Traduzione1

Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali Fatto a Londra il 17 giugno 1999

Le Parti al presente Protocollo, rammentando che l'acqua è un elemento essenziale per la vita e che la disponibilità di risorse idriche in quantità e di qualità sufficienti a rispondere al fabbisogno umano di base è il presupposto per migliorare la salute e garantire lo sviluppo sostenibile, riconoscendo i benefici per la salute e il benessere umani che derivano dall'utilizzo di acque salubri e pulite e da un ambiente acquatico armonioso e funzionante, consapevoli che le acque superficiali e sotterranee sono risorse rinnovabili con una limitata capacità di recupero a seguito di impatti negativi, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, derivanti dalle attività umane; che il mancato rispetto di tali limitazioni può provocare effetti negativi, a breve e a lungo termine, sulla salute e sul benessere di coloro i quali dipendono da tali risorse e dalla loro qualità e che pertanto è essenziale una gestione sostenibile del ciclo idrologico per soddisfare il fabbisogno umano e per proteggere l'ambiente, consapevoli anche delle conseguenze per la salute pubblica derivanti da carenze di acqua nelle quantità e della qualità sufficienti a soddisfare il fabbisogno minimo delle persone nonché dei gravi effetti prodotti da tali carenze, in particolare sui gruppi vulnerabili, svantaggiati ed esclusi sotto il profilo sociale, consci che la prevenzione, il controllo e la riduzione delle patologie legate all'utilizzo idrico sono compiti importanti e urgenti che possono essere adempiuti in maniera soddisfacente solo attraverso una maggiore cooperazione a tutti i livelli e tra tutti i settori, sia all'interno dei singoli paesi sia tra Stati diversi, consci anche che la sorveglianza delle patologie legate all'utilizzo idrico e l'istituzione di sistemi di allarme rapido e di risposta sono aspetti importanti della prevenzione, del controllo e della riduzione delle suddette patologie, basandosi sulle conclusioni della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e sullo sviluppo sostenibile (Rio de Janeiro, 1992), in particolare la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile e l'Agenda 21, nonché sul programma per l'applicazione ulteriore dell'Agenda 21 (New York, 1997) e sulla successiva decisione della Commissione per lo sviluppo sostenibile sulla gestione sostenibile delle acque dolci (New York, 1998),

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Dai testi originali tedesco e francese.

2002-2749

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Protocollo su acqua e salute della convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali

traendo ispirazione dalle disposizioni applicabili contenute nella Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali e sottolineando la necessità di incentivare la più ampia applicazione delle disposizioni in questione e di integrare la Convenzione con altre misure atte ad aumentare la protezione della salute pubblica, facendo riferimento alla Convenzione del 1991 sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, alla Convenzione del 1992 sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali, alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1997 sul diritto in materia di uso dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione (Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses) e alla Convenzione del 1998 sull'accesso all'informazione, la partecipazione dei cittadini al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia di ambiente, facendo inoltre riferimento ai principi, ai traguardi e alle raccomandazioni pertinenti della Carta europea sull'ambiente e sulla salute del 1989, della dichiarazione di Helsinki del 1994 su ambiente e salute e alle dichiarazioni, raccomandazioni e risoluzioni ministeriali del processo «Ambiente per l'Europa», riconoscendo le solide basi e l'importanza di altre iniziative, strumenti e processi europei in campo ambientale, nonché la preparazione e la realizzazione di piani d'azione nazionali in materia di ambiente e di salute e di piani d'azione nazionali per l'ambiente, approvando l'impegno già profuso dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite e dall'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della Sanità al fine di rafforzare la cooperazione bilaterale e multilaterale per la prevenzione, il controllo e la riduzione delle patologie connesse con l'utilizzo idrico, incoraggiate dai molti esempi di risultati positivi conseguiti dagli Stati membri della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite e degli Stati membri del Comitato regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della Sanità nella riduzione dell'inquinamento e nel mantenimento o nel ripristino di ambienti acquatici in grado di favorire la salute e il benessere umani, hanno convenuto quanto segue: Art. 1

Scopo

Il presente Protocollo ha lo scopo di promuovere, a tutti i livelli opportuni su scala nazionale e in contesti transfrontalieri e internazionali ­ la protezione della salute e del benessere umani, sia dei singoli sia delle collettività, entro un quadro di sviluppo sostenibile, migliorando la gestione idrica, compresa la protezione degli ecosistemi acquatici, e prevenendo, controllando e riducendo le patologie connesse con l'utilizzo idrico.

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Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente Protocollo, 1. l'espressione «patologia connessa con l'utilizzo idrico» designa qualsiasi effetto negativo significativo sulla salute umana, quali decesso, disabilità, malattie o disfunzioni causati, direttamente o indirettamente, dalla condizione delle acque o da modifiche della loro quantità e qualità; 2. l'espressione «acqua potabile» designa l'acqua utilizzata, o che dovrebbe poter essere utilizzata, dalle persone per bere, cucinare, preparare alimenti, curare l'igiene personale o per fini analoghi; 3. l'espressione «acque sotterranee» designa tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno nella zona di saturazione e a diretto contatto con il terreno o il sottosuolo; 4. l'espressione «acque chiuse» designa i corpi idrici artificiali separati dalle acque dolci di superficie o dalle acque costiere, all'interno o all'esterno di un edificio; 5. l'espressione «acque transfrontaliere» designa tutte le acque superficiali e sotterranee che segnano i confini tra due o più Stati, li attraversano o sono situate su questi confini; nel caso delle acque transfrontaliere che si gettano in mare senza formare l'estuario, il limite di queste acque è una linea retta tracciata attraverso l'imboccatura tra i punti limite del livello della bassa marea sulle rive; 6. l'espressione «effetti transfrontalieri delle patologie connesse con l'utilizzo idrico» designa tutti gli effetti collaterali significativi per la salute umana, quali decesso, disabilità, malattia o disfunzioni, che si manifestano in una zona nella giurisdizione di una delle Parti e che sono causati, direttamente o indirettamente, dalla condizione delle acque o da modifiche della loro quantità e qualità in una zona che rientra nella giurisdizione di un'altra Parte, a prescindere dal fatto che tali effetti rappresentino o meno un impatto transfrontaliero; 7. l'espressione «impatto transfrontaliero» designa qualsiasi grave effetto dannoso che un cambiamento dello stato delle acque transfrontaliere, causato da un'attività umana la cui origine fisica è situata interamente o in parte in una zona soggetta alla giurisdizione di una Parte contraente della Convenzione, produce sull'ambiente di una zona soggetta alla giurisdizione di un'altra Parte contraente della Convenzione.

