Decreto federale Disegno concernente l'iniziativa popolare «Per una protezione degli animali al passo con i tempi (Sì alla protezione degli animali!)» del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Per una protezione degli animali al passo con i tempi (Sì alla protezione degli animali!)» presentata il 23 luglio 20032; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 giugno 20043, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare «Per una protezione degli animali al passo con i tempi (Sì alla protezione degli animali!)» del 23 luglio 2003 è valida e sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.
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L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:
La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue: Art. 80
Protezione degli animali
La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali; tutela il benessere e la dignità degli animali in quanto anch'essi creature ed esseri viventi dotati di sensibilità.
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La Confederazione si attiene in particolare ai principi seguenti: a.
gli animali vanno tenuti nel rispetto delle loro esigenze e trattati con riguardo;
b.
agli animali da reddito e agli altri animali domestici va data la possibilità di praticare regolarmente moto all'aperto;
c.
i trasporti di animali vanno limitati allo stretto necessario ed eseguiti sotto il controllo di persone formate a tal fine. Il transito e l'esportazione di animali da macello vivi sono vietati;
RS 101 FF 2003 5166 FF 2004 2885
2004-0762
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Iniziativa popolare «Per una protezione degli animali al passo con i tempi (Sì alla protezione degli animali!)». DF
d.
l'uccisione di animali deve poter essere giustificata da motivi validi e può essere eseguita solamente da persone formate a tal fine. È vietata la macellazione di animali senza stordimento prima del dissanguamento;
e.
gli esperimenti su animali non devono arrecare dolori o sofferenze gravi o durevoli. Nella misura del possibile, gli esperimenti vanno sostituiti con metodi alternativi;
f.
la detenzione di animali selvatici deve avvenire in un ambiente che corrisponda in ampia misura al loro habitat naturale. Sono permesse soltanto l'importazione e la detenzione delle specie animali le cui esigenze possono essere soddisfatte in cattività;
g.
per il commercio di animali di qualsiasi specie sono necessari un'autorizzazione e un certificato di capacità;
h.
gli obiettivi e i metodi dell'allevamento devono essere tali da garantire la salute e il benessere degli animali procreatori e della loro prole;
i.
l'importazione in Svizzera di animali e di prodotti animali è permessa soltanto se la loro detenzione o produzione all'estero non viola i principi della legislazione svizzera sulla protezione degli animali.
La Confederazione disciplina e sorveglia l'esecuzione da parte dei Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione. A tal proposito, si attiene segnatamente ai principi seguenti:
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a.
i Cantoni istituiscono per l'esecuzione della legge sulla protezione degli animali appositi uffici centrali;
b.
nei procedimenti penali per maltrattamento di animali o altre infrazioni alla legislazione sulla protezione degli animali, vi è un patrocinatore anche per gli interessi degli animali.
Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.
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