Traduzione1

Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale (riveduta) Conclusa a Chiinau il 6 novembre 2003

Preambolo Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione, considerando che il Consiglio d'Europa persegue lo scopo di consolidare i vincoli tra i suoi Membri al fine di tutelare e di promuovere gli ideali e i principi che sono loro patrimonio comune; consapevoli che ogni persona ha l'obbligo morale di rispettare gli animali e di tenere debitamente conto della loro sensibilità al dolore; motivati dal desiderio di salvaguardare il benessere degli animali durante il trasporto; convinti che il trasporto internazionale sia compatibile con il benessere degli animali se sono soddisfatte le loro esigenze in materia di benessere; considerando di conseguenza che occorre mettere in atto un'alternativa al trasporto di animali vivi se le loro esigenze in materia di benessere non possono essere soddisfatte; considerando tuttavia che, in generale, per motivi di benessere degli animali, la durata del trasporto degli animali, compresi quelli destinati al macello, dovrebbe essere ridotta il più possibile; considerando che le operazioni di carico e di scarico presentano il maggior rischio di ferite o stress; considerando che l'adozione di disposizioni comuni nel campo dei trasporti internazionali di animali consente progressi in questo ambito, hanno convenuto quanto segue:

Principi generali Art. 1

Definizioni

1. Per «trasporto internazionale» si intende ogni trasporto da un Paese a un altro, esclusi tuttavia i trasporti su una distanza inferiore a 50 km e i trasporti fra gli Stati membri della Comunità europea.

1

Dal testo originale francese (RO 2004 ...).

2004-0408

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Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale (riveduta)

2. Per «veterinario autorizzato» si intende un veterinario designato dall'autorità competente.

3. Per «persona responsabile del trasporto degli animali» si intende la persona che ha il controllo globale dell'organizzazione e della realizzazione del trasporto, indipendentemente dal fatto che i compiti siano subappaltati ad altre parti durante il trasporto. Si tratta di solito della persona che pianifica, prende disposizioni e fissa le condizioni che devono essere soddisfatte dalle altre parti.

4. Per «persona incaricata del benessere degli animali» si intende la persona che ha la responsabilità fisica diretta di accudire gli animali durante il trasporto. Può essere il guardiano o il conducente di un veicolo che svolge la stessa funzione.

5. Per «contenitore» si intende qualsiasi cassa, box, alloggiamento o altra forma rigida di contenitore utilizzata per il trasporto di animali che non è dotata di propulsione propria e non è parte (amovibile o meno) di un mezzo di trasporto.

6. Per «trasportatore» si intende una persona fisica o giuridica che trasporta animali per conto proprio o per conto di terzi.

Art. 2

Specie

1. La presente Convenzione si applica ai trasporti internazionali di tutti gli animali vertebrati.

2. Ad eccezione dell'articolo 4 paragrafo 1 e dell'articolo 9 paragrafo 1 e paragrafo 2 lettere a e c, le disposizioni della presente Convenzione non si applicano al trasporto: a.

di un singolo animale accompagnato da una persona fisica che ne ha la responsabilità durante il trasporto;

b.

di animali domestici di compagnia che accompagnano il loro padrone nel corso di viaggi privi di qualsiasi carattere commerciale.

Art. 3

Applicazione della Convenzione

1. Ogni Parte applica le disposizioni relative ai trasporti internazionali degli animali contenute nella presente Convenzione ed è responsabile di un apparato di controllo e vigilanza efficiente.

2. Ogni Parte adotta le misure necessarie per assicurare un sistema di formazione efficace che tenga conto delle disposizioni della presente Convenzione.

3. Ogni Parte provvede ad applicare le disposizioni pertinenti della presente Convenzione al trasporto degli animali sul suo territorio.

4. Le Parti si prestano reciproca assistenza nell'applicazione delle disposizioni della Convenzione, in particolare attraverso lo scambio di informazioni, la discussione delle questioni d'interpretazione e la notifica dei problemi.

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Art. 4

Principi fondamentali della Convenzione

1. Gli animali devono essere trasportati in modo da preservarne il benessere e la salute.

2. Nella misura del possibile, gli animali devono essere trasportati senza indugio al luogo di destinazione.

3. Nei posti di ispezione, deve essere data priorità ai trasporti di animali.

4. Gli animali non devono essere trattenuti se non quando è assolutamente necessario per il loro benessere o per i controlli sanitari. Se gli animali sono trattenuti, si devono adottare le misure appropriate per accudirli e, se necessario, per scaricarli e ospitarli.