Questo effetto sull'ambiente può assumere
varie forme: pregiudizio per la salute e la sicurezza umane, per la flora, la fauna, il suolo, l'atmosfera, l'acqua, il clima, il paesaggio e i monumenti storici o altre costruzioni oppure interazioni di alcuni di questi fattori; può trattarsi anche di un pregiudizio al patrimonio culturale o alle condizioni socioeconomiche causato dai cambiamenti di questi fattori; 8. l'espressione «raccolta e depurazione» designa la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento o il riutilizzo di escrementi umani o di acque reflue di origine domestica, effettuati attraverso sistemi collettivi o impianti che servono un singolo nucleo domestico o una singola impresa;

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9. l'espressione «sistema collettivo» designa: a)

un sistema per la fornitura di acqua potabile a vari nuclei domestici o imprese, e/o

b)

un sistema di raccolta e di depurazione che serve una serie di nuclei domestici o di imprese e che eventualmente garantisce anche la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento o il riutilizzo delle acque reflue industriali,

che sia fornito da un ente del settore pubblico, da un'impresa privata o da una partnership dei due settori; 10. l'espressione «piano di gestione idrica» designa un piano per lo sviluppo, la gestione, la protezione e/o l'utilizzo delle acque all'interno di una zona di territorio o di una falda acquifera sotterranea, ivi compresa la protezione degli ecosistemi associati; 11. il termine «pubblico» designa una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone; 12. l'espressione «autorità pubblica» designa: a)

l'esecutivo a livello nazionale, regionale o ad altro livello;

b)

le persone fisiche o giuridiche svolgenti funzioni amministrative pubbliche a norma del diritto nazionale, ivi compresi doveri, attività o servizi specifici nel settore dell'ambiente, della salute pubblica, della raccolta e depurazione, della gestione e della fornitura idriche;

c)

qualsiasi altra persona fisica o giuridica che sia investita di competenze o funzioni pubbliche o presti servizi pubblici sotto il controllo degli enti o delle persone di cui alle lettere a) o b);

d)

le istituzioni di qualsiasi organizzazione d'integrazione economica regionale menzionata all'articolo 21 che sia Parte al presente Protocollo.

La presente definizione non include enti o istituzioni che agiscano nell'esercizio di competenze giudiziarie o legislative; 13. il termine «locale» designa tutti i livelli applicabili dell'unità territoriale al di sotto dello Stato; 14. il termine «Convenzione» designa la Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali fatta a Helsinki il 17 marzo 1992; 15. l'espressione «riunione delle Parti alla Convenzione» designa l'organo istituito dalle Parti alla Convenzione ai sensi dell'articolo 17 della stessa; 16. il termine «Parte» designa, salvo indicazione diversa, uno Stato o un'organizzazione d'integrazione economica regionale di cui all'articolo 21 che abbiano convenuto di essere vincolati dal presente Protocollo e per i quali il Protocollo medesimo entra in vigore;

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17. l'espressione «riunione delle Parti» designa l'organismo istituito dalle Parti ai sensi dell'articolo 16.

Art. 3

Campo di applicazione

Le disposizioni del presente Protocollo si applicano: a)

alle acque superficiali;

b)

alle acque sotterranee;

c)

agli estuari;

d)

alle acque costiere utilizzate a scopi ricreativi o per l'allevamento ittico tramite acquicoltura o per l'allevamento e la pesca dei molluschi;

e)

alle acque chiuse generalmente destinate alla balneazione;

f)

alle acque durante il processo di estrazione, trasporto, trattamento o fornitura;

g)

alle acque reflue durante tutto il processo di raccolta, trasporto, trattamento e scarico o riutilizzo.

Art. 4

Disposizioni generali

1. Le Parti adottano tutti i provvedimenti opportuni per prevenire, tenere sotto controllo e ridurre le patologie connesse con l'utilizzo idrico nell'ambito di sistemi integrati di gestione idrica intesi a garantire un uso sostenibile delle risorse idriche, una qualità delle acque ambientali che non rechi pregiudizio alla salute umana e la protezione degli ecosistemi acquatici.

2. In particolare le Parti adottano tutti i provvedimenti opportuni per garantire: a)

forniture adeguate di acqua potabile salubre, in cui non si rilevi la presenza di microrganismi, parassiti e sostanze che, per numero e concentrazione, costituiscano un potenziale pericolo per la salute umana. Tali provvedimenti includono la protezione delle risorse idriche utilizzate come sorgenti di acqua potabile, il trattamento delle acque e la costruzione, il miglioramento e la manutenzione di sistemi collettivi;

b)

un'adeguata raccolta e depurazione di livello tale da proteggere sufficientemente la salute umana e l'ambiente, in particolare attraverso la costruzione, il miglioramento e la manutenzione di sistemi collettivi;

c)

l'effettiva protezione delle risorse idriche utilizzate come fonti di acqua potabile, e dei rispettivi ecosistemi acquatici, contro l'inquinamento provocato da altre fonti, ivi inclusa l'agricoltura, l'industria e scarichi ed emissioni di sostanze pericolose di altro genere. I suddetti provvedimenti intendono ridurre in maniera efficace ed eliminare gli scarichi e le emissioni di sostanze ritenute pericolose per la salute umana e per gli ecosistemi acquatici;

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d)

sufficienti misure di salvaguardia per la salute umana contro patologie connesse con l'utilizzo idrico che derivino dall'impiego di acque a fini ricreativi, per l'acquicoltura o l'allevamento o la pesca dei molluschi, dall'utilizzo di acque reflue a scopi irrigui o di fanghi di depurazione per l'agricoltura o l'acquicoltura;

e)

sistemi efficaci per monitorare situazioni che potrebbero degenerare in epidemie o in casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico e per far fronte a tali epidemie o casi e ai rischi che essi comportano.

