Legge federale concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni

Disegno

(Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 100 capoverso 1 e 101 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 settembre 20042, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina i compiti, le prestazioni e l'organizzazione dell'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE).

Art. 2

Definizioni

Ai sensi della presente legge si intendono per:

1 2

a.

stipulante: esportatore o terzo autorizzato da quest'ultimo, che stipula l'assicurazione;

b.

committente: persona che effettua l'ordinazione e conclude un contratto a tale scopo;

c.

garante: persona che assicura mediante una garanzia il credito dello stipulante nei confronti del committente;

d.

debitore: committente, garante o altra persona nei cui confronti sussistono pretese legittime da parte dello stipulante;

e.

debitore pubblico: Stato estero o altra organizzazione di diritto pubblico, in particolare organizzazioni non suscettibili di fallimento, nei cui confronti sussistono richieste legittime da parte dello stipulante;

f.

debitore privato: persona fisica o giuridica che non rientra sotto la lettera e, nei cui confronti sussistono richieste legittime da parte dello stipulante.

RS 101 FF 2004 5125

2004-1349

5181

Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni

Art. 3

Forma giuridica

L'ASRE è un istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica e con sede a Zurigo.

1

2 Essa è autonoma nella sua organizzazione e nella sua gestione aziendale e tiene una contabilità propria.

Art. 4

Assicurazione contro i rischi delle esportazioni

L'ASRE offre un'assicurazione contro i rischi delle esportazioni conformemente alla presente legge.

Art. 5

Obiettivi

La Confederazione mira, tramite l'ASRE, a realizzare i seguenti obiettivi: a.

la creazione e il mantenimento di posti di lavoro in Svizzera;

b.

il promovimento della piazza economica svizzera, agevolando la partecipazione dell'economia di esportazione alla concorrenza internazionale.

Art. 6 1

2

Principi alla base della politica dell'istituto

L'ASRE: a.

lavora in modo finanziariamente autonomo a lungo termine;

b.

offre le proprie assicurazioni a titolo complementare rispetto all'economia privata;

c.

fornisce servizi competitivi a livello internazionale.

Essa rispetta i principi della politica estera svizzera.

Art. 7

Conclusione di accordi di diritto internazionale pubblico e rappresentanza in organizzazioni internazionali

Il Consiglio federale può concludere di propria competenza accordi di conversione dei debiti per crediti nei confronti dell'ASRE, nonché accordi di riassicurazione.

1

Il Esso può autorizzare l'ASRE a rappresentare la Confederazione presso le organizzazioni e le associazioni internazionali per questioni concernenti l'assicurazione contro i rischi delle esportazioni.

2

Art. 8

Cooperazioni e partecipazioni

L'ASRE può, al fine di adempiere i propri compiti, cooperare con organizzazioni pubbliche o private, fondare società o partecipare a esse.

Art. 9

Trasferimento di compiti a terzi

L'ASRE può trasferire compiti a terzi nell'ambito dell'esecuzione dell'assicurazione.

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Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni

Art. 10

Altri compiti

Il Consiglio federale può affidare all'ASRE altri compiti in materia di economia esterna.

1

2

Esso la indennizza in modo adeguato per le sue prestazioni.

Sezione 2: Conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative Art. 11

Assicurazione

L'ASRE assicura la fornitura di merci e di servizi all'estero (esportazioni) contro i ritardi nei pagamenti o contro altre perdite dovute a crediti nei confronti di debitori pubblici o privati.

1

Il Consiglio federale precisa, in un'ordinanza, il contenuto, la conclusione e lo svolgimento delle operazioni assicurative, conformemente alle seguenti disposizioni.

2

Art. 12 1

Rischi assicurabili

Sono assicurabili i seguenti rischi: a.

rischi politici;

b.

difficoltà di trasferimento e moratorie di pagamento;

c.

casi di forza maggiore;

d.

rischio del credere, a condizione che lo stipulante assicuri contemporaneamente presso l'ASRE i rischi di perdite secondo le lettere a­c;

e.

rischi risultanti da garanzie (bond);

f.

rischi di cambio nei casi assicurati vincolati a rischi secondo le lettere a­e (rischio eventuale legato al cambio).

