Termine di referendum: 27 gennaio 2005
Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) Modifica dell'8 ottobre 2004 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del 4 settembre 20031; visto il parere del Consiglio federale del 19 novembre 20032, decreta: I La legge del 24 gennaio 19913 sulla protezione delle acque č modificata come segue: Art. 62 cpv. 2bis 2bis Il
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diritto alle indennitā federali secondo il capoverso 2 permane se:
a.
la decisione di prima istanza relativa alla realizzazione di un impianto č stata presa entro il termine prorogato;
b.
per ragioni tecniche che non possono essere imputate al Cantone, dev'essere autorizzato un nuovo impianto;
c.
la nuova decisione di prima istanza č presa prima del 1° novembre 2005; e
d.
la costruzione inizia prima del 1° novembre 2006.
FF 2003 6957 FF 2003 6977 RS 814.20
2003-1931
4801
Protezione delle acque. LF
II 1 La 2 Il
presente legge sottostā a referendum facoltativo.
Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 8 ottobre 2004
Consiglio nazionale, 8 ottobre 2004
Il presidente: Fritz Schiesser Il segretario: Christoph Lanz
Il presidente: Max Binder Il segretario: Ueli Anliker
Data di pubblicazione: 19 ottobre 20044 Termine di referendum: 27 gennaio 2005
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FF 2004 4801
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