3. Con le espressioni «acqua potabile» e «raccolta e depurazione» utilizzate nel prosieguo del presente Protocollo si intendono l'acqua potabile e i sistemi di raccolta e depurazione che rispettano le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.

4. Le Parti basano tutte le misure suddette sulla valutazione di ciascuna misura proposta alla luce di tutte le implicazioni che ciascuna di esse comporta, compresi i benefici, gli svantaggi e i costi per: a)

la salute umana,

b)

le risorse idriche e

c)

lo sviluppo sostenibile;

tale valutazione tiene conto dei diversi nuovi impatti che ciascuna misura proposta comporta per i vari comparti ambientali.

5. Le Parti adottano tutti i provvedimenti opportuni per creare un contesto giuridico, amministrativo ed economico stabile che consenta ai settori pubblico, privato e del volontariato di apportare il proprio contributo per migliorare la gestione idrica al fine di prevenire, tenere sotto controllo e ridurre le patologie connesse con l'utilizzo idrico.

6. Le Parti chiedono alle autorità pubbliche che valutano la possibilità di intraprendere azioni che possano avere un impatto significativo sull'ambiente di qualsiasi tipo di acque rientranti nel campo di applicazione del presente Protocollo, o che approvano l'adozione di azioni analoghe da parte di altri, di tenere in debita considerazione l'impatto potenziale delle suddette azioni sulla salute pubblica.

7. Laddove una Parte sia firmataria della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, le autorità pubbliche della Parte in questione, che devono conformarsi alle disposizioni di quest'ultima in relazione ad un'azione proposta, devono rispettare le disposizioni del paragrafo 6 del presente articolo rispetto alla medesima azione.

8. Le disposizioni del presente Protocollo lasciano impregiudicati i diritti delle Parti di mantenere in vigore, adottare o realizzare misure più rigorose di quelle stabilite nel presente Protocollo.

9. Le disposizioni del presente Protocollo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti del Protocollo medesimo derivanti dalla Convenzione o da qualsiasi altro accordo internazionale in vigore, ad esclusione dei casi in cui le disposizioni del Protocollo siano più rigorose delle corrispondenti disposizioni della Convenzione o di altri accordi internazionali in vigore.

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Art. 5

Principi e strategie

Quando adottano le misure di attuazione del presente Protocollo, le Parti si ispirano, in particolare, ai seguenti principi e alle seguenti strategie: a)

il principio di precauzione, in virtù del quale esse non rinviano l'applicazione di provvedimenti destinati a prevenire, tenere sotto controllo o ridurre le patologie connesse con l'utilizzo idrico, adducendo come motivo il fatto che la ricerca scientifica non ha definitivamente dimostrato l'esistenza di un nesso di causalità tra il fattore cui tali provvedimenti sono destinati, da un lato, e il potenziale contributo del fattore in questione alla prevalenza di patologie connesse con l'utilizzo idrico e/o a eventuali impatti transfrontalieri, dall'altro;

b)

il principio «chi inquina paga», in virtù del quale i costi dei provvedimenti di prevenzione, controllo e riduzione dell'inquinamento sono a carico dell'inquinatore;

c)

gli Stati hanno, ai sensi dello statuto delle Nazioni Unite e dei principi sanciti dal diritto internazionale, il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse sulla base delle proprie politiche ambientali e di sviluppo; essi hanno inoltre la responsabilità di garantire che le attività che rientrano nell'ambito della loro giurisdizione o del loro controllo non provochino danni all'ambiente di altri Stati o di aree situate oltre i confini della loro giurisdizione nazionale;

d)

le risorse idriche sono gestite in modo da soddisfare i bisogni della generazione attuale, senza compromettere le possibilità, per le generazioni future, di soddisfare i propri;

e)

occorre adottare provvedimenti preventivi per evitare epidemie e casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico e per proteggere le risorse idriche impiegate come fonti di acqua potabile, in quanto tali provvedimenti affrontano il danno in maniera più efficace e possono essere più efficaci sotto il profilo dei costi rispetto ai provvedimenti correttivi;

f)

l'azione di gestione delle risorse idriche deve essere adottata al livello amministrativo più basso possibile;

g)

l'acqua ha un valore sociale, un valore economico e un valore ambientale e deve pertanto essere gestita in modo tale da conseguire la combinazione più accettabile e sostenibile di tali valori;

h)

occorre incentivare l'uso efficiente dell'acqua attraverso strumenti economici e un'opera di sensibilizzazione;

i)

l'accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia di acqua e salute sono necessari, inter alia, per incrementare la qualità e migliorare l'attuazione delle decisioni adottate, per sensibilizzare il pubblico a tali temi, per offrire al pubblico la possibilità di esprimere i propri timori e per consentire alle autorità pubbliche di tenere tali timori nella dovuta considerazione. L'accesso e la partecipazione devono essere integrati da un accesso adeguato al controllo giurisdizionale e amministrativo delle decisioni applicabili; 6069

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j)

le risorse idriche devono essere gestite, nei limiti del possibile, in maniera integrata sulla base dei bacini idrografici, con il fine di stabilire un legame tra sviluppo socioeconomico e protezione degli ecosistemi naturali e di mettere in relazione la gestione delle risorse idriche alle misure normative riguardanti altri comparti ambientali. Un simile approccio integrato dovrebbe applicarsi all'intero bacino idrografico, sia esso transnazionale o meno, comprese le acque costiere associate, la falda acquifera sotterranea o la parte pertinente di tale bacino idrografico o falda acquifera;

k)

particolare attenzione merita la protezione delle persone particolarmente vulnerabili a patologie connesse con l'utilizzo delle risorse idriche;

l)

occorre garantire un accesso alle acque, a parità di condizioni e sufficiente in termini quantitativi e qualitativi, a tutti i membri della popolazione, in particolare a quelli in situazione svantaggiata o che soffrono di esclusione sociale;

m) a fronte dei diritti di utilizzo delle acque prescritti dal diritto pubblico e privato, le persone fisiche e giuridiche e le istituzioni del settore pubblico o privato devono contribuire alla tutela dell'ambiente acquatico e alla conservazione delle risorse idriche; n)

Art. 6

nell'attuazione del presente Protocollo è necessario tenere in dovuta considerazione i problemi, le esigenze e le conoscenze locali.