Sono assicurabili i rischi di cui al capoverso 1, sia che si realizzino prima o dopo la fornitura.

2

Art. 13 1

Condizioni di stipulazione di un'assicurazione

Un'assicurazione può essere stipulata, se: a.

l'esportatore è domiciliato in Svizzera ed è iscritto nel registro di commercio;

b.

l'esportazione è di origine svizzera o comporta una parte adeguata di valore aggiunto svizzero;

c.

il committente ha la propria sede o il proprio domicilio all'estero; e

d.

l'esportazione da assicurare è compatibile con i principi alla base della politica dell'istituto secondo l'articolo 6.

5183

Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni

2

Un'assicurazione è esclusa, se: a.

la situazione di rischio non permette la concessione della garanzia;

b.

l'esportazione da assicurare viola le prescrizioni legali svizzere o estere; oppure

c.

l'esportazione da assicurare viola gli obblighi della Svizzera in materia di diritto internazionale pubblico.

Art. 14 1

Premio

L'ASRE esige un premio dallo stipulante.

Il premio è calcolato in particolare in base ai relativi rischi, all'ammontare e alla durata dell'assicurazione.

2

Art. 15

Stipulazione dell'assicurazione

1

La stipulazione dell'assicurazione avviene in forma di contratto di diritto pubblico.

2

Non vi è alcun diritto soggettivo alla stipulazione di un contratto.

Se l'ASRE rifiuta la stipulazione di un contratto assicurativo, essa notifica il suo rifiuto in una decisione impugnabile.

3

Art. 16

Obbligo d'informazione e di diligenza

Chi intende stipulare o ha stipulato un'assicurazione deve fornire e fare verificare le indicazioni necessarie alla valutazione dell'esportazione e allo svolgimento dell'operazione assicurativa.

1

Egli deve prendere tutti i provvedimenti dettati dalle circostanze per evitare una perdita.

2

Art. 17

Prestazioni assicurative

Se viene notificato un credito in sofferenza o un danno, l'ASRE rifonde la quota, stabilita nel contratto assicurativo, della perdita o del pagamento arretrato comprovati.

1

2 La

copertura assicurativa ammonta :

a.

per i debitori pubblici e per i debitori privati che rappresentano un rischio analogo a quello dei debitori pubblici a motivo dei rapporti di proprietà o di una garanzia particolarmente affidabile (p. es. garanzia di Stato o garanzia bancaria): al massimo al 95% dell'importo assicurato;

b.

per gli altri debitori privati: al massimo all'85% dell'importo assicurato.

3 Il

Consiglio federale stabilisce, entro i limiti di cui al capoverso 2, i tassi massimi della copertura da applicare dall'ASRE in funzione dei rischi e dei debitori.

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Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni

Art. 18

Esclusione dalle prestazioni

Le prestazioni assicurative sono escluse, sospese o ridotte, se: a.

un'assicurazione è stata stipulata sulla base di indicazioni errate;

b.

lo stipulante viola le clausole del contratto assicurativo o subisce perdite a causa di un inadempimento del contratto concluso con il debitore;

c.

lo stipulante subisce perdite a causa di accordi presi successivamente con il debitore, i quali limitano i suoi diritti oppure impediscono o ritardano il pagamento del debito.

Art. 19

Caso assicurato

Al verificarsi del caso assicurato, il credito in sofferenza, i diritti accessori e la proprietà della merce non ancora fornita vengono trasferiti all'ASRE proporzionalmente al suo pagamento.

1

Dopo l'insorgere del caso assicurato, lo stipulante è tenuto ad coadiuvare l'ASRE a riscuotere il credito e a valorizzare al meglio la merce non ancora fornita. Egli è tenuto a cedere all'ASRE, spontaneamente e in misura proporzionale, i pagamenti ricevuti o i ricavi.

