Decreto federale Disegno concernente l'iniziativa popolare «Per una protezione degli animali al passo con i tempi (Sì alla protezione degli animali!)» del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Per una protezione degli animali al passo con i tempi (Sì alla protezione degli animali!)» presentata il 23 luglio 20032; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 giugno 20043, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare «Per una protezione degli animali al passo con i tempi (Sì alla protezione degli animali!)» del 23 luglio 2003 è valida e sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

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L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue: Art. 80

Protezione degli animali

La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali; tutela il benessere e la dignità degli animali in quanto anch'essi creature ed esseri viventi dotati di sensibilità.

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2

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La Confederazione si attiene in particolare ai principi seguenti: a.

gli animali vanno tenuti nel rispetto delle loro esigenze e trattati con riguardo;

b.

agli animali da reddito e agli altri animali domestici va data la possibilità di praticare regolarmente moto all'aperto;

c.

i trasporti di animali vanno limitati allo stretto necessario ed eseguiti sotto il controllo di persone formate a tal fine. Il transito e l'esportazione di animali da macello vivi sono vietati;

RS 101 FF 2003 5166 FF 2004 2885

2004-0762

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Iniziativa popolare «Per una protezione degli animali al passo con i tempi (Sì alla protezione degli animali!)». DF

d.

l'uccisione di animali deve poter essere giustificata da motivi validi e può essere eseguita solamente da persone formate a tal fine. È vietata la macellazione di animali senza stordimento prima del dissanguamento;

e.

gli esperimenti su animali non devono arrecare dolori o sofferenze gravi o durevoli. Nella misura del possibile, gli esperimenti vanno sostituiti con metodi alternativi;

f.

la detenzione di animali selvatici deve avvenire in un ambiente che corrisponda in ampia misura al loro habitat naturale. Sono permesse soltanto l'importazione e la detenzione delle specie animali le cui esigenze possono essere soddisfatte in cattività;

g.

per il commercio di animali di qualsiasi specie sono necessari un'autorizzazione e un certificato di capacità;

h.

gli obiettivi e i metodi dell'allevamento devono essere tali da garantire la salute e il benessere degli animali procreatori e della loro prole;

i.

l'importazione in Svizzera di animali e di prodotti animali è permessa soltanto se la loro detenzione o produzione all'estero non viola i principi della legislazione svizzera sulla protezione degli animali.

La Confederazione disciplina e sorveglia l'esecuzione da parte dei Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione. A tal proposito, si attiene segnatamente ai principi seguenti:

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a.

i Cantoni istituiscono per l'esecuzione della legge sulla protezione degli animali appositi uffici centrali;

b.

nei procedimenti penali per maltrattamento di animali o altre infrazioni alla legislazione sulla protezione degli animali, vi è un patrocinatore anche per gli interessi degli animali.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

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