Traguardi e date di realizzazione

1. Al fine di conseguire l'obiettivo fissato nel presente Protocollo, le Parti perseguono le finalità espresse di seguito: a)

accesso all'acqua potabile per tutti;

b)

fornitura di servizi di raccolta e depurazione per tutti

da realizzarsi in un contesto di sistemi integrati di gestione idrica che mirano ad un utilizzo sostenibile delle risorse idriche, ad una qualità delle acque ambientali che non pregiudichi la salute umana e alla protezione degli ecosistemi acquatici.

2. A tal fine ognuna delle Parti istituisce e pubblica traguardi su scala nazionale o locale relativamente alle norme e ai livelli di prestazione da conseguire o da mantenere per garantire un livello elevato di protezione contro le patologie connesse con l'utilizzo idrico. I traguardi in questione vengono riesaminati a scadenze periodiche.

In tale contesto le Parti adottano tutte le opportune disposizioni pratiche o di altro genere per garantire la partecipazione del pubblico in un quadro equo e trasparente, e garantiscono che si tenga in debito conto i risultati della partecipazione pubblica.

Ad eccezione delle circostanze nazionali o locali che li rendano irrilevanti per la prevenzione, il controllo e la riduzione delle patologie connesse con l'utilizzo idrico, i traguardi riguardano, inter alia, i seguenti elementi: a)

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qualità dell'acqua potabile fornita, alla luce delle linee guida sulla qualità dell'acqua potabile dell'Organizzazione mondiale della sanità;

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b)

riduzione della scala di epidemie e casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico;

c)

area del territorio o dimensione o percentuali di popolazione che devono essere servite da sistemi collettivi di fornitura di acqua potabile o presso le quali deve essere altrimenti migliorata la fornitura di acqua potabile;

d)

area del territorio o dimensione o percentuali di popolazione che devono essere servite da sistemi collettivi di raccolta e di depurazione o presso le quali deve essere altrimenti migliorata tale raccolta e depurazione;

e)

livelli di prestazione che tali sistemi collettivi di fornitura idrica o di raccolta e depurazione, o sistemi di tipo diverso, devono conseguire;

f)

applicazione di buone prassi riconosciute per la gestione delle fornitura idriche e dei servizi di raccolta e depurazione, compresa la protezione delle acque impiegate come sorgenti di acqua potabile;

g)

presenza di scarichi di: i) acque reflue non trattate e ii) tracimazioni di acque meteoriche non trattate provenienti da sistemi di raccolta delle acque reflue che si riversano nelle acque di cui al presente Protocollo;

h)

qualità degli scarichi di acque reflue provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue che si riversano nelle acque di cui al presente Protocollo;

i)

smaltimento o riutilizzo dei fanghi di depurazione provenienti da sistemi collettivi di raccolta e depurazione o da altri impianti di raccolta e depurazione, e qualità delle acque reflue impiegate a fini irrigui, alla luce delle linee guida per l'utilizzo sicuro di acque reflue e residui in agricoltura ed acquicoltura dell'Organizzazione mondiale della sanità e del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente;

j)

qualità delle acque utilizzate come fonti di acqua potabile, come acque di balneazione o destinate all'acquicoltura o alla produzione o alla pesca di molluschi;

k)

applicazione di buone prassi riconosciute per la gestione delle acque chiuse generalmente destinate alla balneazione;

l)

individuazione e disinquinamento di siti particolarmente contaminati che influiscono o che possono influire negativamente sulle risorse idriche di cui al presente Protocollo, minacciando di provocare patologie connesse con l'utilizzo idrico;

m) efficacia dei sistemi destinati alla gestione, allo sviluppo, alla protezione e all'utilizzo delle risorse idriche, compresa l'applicazione di buone prassi riconosciute per la riduzione dell'inquinamento provocato da fonti di ogni genere;

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n)

frequenza di pubblicazione delle informazioni relative alla qualità dell'acqua potabile fornita e di altre acque rilevanti ai fini dei traguardi fissati nel presente paragrafo nell'intervallo di tempo intercorrente tra la pubblicazione delle informazioni ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 2.

3. Due anni dopo essere diventata Parte del presente Protocollo, ciascuna Parte istituisce e pubblica i traguardi di cui al paragrafo 2 del presente articolo e le date per il relativo conseguimento.

4. Qualora il conseguimento di un traguardo comporti una lunga procedura di attuazione, vengono definiti traguardi intermedi o graduali.

5. Al fine di promuovere il conseguimento dei traguardi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna Parte: a)

istituisce disposizioni a livello nazionale o locale per il coordinamento tra le autorità competenti al suo interno;

b)

elabora piani di gestione idrica in contesti transfrontalieri, nazionali o locali, auspicabilmente sulla base dei bacini idrografici o delle falde acquifere sotterranee. A tal fine ciascuna Parte adotta opportune disposizioni pratiche e/o altre disposizioni per garantire la partecipazione del pubblico in un contesto equo e trasparente, e garantisce che i risultati di tale partecipazione siano tenuti nella dovuta considerazione. I suddetti piani possono essere inseriti in altri piani, programmi o documenti attinenti preparati per altre finalità, a condizione che questi consentano al pubblico di comprendere chiaramente le proposte intese a conseguire i traguardi stabiliti nel presente articolo e le rispettive date di attuazione;

c)

istituisce e mantiene in vigore un quadro giuridico ed istituzionale per il controllo e l'esecuzione delle norme di qualità applicabili alle acque potabili;

d)

istituisce e mantiene in vigore accordi, compresi eventuali accordi giuridici e istituzionali, per il controllo, la promozione del conseguimento ed eventualmente l'esecuzione di altre norme e livelli di prestazione per i quali vengono definiti i traguardi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Art. 7

Esame e valutazione dei progressi

1. Ciascuna Parte raccoglie e valuta i dati concernenti: a)

i progressi realizzati per il conseguimento dei traguardi di cui all'articolo 6, paragrafo 2;

b)

gli indicatori stabiliti per dimostrare in che misura i suddetti progressi abbiano contribuito a prevenire, tenere sotto controllo o ridurre le patologie connesse con l'utilizzo idrico.