2

Art. 20

Obbligo di rimborso

Se successivamente risulta che non erano adempiute le condizioni per il versamento della prestazione dell'ASRE, lo stipulante rimborsa l'importo ricevuto con un interesse moratorio secondo l'articolo 104 del Codice delle obbligazioni3.

1

2

Lo stipulante è tenuto al rimborso anche se l'importo è stato versato a un terzo.

Cessione dell'assicurazione

Art. 21

Con il consenso dell'ASRE, lo stipulante può cedere a un terzo l'assicurazione unitamente al proprio credito.

Sezione 3: Organizzazione e personale Art. 22 1

Organi

Gli organi dell'ASRE sono: a.

il consiglio d'amministrazione;

b.

il direttore;

c.

l'ufficio di revisione.

Essi sono nominati dal Consiglio federale. I membri del consiglio d'amministrazione sono nominati per quattro anni.

2

3

RS 220

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Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni

Il Consiglio federale può, per motivi importanti, revocare gli organi che ha nominato.

3

Art. 23

Responsabilità

Le disposizioni del diritto della società anonima relative alla responsabilità (art. 752­760 del Codice delle obbligazioni4) si applicano per analogia alla responsabilità dei membri degli organi dell'ASRE. La legge del 14 marzo 19585 sulla responsabilità non è applicabile.

1

Le controversie riguardanti la responsabilità dei membri degli organi dell'ASRE sono giudicate dai tribunali civili. In tali procedure la Confederazione ha lo statuto di azionista e di creditore dell'impresa.

2

Art. 24

Consiglio d'amministrazione

1

Il consiglio d'amministrazione si compone di sette a nove membri.

2

Il Consiglio federale nomina il presidente.

3

Il consiglio d'amministrazione: a.

emana un regolamento interno;

b.

approva la pianificazione degli affari e il preventivo;

c.

provvede all'attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale;

d.

allestisce il rendiconto annuale e il rapporto di gestione, che pubblica dopo approvazione del Consiglio federale;

e.

decide in merito alla stipulazione di assicurazioni, fatte salve le competenze del Consiglio federale secondo l'articolo 35;

f.

stabilisce la tariffa dei premi, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio federale;

g.

emana il regolamento del personale, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio federale;

h.

stabilisce la politica in materia di rischi;

i.

adempie altri compiti previsti dal regolamento interno.

Esso può delegare al direttore la competenza di stipulare assicurazioni nell'ambito della politica applicabile di volta in volta in materia di rischi.

4

Per quanto riguarda l'onorario dei membri del consiglio d'amministrazione e le altre condizioni contrattuali convenute con i medesimi si applica per analogia l'articolo 6a capoversi 1­5 della legge del 24 marzo 20006 sul personale federale.

5

4 5 6

RS 220 RS 170.32 RS 172.220.1

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Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni

Art. 25

Direttore

Il direttore: a.

è responsabile della gestione dell'istituto, nella misura in cui tale competenza non spetti al consiglio d'amministrazione;

b.

organizza e dirige l'ASRE;

c.

assume il personale dell'ASRE;

d.

rappresenta l'ASRE nei suoi rapporti con l'esterno e presso le organizzazioni secondo l'articolo 7 capoverso 2.

Art. 26 1

Ufficio di revisione

L'ufficio di revisione esamina: a.

la contabilità e il rendiconto annuale;

b.

la capacità di autofinanziamento dell'ASRE, presentata dal consiglio d'amministrazione.

Esso presenta un rapporto sul risultato del suo esame al consiglio d'amministrazione e al Consiglio federale.

2

Art. 27

Organo consultivo

Il Consiglio federale può istituire un organo consultivo composto da rappresentanti della Confederazione, dell'economia, delle parti sociali e di altre cerchie interessate.

