Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella seduta plenaria del 10 settembre 2003 e nella procedura per circolazione degli atti del 24 settembre 2003, visti: l'articolo 321bis del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0); gli articoli 1, 2, 9 capoverso 5 e 10 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re: lavoro di licenza «Psychiatrie, Eugenik und Geistige Behinderung um die Jahrhundertwende» concernente la domanda del 10 giugno e del 23 giugno 2003 per un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Titolare dell'autorizzazione Al prof. dott. Urs Haeberlin e alla signora Sabina Sennhauser, ambedue attivi all'Istituto di pedagogia curativa dell'Università di Friburgo, è rilasciata, alle condizioni e agli oneri sotto indicati, un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP per il rilevamento di dati non anonimizzati secondo il punto 2 nell'ambito dello scopo di cui al punto 3. I titolari devono firmare una dichiarazione relativa all'obbligo di mantenere il segreto secondo l'articolo 321bis CP.

2. Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale per dati personali a.

La presente decisione autorizza tutti medici attivi alla Psychiatrische Universitätsklinik di Zurigo (prima Burghölzli), nonché il loro personale ausiliario, a permettere ai titolari dell'autorizzazione di prendere visione delle anamnesi dei pazienti contro cui sono state ordinate misure coercitive nel periodo che va dal 1880 al 1941 e che sono stati trattati nelle cliniche menzionate.

Tali documentazioni si trovano oggi negli archivi del Cantone di Zurigo. Lo scopo per il quale si può prendere conoscenza dei dati è descritto più sotto al punto 3.

b.

Con il rilascio dell'autorizzazione non s'impone a nessuno l'obbligo di comunicare i dati.

3. Scopo della comunicazione dei dati La comunicazione di dati che soggiacciono al segreto professionale in campo medico in virtù dell'articolo 321 CP deve servire unicamente al progetto di ricerca «Psychiatrie, Eugenik und Geistige Behinderung um die Jahrhundertwende».

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4. Responsabilità per la protezione dei dati comunicati Il prof. dott. Urs Haeberlin, in qualità di docente con funzioni di assistenza, è responsabile della protezione dei dati comunicati.

5. Oneri a.

La signora Sabina Sennhauser prenderà visione delle cartelle cliniche di circa 120 pazienti contro cui sono state ordinate misure coercitive. Dovrà poi estrarne i dati che disporrà in apposite tabelle mediante un ordinatore portatile (notebook). Le anamnesi non possono essere riprodotte in particolare mediante fotocopiatrice. La titolare deve assicurarsi che persone non autorizzate non abbiano accesso a documenti non anonimizzati relativi ai pazienti.

b.

L'accesso ai dati non anonimizzati deve essere limitato alle persone che partecipano al progetto, ossia alla signora Sabina Sennhauser e al prof. dott. Urs Haeberlin.

c.

I titolari devono anonimizzare i dati non appena ciò sia possibile. Inoltre, per quanto concerne la conservazione, si deve garantire una netta separazione tra i dati personali non anonimizzati e quelli anonimizzati.

d.

Nell'utilizzazione di calcolatori per il rilevamento elettronico dei dati si deve assicurare che persone non autorizzate non abbiano accesso ai dati.

e.

I titolari dell'autorizzazione hanno l'obbligo d'informare per scritto i medici della Psychiatrische Universitätsklinik di Zurigo (prima Burghölzli), in merito alla portata dell'autorizzazione rilasciata. La comunicazione scritta deve essere fatta pervenire al Segretariato della Commissione peritale, all'attenzione del Presidente per approvazione, il più presto possibile.

6. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso amministrativo in virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera c della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e degli articoli 44 segg. della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), entro 30 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione sul Foglio federale, presso la Commissione federale della protezione dei dati, casella postale, 3000 Berna 7. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

7. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto ai titolari dell'autorizzazione come pure all'Incaricato federale della protezione dei dati. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può, entro il termine di ricorso e dopo essersi annunciato telefonicamente (031 322 94 94), prendere conoscenza dell'intera decisione presso il segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione diritto, 3003 Berna.

13 aprile 2004

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il vicepresidente, prof. dott. med. Rudolf Bruppacher

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