2. Ciascuna Parte pubblica, a scadenze periodiche, i risultati del suddetto esercizio di raccolta e valutazione dei dati. La frequenza della pubblicazione è stabilita dalla riunione delle Parti.

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3. Ciascuna Parte provvede affinché i risultati del campionamento delle acque e degli effluenti effettuato ai fini della raccolta dei dati siano comunicati al pubblico.

4. Sulla base dei dati così raccolti e valutati ciascuna Parte riesamina periodicamente i progressi realizzati per il conseguimento dei traguardi di cui all'articolo 6, paragrafo 2 e pubblica una valutazione dei progressi in questione. La frequenza del riesame è fissata dalla riunione delle Parti. Fatta salva la possibilità di realizzare i riesami di cui all'articolo 6 paragrafo 2 a scadenze più ravvicinate, i riesami di cui al presente paragrafo comprendono un riesame dei traguardi fissati all'articolo 6, paragrafo 2, al fine di perfezionarli alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche.

5. Ciascuna Parte invia al segretariato dell'articolo 17 una relazione sintetica dei dati raccolti e valutati e la valutazione dei progressi realizzati per consentirne la diffusione alle altre Parti. Le relazioni sono conformi alle linee guida istituite dalla riunione delle Parti. Le linee guida in questione stabiliscono che le Parti possano utilizzare a tal fine relazioni contenenti informazioni pertinenti elaborate per altre sedi internazionali.

6. La riunione delle Parti valuta i progressi realizzati nell'attuazione del presente Protocollo sulla base delle suddette relazioni sintetiche.

Art. 8

Sistemi di risposta

1. Ciascuna Parte garantisce, secondo le modalità più opportune, che: a)

vengano istituiti, mantenuti in vigore o perfezionati sistemi completi di sorveglianza e allarme rapido a livello nazionale o locale al fine di: i) individuare epidemie o casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico o significativi rischi di epidemie o casi di tale natura, compresi quelli derivanti da incidenti di inquinamento idrico o fenomeni meteorologici estremi; ii) notificare, in maniera chiara e tempestiva, alle autorità pubbliche competenti le suddette epidemie, incidenti o rischi; iii) in caso di un eventuale e imminente rischio per la salute pubblica dovuto a una patologia connessa con l'utilizzo idrico, divulgare al pubblico potenzialmente interessato tutte le informazioni a disposizione delle autorità pubbliche che potrebbero consentire al medesimo di impedire l'insorgenza di tale rischio o di limitarne le conseguenze; iv) fornire raccomandazioni alle autorità pubbliche competenti ed eventualmente al pubblico sulle misure preventive o correttive;

b)

vengano predisposti adeguatamente e per tempo piani globali di emergenza a livello nazionale e locale per intervenire nei suddetti casi di epidemie, incidenti e rischi;

c)

le autorità pubbliche competenti dispongano della necessaria capacità per far fronte ai suddetti casi di epidemie, incidenti o rischi secondo quanto disposto nei piani di emergenza previsti.

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2. I sistemi di sorveglianza e di allarme rapido, i piani di emergenza e le capacità di risposta in caso di patologie connesse con l'utilizzo idrico possono essere combinati con quelli messi in atto per altre materie.

3. Entro tre anni dal momento in cui diventa Parte del Protocollo, ciascuna Parte deve aver istituito i sistemi di sorveglianza e di allarme rapido, i piani di emergenza e le capacità di risposta menzionati al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 9

Sensibilizzazione, istruzione, formazione, ricerca e sviluppo e informazione del pubblico

1. Le Parti adottano provvedimenti per sensibilizzare maggiormente il pubblico in generale per quanto riguarda: a)

l'importanza della gestione idrica e della salute pubblica e i rapporti tra tali elementi;

b)

i diritti e gli obblighi in materia di acque sanciti dal diritto pubblico e privato delle persone fisiche e giuridiche e delle istituzioni del settore pubblico o privato, nonché gli obblighi morali di contribuire alla protezione dell'ambiente acquatico e alla conservazione delle risorse idriche.

2. Le Parti promuovono: a)

la comprensione degli aspetti di sanità pubblica che caratterizzano le attività che svolgono da parte dei responsabili della gestione idrica, della fornitura idrica e dei servizi di raccolta e depurazione;

b)

la comprensione dei principi di base della gestione idrica, della fornitura idrica e dei servizi di raccolta e depurazione da parte dei responsabili della sanità pubblica.

3. Le Parti incentivano l'istruzione e la formazione del personale professionale e tecnico necessario per la gestione delle risorse idriche e per l'esercizio dei sistemi di fornitura idrica e di raccolta e depurazione e promuovono l'aggiornamento e il perfezionamento delle conoscenze e delle specializzazioni di tale personale. Le attività di istruzione e di formazione comprendono gli aspetti pertinenti riguardanti la salute pubblica.

4. Le Parti promuovono: a)

le attività di ricerca concernenti strumenti e tecniche efficaci sotto il profilo dei costi per prevenire, tenere sotto controllo e ridurre le patologie connesse con l'utilizzo idrico, e il relativo sviluppo;

b)

lo sviluppo di sistemi d'informazione integrati per il trattamento delle informazioni sulle tendenze a lungo termine, sulle preoccupazioni attuali e sui problemi del passato, nonché sulle soluzioni a tali problemi nel settore riguardante le acque e la salute, unitamente alla comunicazione di tali informazioni alle autorità competenti.

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Art. 10

Informazioni al pubblico

1. A complemento dell'obbligo imposto alle Parti dal presente Protocollo in merito alla pubblicazione di informazioni o documenti specifici, ciascuna Parte si adopera, nell'ambito della propria legislazione, a mettere a disposizione del pubblico le informazioni detenute dalle autorità pubbliche e ragionevolmente necessarie per informarlo in merito a quanto segue: a)

definizione di traguardi e di date per la loro attuazione e sviluppo di piani di gestione idrica ai sensi dell'articolo 6;

b)

istituzione, perfezionamento o mantenimento in vigore dei sistemi di sorveglianza e di allarme rapido e dei piani di emergenza contemplati dall'articolo 8;

c)

maggiore sensibilizzazione, istruzione, formazione, ricerca, sviluppo e informazione del pubblico ai sensi dell'articolo 9.