1

2

L'organo consultivo assiste il consiglio d'amministrazione.

Art. 28

Personale

Il personale dell'ASRE è assunto conformemente alle pertinenti disposizioni del Codice delle obbligazioni7.

1

L'ASRE tiene conto, nella sua politica del personale, degli articoli 4 e 5 della legge del 24 marzo 20008 sul personale federale.

2

Per quanto riguarda il salario di direttore, dei quadri direttivi e dell'altro personale retribuito in modo analogo, nonché le altre condizioni contrattuali convenute con queste persone, si applica per analogia l'articolo 6a capoversi 1­5 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale.

3

7 8

RS 220 RS 172.220.1

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Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni

Sezione 4: Finanze Art. 29

Tesoreria

La Confederazione accorda all'ASRE mutui a tassi d'interesse di mercato per assicurarle la liquidità nell'ambito dell'adempimento dei suoi compiti secondo gli articoli 4 e 11.

1

L'ASRE investe i fondi in eccedenza presso la Confederazione, a tassi d'interesse di mercato.

2

I particolari sono disciplinati in un accordo concluso tra l'ASRE e l'Amministrazione federale delle finanze.

3

Art. 30

Rendiconto

Il rendiconto dell'ASRE presenta lo stato patrimoniale, finanziario e i risultati d'esercizio.

1

Esso è allestito secondo i principi di importanza, chiarezza, continuità ed espressione al lordo, e si fonda sulle norme generalmente riconosciute.

2

Le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili devono essere pubblicate.

3

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni riguardanti il rendiconto dell'ASRE.

4

Art. 31

Imposte

L'ASRE è esentata dalle imposte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

Sono fatte salve le seguenti imposte federali: a.

l'imposta sul valore aggiunto;

b.

l'imposta preventiva.

Art. 32

Conversioni dei debiti e ristrutturazioni

I crediti assicurati, compresa la quota non assicurata, possono essere inclusi quale credito globale nelle conversioni dei debiti, negoziate con debitori pubblici, e nelle ristrutturazioni, negoziate con debitori privati.

1

2

Ciò non comporta il decadimento del diritto alle prestazioni assicurative.

Dopo una conversione dei debiti o una ristrutturazione, l'ASRE può assumersi, contro indennità, la quota non assicurata degli stipulanti.

3

Se nell'ambito delle conversioni dei debiti e delle ristrutturazioni la Confederazione persegue obiettivi e compiti che non si fondano sulla presente legge, l'ASRE deve essere indennizzata per i costi che gliene derivano.

4

5

Il Consiglio federale disciplina i particolari.

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Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni

Sezione 5: Tutela degli interessi della Confederazione Art. 33 1

Vigilanza

L'ASRE sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.

Sono fatte salve le competenze legali del Controllo federale delle finanze e l'alta vigilanza del Parlamento.

2

Art. 34

Obiettivi strategici e limite degli impegni

Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi strategici dell'ASRE e li verifica periodicamente.

1

2

Esso stabilisce il limite massimo degli impegni assicurativi.

Art. 35

Assicurazioni di particolare rilevanza

Su richiesta del competente dipartimento, il Consiglio federale può impartire all'ASRE istruzioni in merito all'assicurazione di un'esportazione di particolare rilevanza.

Art. 36

Valutazione

L'ASRE e il dipartimento provvedono affinché siano valutati periodicamente il conseguimento degli obiettivi formulati nella presente legge e il rispetto dei principi che reggono la politica dell'istituto secondo l'articolo 6.

Sezione 6: Protezione giuridica e disposizioni penali Art. 37

Protezione giuridica

La Commissione di ricorso del DFE giudica quale commissione arbitrale le controversie risultanti da contratti assicurativi.

1

Le decisioni di rifiuto di un contratto assicurativo possono essere impugnate mediante ricorso amministrativo presso la Commissione di ricorso del DFE.

2

Per il rimanente si applicano le disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria federale.