5. Ogni Parte prende le misure necessarie affinché si possano prevenire o ridurre al minimo le sofferenze degli animali in caso di sciopero o di forza maggiore che impedisca la rigorosa applicazione delle disposizioni della presente Convenzione sul suo territorio. A tale riguardo, essa s'ispira ai principi contenuti nella presente Convenzione.

6. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione di altri strumenti relativi al controllo veterinario e sanitario.

7. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare provvedimenti più rigorosi per assicurare la protezione degli animali nel trasporto internazionale.

Art. 5

Autorizzazione dei trasportatori

1. Ogni Parte si assicura che i trasportatori che provvedono al trasporto di animali a fini commerciali siano stati: a.

registrati, in modo da permettere all'autorità competente di individuarli rapidamente in caso di inosservanza delle esigenze della presente Convenzione;

b.

oggetto di un'autorizzazione valida per il trasporto internazionale, rilasciata dall'autorità competente della Parte dove il trasportatore ha il proprio stabilimento d'impresa.

2. Ogni Parte deve assicurarsi che l'autorizzazione sia rilasciata a trasportatori che affidano il trasporto degli animali unicamente a personale che ha una formazione adeguata alle disposizioni della presente Convenzione.

3. Ogni Parte si assicura che l'autorizzazione possa essere sospesa o ritirata se le autorità competenti che l'hanno rilasciata sono informate che il trasportatore ha violato, ripetutamente o gravemente, le disposizioni della presente Convenzione.

4. Se una Parte accerta che un trasportatore registrato presso un'altra Parte ha violato le disposizioni della presente Convenzione, essa deve comunicarle i dettagli della violazione accertata.

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Concezione e costruzione Art. 6

Concezione e costruzione

1. I mezzi di trasporto, i contenitori e le loro attrezzature sono costruiti, mantenuti e utilizzati in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali durante il trasporto.

2. I mezzi di trasporto e i contenitori sono concepiti e costruiti in modo che gli animali dispongano di spazio sufficiente per restare in piedi nella posizione naturale; ciò non vale per i volatili, eccettuati i pulcini di un giorno.

3. I mezzi di trasporto e i contenitori sono concepiti e costruiti in modo da assicurare: a.

uno spazio libero sufficiente sopra la testa degli animali quando sono in piedi nella posizione naturale, per consentire una ventilazione efficace;

b.

il mantenimento di una qualità e di una quantità di aria adeguate alla specie di animali trasportata, in particolare se gli animali sono trasportati in spazi interamente chiusi.

4. I mezzi di trasporto, i contenitori, le attrezzature ecc. sono sufficientemente solidi da sopportare il peso degli animali trasportati, evitare che gli animali possano fuggire o cadere dagli stessi, resistere alle sollecitazioni provocate dai movimenti e, se necessario, devono disporre di divisori per proteggere gli animali contro i movimenti del mezzo di trasporto. Le attrezzature sono concepite in modo da poter essere utilizzate in modo rapido e agevole.

5. I divisori sono rigidi e sufficientemente solidi da sopportare il peso degli animali spinti contro di essi e concepiti in modo da non ostacolare la circolazione dell'aria.

6. I mezzi di trasporto e i contenitori sono costruiti e utilizzati in modo da proteggere gli animali dalle intemperie e dalle condizioni meteorologiche avverse. In particolare, il tetto esterno, situato direttamente sopra gli animali, deve limitare al massimo l'assorbimento e il trasferimento del calore solare.

7. I pavimenti dei mezzi di trasporto e dei contenitori sono antisdrucciolevoli. I pavimenti sono concepiti, costruiti e mantenuti in modo da evitare disagi, malessere e lesioni agli animali, e ridurre al minimo le fughe di urina e di feci. I materiali utilizzati per la costruzione dei pavimenti sono scelti in modo da limitare al massimo la corrosione.

8. I mezzi di trasporto e i contenitori sono concepiti e costruiti in modo da permettere l'accesso agli animali per ispezionarli e, se necessario, per abbeverarli, alimentarli e accudirli.

