Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile Modifica del 4 maggio 2004 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Il decreto del Consiglio federale del 10 novembre 19981 che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile è modificato come segue: Art. 2 cpv. 4 Le disposizioni del CNM, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera2 e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza3 valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nella cifra 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all'interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CNM sono competenti le Commissioni Paritetiche del CNM.

II È conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni4, stampate in grassetto, della convenzione addizionale 2004 al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile1:

1 2 3 4

FF 1998 4469­4471 RS 823.20 ODist, RS 823.201 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.

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Contratto colletivo nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile. DCF

Appendice 12 al contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera Convenzione addizionale al CNM per i lavori in sotterraneo («Convenzione per i lavori in sotterraneo») dal 15 maggio 2003 Art. 1

Posizione rispetto al CNM

Art. 2

Campo di applicazione

Art. 5

Principio

Art. 6

Nomina della Commissione professionale paritetica (CP-LS) e definizione dei suoi compiti

Art. 8

Orario di lavoro

Art. 9

Lavoro a sciolte

Art. 10

Tempo di tragitto

Art. 11

Posto di raccolta

Art. 12

Vitto e trasferimento

Art. 13

Supplementi, indennità in generale

Art. 14

Supplementi per lavori in sotterraneo

Art. 15

Supplementi per il lavoro a sciolte con esercizio continuo

Art. 16

Supplemento per lavoro notturno a sciolte

Art. 17

Supplemento di tempo per lavoro notturno

Art. 18

Salari base

Art. 19

Classi salariali per i lavori in sotterraneo

Art. 20

Alloggi sui cantieri

III Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2004 e ha effetto sino al 30 settembre 2005.

4 maggio 2004

In nome del Consiglio federale svizzero: Il vicepresidente, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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