Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica nella procedura per circolazione degli atti del 20 ottobre 2003, visti: l'articolo 321bis del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0); gli articoli 1, 2, 9, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re: «Follow up der Kohortenstudie zu den Todesursachen von SBB-Angestellten», concernente la domanda del 3 settembre 2003 per un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Titolare dell'autorizzazione a.

Al dr. Martin Röösli, Istitut für Sozial- und Präventivmedizin dell'Università di Berna, in qualità di capoprogetto, è rilasciata, alle condizioni e agli oneri sotto indicati, un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP per il rilevamento di dati non anonimizzati secondo il punto 2 nell'ambito dello scopo di cui al punto 3. Il dr. M. Röösli deve firmare una dichiarazione relativa all'obbligo di mantenere il segreto secondo l'articolo 321bis CP.

b.

Al prof. Christoph Minder, al dr. Dominik Pflüger nonché a una persona competente per la gestione dei dati è rilasciata, alle condizioni e agli oneri sotto indicati, un'autorizzazione particolare in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP per il rilevamento di dati non anonimizzati secondo il punto 2 nell'ambito dello scopo di cui al punto 3. Essi devono firmare una dichiarazione relativa all'obbligo di mantenere il segreto secondo l'articolo 321bis CP.

2. Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale per dati personali a.

La presente decisione autorizza i medici che rilasciano atti di morte nonché il loro personale ausiliario a permettere ai titolari della presente autorizzazione, conformemente al punto 1, di prendere visione degli incarti personali relativi agli impiegati delle FFS che nel periodo tra il 1973 e il 2001 sono deceduti in seguito a un tumore cerebrale causato da una leucemia. Lo scopo per il quale si può prendere conoscenza dei dati è descritto più sotto, al punto 3.

b.

Con il rilascio dell'autorizzazione non s'impone a nessuno l'obbligo di comunicare i dati.

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3. Scopo della comunicazione dei dati La comunicazione di dati che soggiacciono al segreto professionale in campo medico in virtù dell'articolo 321 CP deve servire unicamente al progetto di ricerca «Follow up der Kohortenstudie zu den Todesursachen von SBB-Angestellten».

4. Responsabilità per la protezione dei dati comunicati Il capoprogetto, dr. Martin Röösli, è responsabile della protezione dei dati comunicati.

5. Oneri a.

Il richiedente deve assicurarsi che, oltre a lui, soltanto il dr. Dominik Pfluger, il prof. Christoph Minder nonché la persona incaricata della gestione dei dati abbiano accesso ai dati non anonimizzati.

b.

Inoltre i dati non anonimizzati devono essere ben separati dai dati anonimizzati.

c.

Il richiedente ha inoltre l'obbligo d'informare per scritto tutti i servizi competenti delle FFS che, nell'ambito di questa ricerca, hanno accesso a incarti personali, incarti assicurativi, registri personali ecc., in merito alla portata dell'autorizzazione rilasciata. La comunicazione scritta deve essere fatta pervenire al Segretariato della Commissione peritale, a destinazione del Presidente per conoscenza, il più presto possibile, ossia prima dell'inizio dell'attività di ricerca.

6. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso amministrativo in virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera c della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e degli articoli 44 segg. della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), entro 30 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione sul Foglio federale, presso la Commissione federale della protezione dei dati, casella postale, 3000 Berna 7. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

7. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto ai titolari dell'autorizzazione come pure all'Incaricato federale della protezione dei dati. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può, entro il termine di ricorso e dopo essersi annunciato telefonicamente (031 322 94 94), prendere conoscenza dell'intera decisione presso il segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna.

13 aprile 2004

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, prof. dott. iur. Franz Werro

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