3

Art. 38

Disposizioni penali

È punito con la detenzione fino a un anno o con una multa fino a 200 000 franchi, chiunque intenzionalmente9:

1

9

All'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale (FF 2002 7351), il periodo introduttivo dell'articolo 38 capoverso 1 sarà formulato come segue: È punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria chiunque ...

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Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni

2

a.

ottiene, per sé o per un'altra persona, mediante indicazioni inesatte o incomplete, la stipulazione di un'assicurazione o le prestazioni della stessa;

b.

si sottrae, mediante indicazioni inesatte o incomplete, all'obbligo di fornitura o di rimborso secondo l'articolo 19 capoverso 2 secondo periodo e l'articolo 20;

c.

contravviene al proprio obbligo di prendere provvedimenti per evitare perdite secondo l'articolo 16 capoverso 2;

d.

contravviene al proprio obbligo di coadiuvare l'ASRE a riscuotere il credito e a valorizzare al meglio la merce non ancora fornita secondo l'articolo 19 capoverso 2 primo periodo.

È punibile anche il reato commesso all'estero.

È fatto salvo in tutti i casi il perseguimento penale conformemente alle disposizioni speciali del Codice penale10.

3

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni. Tutte le sentenze e i tutti i decreti di archiviazione devono essere comunicati integralmente e senza indugio al Ministero pubblico della Confederazione.

4

Sezione 7: Disposizioni finali Art. 39

Abrogazione e modifica del diritto vigente

La legge federale del 26 settembre 195811 concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni è abrogata.

1

La legge federale del 24 marzo 200012 sulla conclusione di accordi di consolidamento di debiti è modificata come segue: 2

Art. 1 cpv. 1 1 Il Consiglio federale è autorizzato a concludere accordi di consolidamento, riduzioni incluse, di crediti svizzeri dovuti alla Confederazione e a contrarre gli impegni finanziari necessari.

Art. 40

Disposizioni transitorie

La legge federale del 26 settembre 195813 concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni rimane applicabile alle garanzie accordate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

1

Il capoverso 1 si applica anche alle promesse di garanzia, a condizione che queste non siano state fatte con riserva delle disposizioni del nuovo diritto.

2

10 11 12 13

RS 311.0 RU 1959 391, 1973 1024, 1978 1985, 1981 56, 1992 288, 1996 2444 RS 973.20 RU 1959 391, 1973 1024, 1978 1985, 1981 56, 1992 288, 1996 2444

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Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni

Art. 41

Istituzione dell'ASRE

L'ASRE acquisisce la personalità giuridica con l'entrata in vigore della presente legge. Essa sostituisce il fondo per la garanzia dei rischi delle esportazioni (GRE).

1

2 Essa riprende gli attivi e i passivi del fondo come anche i diritti e gli obblighi della GRE istituita dalla legge federale del 26 settembre 195814 concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni.

3

Il Consiglio federale prende le seguenti disposizioni: a.

decide il momento del trasferimento degli attivi e dei passivi come anche dei diritti e degli obblighi. Il trasferimento e le iscrizioni necessarie sono esenti da imposte e tasse;

b.

approva l'elenco di passivi, attivi, diritti e obblighi da riprendere e di eventuali impegni, condizioni e oneri ad essi vincolati;

c.

approva il bilancio d'apertura dell'ASRE;

d.

prende tutti gli altri provvedimenti necessari al trasferimento.

Art. 42

Trasferimento dei rapporti di lavoro

I rapporti di lavoro degli impiegati dell'attuale Ufficio di gestione della GRE sono trasferiti all'ASRE al momento dell'entrata in vigore della presente legge. È fatta salva la nomina del direttore secondo l'articolo 22 della presente legge e l'articolo 333 del Codice delle obbligazioni15.

Art. 43

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

14 15

RU 1959 391, 1973 1024, 1978 1985, 1981 56, 1992 288, 1996 2444 RS 220

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