2. Ciascuna Parte garantisce che, a seguito di una richiesta di ulteriori informazioni relative all'attuazione del presente Protocollo, le autorità pubbliche forniscano al pubblico le informazioni in questione entro un termine ragionevole, nell'ambito della legislazione nazionale.

3. Le Parti garantiscono che le informazioni menzionate all'articolo 7 paragrafo 4 e al presente articolo, paragrafo 1, vengano messe gratuitamente a disposizione del pubblico per consultazione in qualsiasi momento e forniscono al pubblico strumenti ragionevoli per ottenere dalle Parti copie delle suddette informazioni ad un costo ragionevole.

4. Ai sensi del presente Protocollo le autorità pubbliche non sono tenute a pubblicare o a divulgare informazioni al pubblico qualora: a)

non detengano le informazioni in questione;

b)

la richiesta di informazioni sia manifestamente infondata o sia formulata in modo troppo generico, oppure

c)

le informazioni riguardino una documentazione in corso di completamento o comunicazioni interne delle autorità pubbliche, sempre che siffatta deroga sia prevista dalla legge o dalla prassi nazionale, tenuto conto dell'interesse pubblico cui è preordinata la rivelazione dell'informazione.

5. Ai sensi del presente Protocollo le autorità pubbliche non sono tenute a pubblicare o a divulgare informazioni al pubblico qualora tale diffusione pregiudichi: a)

la riservatezza dei procedimenti delle autorità pubbliche, sempre e quando la riservatezza sia tutelata dal diritto nazionale;

b)

i rapporti internazionali, la difesa nazionale o la sicurezza pubblica;

c)

il corso della giustizia, il diritto dei singoli ad un processo equo o il potere dell'autorità pubblica di condurre inchieste penali o disciplinari;

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d)

la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, sempre e quando sia tutelata dalla legge a salvaguardia di legittimi interessi economici. In tale contesto deve tuttavia essere rivelata, ai fini della protezione ambientale, qualsiasi informazione riguardante le emissioni e gli scarichi;

e)

i diritti di proprietà intellettuale;

f)

la riservatezza dei dati e/o file personali riguardanti le persone fisiche, qualora dette persone non abbiano consentito a rivelare le suddette informazioni al pubblico, sempre e quando sia tutelata dal diritto nazionale;

g)

gli interessi dei terzi che abbiano fornito l'informazione richiesta pur senza avere l'obbligo di agire in tal senso o essere assoggettabili a siffatto obbligo, salvo che acconsentano alla comunicazione della documentazione;

h)

l'ambiente cui si riferiscono le informazioni, ad esempio i luoghi di riproduzione di specie rare.

Le suddette motivazioni a non divulgare informazioni devono essere interpretate in modo restrittivo, tenendo conto dell'interesse pubblico cui è preordinata la rivelazione dell'informazione nonché del fatto che l'informazione stessa attenga o meno alle emissioni e agli scarichi nell'ambiente.

Art. 11

Cooperazione internazionale

Le Parti cooperano ed eventualmente si forniscono assistenza reciproca: a)

nell'ambito di azioni internazionali a sostegno degli obiettivi del presente Protocollo;

b)

su richiesta, nell'ambito dell'attuazione di piani nazionali e locali in forza del presente Protocollo.

Art. 12

Azione internazionale congiunta e coordinata

In forza dell'articolo 11 lettera a) le Parti promuovono la cooperazione nell'ambito di azioni internazionali per: a)

la definizione di traguardi comunemente accettati per le materie di cui all'articolo 6 paragrafo 2;

b)

l'elaborazione di indicatori ai fini dell'articolo 7 paragrafo 1 lettera b) per dimostrare in che misura le azioni intraprese contro le patologie connesse con l'utilizzo idrico abbiano dato risultati per la prevenzione, il controllo e la riduzione delle patologie medesime;

c)

l'istituzione di sistemi comuni o coordinati fra loro per i sistemi di sorveglianza e di allarme rapido, i piani di emergenza e le capacità di risposta nell'ambito di, o a complemento dei, sistemi nazionali mantenuti in vigore ai sensi dell'articolo 8 al fine di intervenire in caso di epidemie o di casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico e di rischi significativi di tali epidemie o casi, in particolare se dovuti a incidenti di inquinamento idrico o a fenomeni meteorologici estremi;

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d)

l'assistenza reciproca per intervenire in caso di epidemie o di casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico e di rischi significativi di tali epidemie o casi, in particolare se dovuti a incidenti di inquinamento idrico o a fenomeni meteorologici estremi;

e)

lo sviluppo di sistemi d'informazione e basi dati integrati, lo scambio di informazioni e la condivisione di conoscenze ed esperienze in campo tecnico e legale;

f)

la notifica chiara e tempestiva, da parte delle autorità competenti di una Parte alle omologhe autorità delle altre Parti interessate, di: i) epidemie o di casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico e ii) rischi significativi di tali epidemie o casi rilevati;

g)

lo scambio di informazioni sui mezzi più efficaci per divulgare al pubblico le informazioni sulle patologie connesse con l'utilizzo idrico.

Art. 13

Cooperazione relativa alle acque transfrontaliere

1. A complemento degli altri obblighi di cui agli articoli 11 e 12, le Parti che condividono le stesse acque transfrontaliere cooperano ed eventualmente si prestano assistenza reciproca al fine di prevenire, controllare e ridurre gli effetti transfrontalieri delle patologie connesse con l'utilizzo idrico. In particolare, le Parti: a)

si scambiano informazioni e conoscenze sulle acque transfrontaliere e sui problemi e sui rischi che queste presentano con le altre Parti che condividono le medesime acque;

b)

si impegnano a istituire con le altre Parti che condividono le medesime acque transfrontaliere piani congiunti o coordinati di gestione idrica ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 5 lettera b) e sistemi di sorveglianza e di allarme rapido e piani di emergenza a norma dell'articolo 8 paragrafo 1 al fine di intervenire in caso di epidemie o di casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico e di rischi significativi di tali epidemie o casi, in particolare se dovuti a incidenti di inquinamento idrico o a fenomeni meteorologici estremi;

c)

sulla base dei principi dell'uguaglianza e della reciprocità, adeguano i propri accordi o altri accordi concernenti le acque transfrontaliere del loro territorio al fine di eliminare ogni eventuale incongruenza con i principi di base del presente Protocollo e di definire i rapporti e la condotta reciproci per quanto concerne le finalità del presente Protocollo;

d)

si consultano reciprocamente, su richiesta di una di esse, sull'importanza di eventuali effetti negativi per la salute umana che una patologia connessa con l'utilizzo idrico può comportare.

