Termine di referendum: 27 gennaio 2005

Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) Modifica dell'8 ottobre 2004 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del 4 settembre 20031; visto il parere del Consiglio federale del 19 novembre 20032, decreta: I La legge del 24 gennaio 19913 sulla protezione delle acque č modificata come segue: Art. 62 cpv. 2bis 2bis Il

1 2 3

diritto alle indennitā federali secondo il capoverso 2 permane se:

a.

la decisione di prima istanza relativa alla realizzazione di un impianto č stata presa entro il termine prorogato;

b.

per ragioni tecniche che non possono essere imputate al Cantone, dev'essere autorizzato un nuovo impianto;

c.

la nuova decisione di prima istanza č presa prima del 1° novembre 2005; e

d.

la costruzione inizia prima del 1° novembre 2006.

FF 2003 6957 FF 2003 6977 RS 814.20

2003-1931

4801

Protezione delle acque. LF

II 1 La 2 Il

presente legge sottostā a referendum facoltativo.

Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 2004

Consiglio nazionale, 8 ottobre 2004

Il presidente: Fritz Schiesser Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Max Binder Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 19 ottobre 20044 Termine di referendum: 27 gennaio 2005

4

FF 2004 4801

4802