9. Se è necessario legare gli animali, devono essere previsti dispositivi adeguati nel mezzo di trasporto.

10. I contenitori utilizzati per il trasporto degli animali devono indicare in modo chiaro e ben visibile la presenza di animali vivi e qual è la parte alta del contenitore.

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11. I mezzi di trasporto, i contenitori e le loro attrezzature sono concepiti e costruiti in modo da poter essere puliti e disinfettati facilmente.

Preparazione al trasporto Art. 7

Pianificazione

1. Per ogni viaggio, la persona responsabile del trasporto degli animali deve essere identificata affinché in qualsiasi momento durante il viaggio possano essere ottenute informazioni sull'organizzazione e sulla realizzazione del trasporto.

2. Quando la durata del viaggio previsto supera le otto ore per il trasporto dei solipedi domestici e degli animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina, la persona responsabile del trasporto deve allestire un documento che specifichi le disposizioni previste per il viaggio e in particolare i dettagli seguenti: a.

l'identificazione del trasportatore e del mezzo di trasporto;

b.

l'identificazione del lotto e dei documenti di accompagnamento (specie, numero di animali, certificati veterinari);

c.

il luogo e il Paese di partenza, i luoghi di trasferimento, i luoghi in cui gli animali saranno scaricati e potranno riposarsi e il luogo e il Paese di destinazione.

3. La persona responsabile del trasporto deve assicurarsi che il viaggio previsto sia conforme alle norme rispettive dei Paesi di partenza, di transito e di destinazione.

4. La persona incaricata del benessere degli animali deve registrare immediatamente sul documento menzionato nel paragrafo 2 in quali momenti e in quali posti gli animali trasportati sono stati nutriti, abbeverati e hanno potuto riposarsi durante il viaggio. Questo documento deve, su richiesta, essere messo a disposizione dell'autorità competente.

5. Gli animali possono essere trasportati soltanto se la persona responsabile del trasporto ha preso precedentemente disposizioni atte ad assicurare il loro benessere per l'intero viaggio. Se del caso, devono essere adottate misure per assicurare l'abbeveraggio, l'alimentazione, il riposo e qualsiasi altra cura necessaria durante il viaggio e all'arrivo al luogo di destinazione; a tal fine, le relative notifiche devono essere fatte prima del trasporto.

6. Per evitare ritardi, i carichi di animali devono essere accompagnati da documenti appropriati. Nei posti in cui devono essere effettuate le formalità di importazione o di transito di animali, la persona competente deve essere informata il più presto possibile.

7. La persona responsabile del trasporto deve assicurarsi che la responsabilità del benessere degli animali durante il trasporto sia definita chiaramente dal momento della partenza sino all'arrivo a destinazione, operazioni di carico e scarico comprese.

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Art. 8

Guardiani

1. Per assicurare le cure necessarie agli animali durante il viaggio, un guardiano incaricato di assicurare il benessere degli animali deve accompagnare i carichi. Il conducente può svolgere le funzioni di guardiano.

2. Il guardiano deve aver seguito una formazione specifica e appropriata oppure vantare un'esperienza pratica equivalente che lo abilita a trattare, trasportare e accudire gli animali, compresi i casi di emergenza.

3. Eccezioni alle disposizioni del paragrafo 1 possono essere fatte nei casi seguenti: a.

la persona responsabile del trasporto degli animali ha incaricato un mandatario di accudire gli animali nei punti di abbeveraggio, di alimentazione e di riposo appropriati;

b.

gli animali sono trasportati in contenitori solidamente fissati, adeguatamente ventilati e, ove necessario, dotati di distributori non capovolgibili contenenti acqua e cibo sufficienti per un viaggio di durata doppia di quella prevista.

Art. 9

Idoneità al trasporto

1. Possono essere trasportati soltanto animali idonei a sopportare il viaggio previsto.

2. Gli animali malati o feriti non sono considerati idonei al trasporto. Tuttavia, questa disposizione non si applica: a.

agli animali lievemente feriti o malati, per i quali il trasporto non sia causa di ulteriori sofferenze;

b.

agli animali trasportati ai fini di ricerche sperimentali o ad altri fini scientifici approvati dall'autorità competente interessata, se la malattia o la ferita fanno parte del programma di ricerche;

c.

ai trasporti di animali controllati da un veterinario in vista di o in seguito a un trattamento d'emergenza.

