aprile 2004, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Weber Franz, Villa Dubochet 16, 1815 Clarens 2. Weber Judith, Villa Dubochet 16, 1815 Clarens 3. Kreis Fritz, La Colline, 1820 Territet 4. Guisan Pierrette, Av. des Collèges 15, 1009 Pully 5. Scherraus Thomas, Mühlenstrasse 12, 9000 San Gallo

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2004-0704

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6.

7.

Perret-Gentil Willy, chemin de la Forêt 2, 2068 Hauterive Burri Perret-Gentil Marlène, chemin de la Forêt 2, 2068 Hauterive

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Salvare la foresta svizzera» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Helvetia Nostra, Case postale, 1820 Montreux 1, e pubblicata nel Foglio federale del 27 aprile 2004.

13 aprile 2004

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Iniziativa popolare federale «Salvare la foresta svizzera» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue: Art. 77 La Confederazione e i Cantoni vegliano affinché le foreste possano svolgere simultaneamente e durevolmente la loro funzione protettrice, economica, sociale e di conservazione della biodiversità. Essi organizzano la manutenzione delle foreste.

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La Confederazione stabilisce i principi applicabili alla protezione delle foreste.

Promuove le misure di conservazione delle foreste e il risanamento delle foreste danneggiate.

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L'area forestale della Svizzera è protetta nella sua integralità; i dissodamenti sono vietati. La legge può prevedere, mediante compensazione, eccezioni a scopi di utilità pubblica.

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La perennità della copertura boschiva è garantita da una prassi di silvicoltura prossima alla natura; il taglio raso al suolo è vietato.

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