2. Qualora le Parti interessate siano Parti della Convenzione, la cooperazione e l'assistenza concernenti eventuali effetti transfrontalieri delle patologie connesse con l'utilizzo idrico che rappresentino un impatto transfrontaliero avvengono conformemente alle disposizioni della Convenzione.

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Art. 14

Sostegno internazionale alle azioni nazionali

Nell'ambito della cooperazione e dell'assistenza reciproche per l'attuazione di piani nazionali e locali a norma dell'articolo 11 lettera b) le Parti valutano, in particolare, come meglio contribuire ad incentivare: a)

la preparazione di piani di gestione idrica a livello transfrontaliero, nazionale e/o locale e di regimi per migliorare la fornitura idrica e i sistemi di raccolta e depurazione;

b)

una migliore formulazione di progetti, in particolare per le infrastrutture, conformemente ai suddetti piani e regimi, onde agevolare l'accesso ai finanziamenti;

c)

l'efficace esecuzione dei progetti in questione;

d)

l'istituzione di sistemi di sorveglianza e di allarme rapido, di piani di emergenza e la creazione delle capacità di risposta per le patologie connesse con l'utilizzo idrico;

e)

la preparazione della legislazione necessaria a sostenere l'attuazione del presente Protocollo;

f)

l'istruzione e la formazione del personale professionale e tecnico principale;

g)

le attività di ricerca concernenti strumenti e tecniche efficaci sotto il profilo dei costi per prevenire, tenere sotto controllo e ridurre le patologie connesse con l'utilizzo idrico, e il relativo sviluppo;

h)

la gestione di reti efficaci per monitorare e valutare la fornitura dei servizi idrici e la rispettiva qualità, nonché lo sviluppo di sistemi d'informazione e basi dati integrati;

i)

la garanzia qualità per le attività di monitoraggio, compresa la comparabilità tra i laboratori.

Art. 15

Controllo dell'osservanza delle disposizioni

Le Parti controllano la conformità delle Parti alle disposizioni del presente Protocollo sulla base dei riesami e delle valutazioni di cui all'articolo 7. Nel corso della prima riunione le Parti istituiscono accordi multilaterali di natura non contenziosa, extragiudiziale e consultiva per il controllo della conformità. Tali accordi consentono un'adeguata partecipazione del pubblico.

Art. 16

Riunione delle Parti

1. La prima riunione delle Parti ha luogo entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente Protocollo. Successivamente, le riunioni ordinarie si svolgono a intervalli periodici decisi dalle Parti e quanto meno ogni tre anni, salvo che si rivelino necessarie altre modalità per conseguire gli obiettivi stabiliti nel paragrafo 2 del presente articolo. Le Parti tengono una riunione straordinaria, se lo decidono nel corso di una riunione ordinaria oppure su richiesta scritta di qualsiasi Parte purché,

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entro sei mesi dal momento in cui sia stata comunicata a tutte le Parti, la richiesta stessa ottenga il sostegno di almeno un terzo delle Parti.

2. Se possibile, le riunioni ordinarie delle Parti hanno luogo in concomitanza con le riunioni delle Parti alla Convenzione.

3. In occasione delle riunioni le Parti effettuano una verifica costante dell'attuazione del presente Protocollo; a tale fine esse: a)

verificano le politiche e gli approcci metodologici per la prevenzione, il controllo e la riduzione delle patologie connesse con l'utilizzo idrico, ne incentivano la convergenza e rafforzano la cooperazione transfrontaliera e internazionale in conformità degli articoli 11, 12, 13 e 14;

b)

valutano i progressi realizzati nell'attuazione del presente Protocollo sulla base delle informazioni trasmesse dalle Parti conformemente alle linee guida istituite dalla riunione delle Parti. Tali linee guida sono intese ad evitare duplicazioni nell'esercizio di relazione;

c)

vengono informate sui progressi realizzati nell'attuazione della Convenzione;

d)

scambiano informazioni con la riunione delle Parti alla Convenzione e valutano la possibilità di adottare un'azione congiunta con quest'ultima;

e)

sollecitano, ove necessario, la collaborazione degli organi della Commissione economica per l'Europa e del Comitato regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità;

f)

stabiliscono le modalità di partecipazione degli altri organismi internazionali competenti, governativi e non governativi, alle riunioni e alle altre attività afferenti al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo;

g)

valutano la necessità di adottare ulteriori disposizioni in materia di accesso alle informazioni, di partecipazione del pubblico al processo decisionale e di accesso pubblico al controllo giurisdizionale e amministrativo nell'ambito di applicazione del presente Protocollo, alla luce delle esperienze acquisite riguardo tali questioni in altre sedi internazionali;

h)

predispongono un programma di lavoro comprendente i progetti da svolgere congiuntamente ai sensi del presente Protocollo e della Convenzione, e istituiscono gli organi necessari per realizzare il suddetto programma di lavoro;

i)

discutono e adottano linee guida e raccomandazioni che promuovano l'attuazione delle disposizioni del presente Protocollo;

j)

alla loro prima riunione, discutono e adottano all'unanimità il regolamento interno per le loro riunioni. Il regolamento interno contiene disposizioni atte a promuovere una cooperazione armoniosa con la riunione delle Parti alla Convenzione;

k)

valutano e adottano proposte di modificazione del presente Protocollo;

l)

discutono e svolgono qualsiasi azione aggiuntiva che possa essere necessaria per il raggiungimento degli obiettivi del presente Protocollo.

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Art. 17

Segretariato

1. Il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa e il direttore regionale dell'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità svolgono le seguenti funzioni di segretariato nell'ambito del presente Protocollo: a)

convocazione e preparazione delle riunioni delle Parti;

b)

trasmissione alle Parti delle relazioni e delle altre informazioni ricevute a norma del presente Protocollo;

c)

qualsiasi altra funzione determinata dalla riunione delle Parti in funzione delle risorse disponibili.