3. Una cura particolare deve essere riservata al trasporto di animali in stato di gravidanza avanzato o che abbiano figliato da poco e di animali molto giovani: ­

le femmine mammifere gravide non devono essere trasportate, prima che abbiano partorito, per un periodo corrispondente almeno al 10 % della durata della gravidanza e dopo aver partorito, durante almeno una settimana;

­

i mammiferi molto giovani non devono essere trasportati prima che l'ombelico non sia del tutto cicatrizzato.

Se tutte le misure precauzionali necessarie sono state adottate, l'autorità competente, avvalendosi della consulenza di un veterinario e nel singolo caso, può prevedere un'eccezione per le giumente registrate, seguite dal puledro, che sono condotte dallo stallone dopo aver figliato.

4. Non devono essere somministrati sedativi, a meno che non sia strettamente necessario per assicurare il benessere degli animali e solo conformemente alle istruzioni di un veterinario, in sintonia con la legislazione nazionale.

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Art. 10

Ispezione/Certificato

1. Prima di essere caricati per un trasporto internazionale, gli animali devono essere ispezionati da un veterinario autorizzato del Paese di partenza, che ne riscontra l'idoneità al viaggio previsto.

2. Il veterinario autorizzato rilascia un certificato nel quale sono iscritti l'identificazione degli animali, la loro idoneità al viaggio e, nella misura del possibile, l'immatricolazione del mezzo di trasporto oppure, eventualmente, il nome o altri mezzi di identificazione del mezzo di trasporto e il genere di trasporto utilizzato.

3. In taluni casi, stabiliti mediante intesa delle Parti interessate, si può rinunciare all'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 11

Riposo, abbeveraggio, alimentazione prima del carico

1. Gli animali devono essere preparati al viaggio previsto, essere abituati al cibo che sarà loro somministrato ed essere capaci di utilizzare i sistemi di distribuzione di acqua e di cibo. Devono essere abbeverati e nutriti adeguatamente e disporre di un adeguato periodo di riposo.

2. Per ridurre lo stress del trasporto, si deve prestare debita attenzione alle esigenze di certe categorie di animali ­ per esempio gli animali selvatici ­ di acclimatarsi al mezzo di trasporto prima del viaggio previsto.

3. Si deve evitare per quanto possibile di mischiare animali che non sono stati allevati in gruppi compatibili o che non sono abituati gli uni agli altri.

Carico e scarico Art. 12

Principi

1. Si devono caricare e scaricare gli animali in modo da evitare loro qualsiasi lesione o sofferenza.

2. Si devono caricare gli animali in modo da assicurare il soddisfacimento delle esigenze in materia di spazio disponibile (superficie al suolo e altezza) e di divisori di cui all'articolo 17.

3. Si devono caricare gli animali il più tardi possibile prima della partenza dal luogo di spedizione.

4. All'arrivo al punto di destinazione, si devono scaricare gli animali il più presto possibile e fornire loro acqua in quantità adeguata e, se necessario, cibo e la possibilità di riposarsi.

Art. 13

Strutture e procedure

1. Per caricare e scaricare gli animali si devono utilizzare rampe, elevatori o passerelle concepiti in modo appropriato, tranne nei casi in cui gli animali devono essere caricati e scaricati in contenitori appositamente costruiti. È permesso sollevare 3321

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manualmente gli animali sufficientemente piccoli e addirittura auspicato in caso di animali giovani che potrebbero avere difficoltà a superare una rampa. Le strutture per il carico e lo scarico devono essere adatte all'impiego previsto, stabili e mantenute in buono stato di funzionamento.

2. Le rampe e le superfici percorse dagli animali devono essere concepite e mantenute in modo da evitare scivolamenti. La loro pendenza deve essere quanto più possibile ridotta. Se la pendenza è superiore a 10°, devono essere provviste di un sistema, ad esempio di assi trasversali, che consenta agli animali di salire o scendere senza pericolo né difficoltà. Se necessario, devono essere dotate di protezioni laterali.

3. A seconda delle esigenze della specie di animali, durante l'operazione di carico dev'essere assicurata un'illuminazione appropriata all'interno del mezzo di trasporto affinché gli animali possano vedere dove vanno.