2. Il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa e il direttore regionale dell'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità: a)

definiscono i particolari dei rispettivi accordi di ripartizione dei compiti in un protocollo d'intesa e ne informano la riunione delle Parti;

b)

comunicano alle Parti gli elementi costitutivi del programma di lavoro di cui all'articolo 16, paragrafo 3 e le modalità di realizzazione.

Art. 18

Modificazione del Protocollo

1. Qualsiasi Parte può proporre modificazioni del presente Protocollo.

2. Le proposte di modificazione del presente Protocollo sono valutate nel corso di una riunione delle Parti.

3. Il testo delle proposte di modificazione del presente Protocollo deve essere comunicato per iscritto al segretariato, che lo trasmette a tutte le Parti almeno novanta giorni prima della riunione alla quale sarà presentato per l'adozione.

4. Ogni modificazione del presente Protocollo è adottata all'unanimità dei rappresentanti delle Parti convenuti alla riunione. Il segretariato comunica le modificazioni adottate al depositario, che le trasmette a tutte le Parti per l'accettazione. Le modificazioni entrano in vigore, per le Parti che le hanno accettate, il novantesimo giorno susseguente la ricezione, presso il depositario, degli strumenti di accettazione di almeno due terzi di queste Parti. Successivamente esse entrano in vigore, per qualsiasi altra Parte, nel novantesimo giorno successivo a quello in cui essa ha depositato il proprio strumento di accettazione delle modificazioni.

Art. 19

Diritto di voto

1. Fatto salvo il paragrafo 2, ciascuna Parte dispone di un solo voto.

2. Le organizzazioni d'integrazione economica regionale esercitano il diritto di voto, nelle materie di loro competenza, con un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti del presente Protocollo. Tali organizzazioni non esercitano il diritto di voto quando questo viene esercitato dai loro Stati membri, e viceversa.

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Art. 20

Composizione delle controversie

1. Qualora sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Protocollo sorga una controversia fra due o più Parti, queste cercano di risolverla attraverso negoziati o attraverso qualsiasi altro mezzo di composizione delle controversie da esse giudicato opportuno.

2. Qualsiasi Parte contraente, quando ratifica, accetta o approva il presente Protocollo ovvero aderisce al medesimo, nonché in ogni momento successivo, può dichiarare per iscritto al depositario di riconoscere come obbligatorio, qualora una controversia non possa essere risolta a norma del paragrafo 1, uno dei seguenti mezzi di composizione delle controversie rispetto alle Parti che assumano lo stesso obbligo: a)

se le Parti sono anche Parti alla Convenzione e hanno riconosciuto come obbligatorio rispetto alle altre Parti uno o entrambi i mezzi di composizione delle controversie contemplati dalla Convenzione, la composizione delle controversie a norma delle disposizioni della Convenzione riguardanti la composizione di controversie sorte in relazione alla Convenzione medesima;

b)

in ogni altro caso, il deferimento della controversia alla Corte internazionale di giustizia, salvo che le Parti accettino l'arbitrato o altre forme di composizione delle controversie.

Art. 21

Sottoscrizione

Il presente Protocollo è aperto alla sottoscrizione a Londra il 17 e il 18 giugno 1999 in occasione della terza conferenza ministeriale su Ambiente e salute, e successivamente nella sede delle Nazioni Unite a New York sino al 18 giugno 2000, per gli Stati membri della Commissione economica per l'Europa, per gli Stati membri del Comitato regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità, per gli Stati aventi condizione giuridica consultiva rispetto alla Commissione economica per l'Europa ai sensi del paragrafo 8 della risoluzione del Consiglio economico e sociale 36 (IV) del 28 marzo 1947, nonché per le organizzazioni d'integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani, membri della Commissione economica per l'Europa o del Comitato regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità, che abbiano loro trasferito competenze attinenti a materie disciplinate dal presente Protocollo, ivi inclusa la competenza a concludere trattati su tali materie.

Art. 22

Ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale da cui è stato sottoscritto.

2. Al presente Protocollo possono aderire gli Stati e le organizzazioni di cui all'articolo 21.

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3. Qualsiasi organizzazione ai sensi dell'articolo 21 che divenga Parte del presente Protocollo senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia Parte contraente, assume la totalità degli obblighi stabiliti dal Protocollo stesso. Se uno o più Stati dell'organizzazione sono Parti del presente Protocollo, l'organizzazione stessa ed i suoi Stati membri decidono sulla ripartizione dei compiti attinenti all'adempimento degli obblighi imposti dal Protocollo. In tale caso, l'organizzazione e gli Stati membri non sono legittimati ad esercitare simultaneamente i diritti attribuiti dal Protocollo.

4. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni d'integrazione economica di cui all'articolo 21 devono dichiarare quale sia la loro sfera di competenza nelle materie disciplinate dal presente Protocollo. Tali organizzazioni informano altresì il depositario in merito a qualsiasi cambiamento significativo della loro sfera di competenza.

5. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. 23

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. Ai fini del paragrafo 1, lo strumento depositato da un'organizzazione d'integrazione economica regionale non viene computato in aggiunta a quelli depositati dagli Stati membri dell'organizzazione stessa.

3. Per ogni Stato od organizzazione di cui all'articolo 21 che ratifichi, accetti o approvi il presente Protocollo o aderisca allo stesso successivamente al deposito del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello in cui lo Stato stesso o l'organizzazione stessa ha depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Art. 24

Denuncia

Ciascuna Parte può, con notifica scritta al depositario, denunciare in ogni momento il presente Protocollo dopo che siano trascorsi tre anni dal giorno in cui esso è entrata in vigore nei suoi confronti. Gli effetti della denuncia decorrono dal novantesimo giorno successivo alla sua ricezione presso il depositario.

Art. 25

Depositario

Il Segretario generale delle Nazioni Unite svolge le funzioni di depositario del presente Protocollo.

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Art. 26

Testi facenti fede

L'originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua francese, inglese, tedesca e russa fanno ugualmente fede, è depositato presso il segretario generale delle Nazioni Unite.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Londra, il diciassette giugno millenovencentonovantanove.

(Seguono le firme)

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