4. Si devono caricare gli animali unicamente su mezzi di trasporto accuratamente puliti ed eventualmente disinfettati.

5. Le merci trasportate nello stesso mezzo di trasporto degli animali devono essere disposte in modo da non causare lesioni, sofferenze o disagi agli animali.

6. Se i contenitori nei quali si trovano gli animali sono accatastati sul mezzo di trasporto, si devono prendere le precauzioni necessarie per evitare che l'urina o le feci cadano sugli animali posti al livello inferiore.

Art. 14

Trattamento degli animali

1. Si devono trattare gli animali con calma e riguardo per ridurre al minimo la loro inquietudine e agitazione e proteggerli da dolori, malessere e lesioni evitabili.

2. Si devono evitare rumori, molestie e l'impiego di forza eccessiva durante le operazioni di carico e scarico. Non si devono percuotere gli animali né comprimere loro parti sensibili del corpo. In particolare, non si deve schiacciare, torcere o spezzare loro la coda né colpirli negli occhi. È vietato prenderli a pugni e a calci.

3. Non si devono sospendere gli animali con mezzi meccanici, né sollevarli o trascinarli per il capo, le orecchie, le corna, i palchi, le zampe, la coda o il vello oppure con qualsiasi altro metodo doloroso.

4. Gli strumenti destinati a guidare gli animali devono essere utilizzati soltanto a questo fine. Si devono evitare per quanto possibile strumenti che provocano scariche elettriche; tali strumenti possono comunque essere utilizzati soltanto per i bovini ed i suini adulti che rifiutano di muoversi e solamente se gli animali dispongono davanti a loro di spazio sufficiente per muoversi. Le scariche elettriche non devono durare più di un secondo, devono essere adeguatamente intervallate e possono essere applicate soltanto ai muscoli posteriori. Non si devono somministrare ripetutamente scariche elettriche se l'animale non reagisce.

5. Le persone addette agli animali non devono usare pungoli o altri strumenti appuntiti. Si possono usare bastoni o altri strumenti per guidare gli animali purché non causino lesioni o sofferenze quando entrano in contatto con il corpo dell'animale.

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Art. 15

Separazione

1. Gli animali devono essere separati durante il trasporto se il fatto di lasciarli insieme può portare a lesioni o sofferenze. Ciò vale in particolare per: a.

animali di specie diverse;

b.

animali reciprocamente ostili;

c.

animali di dimensioni o età significativamente diverse;

d.

maschi adulti non castrati;

e.

animali legati e animali slegati.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se gli animali sono stati allevati in gruppi compatibili, sono stati abituati gli uni agli altri, se la separazione è fonte di disagi, o in caso di femmine accompagnate dalla prole non ancora autosufficiente.

Pratiche di trasporto Art. 16

Pavimenti e lettiera

Si deve provvedere alla manutenzione del pavimento del mezzo di trasporto o del contenitore in modo da ridurre al minimo il rischio di scivolamenti e le fughe di urina e di feci. Una lettiera appropriata che assorba l'urina e le feci e costituisca un materiale appropriato per il riposo deve ricoprire il pavimento del mezzo di trasporto o del contenitore, a meno che non venga utilizzato un metodo alternativo che presenti almeno gli stessi vantaggi per gli animali.

Art. 17

Spazio disponibile (superficie al suolo e altezza)

1. Nel mezzo di trasporto o nel contenitore gli animali devono disporre di spazio sufficiente per restare in piedi nella posizione naturale. Essi devono avere lo spazio per stare tutti contemporaneamente sdraiati, tranne nel caso in cui il protocollo tecnico o condizioni speciali relative alla protezione degli animali esigano il contrario.

In un protocollo tecnico, allestito conformemente all'articolo 34 della presente Convenzione, è fissato lo spazio minimo disponibile.

2. Per evitare lesioni provocate da movimenti eccessivi, si devono utilizzare divisori per suddividere i grandi gruppi di animali o una partita comprendente meno animali della capacità normale, che altrimenti disporrebbe di troppo posto.

3. I divisori devono essere appropriati alle dimensioni e alle specie di animali, essere sistemati, fissati e mantenuti in modo da evitare lesioni e sofferenze agli animali.

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Art. 18

Attacco degli animali

Se gli animali sono legati, le corde, i legacci, le cavezze o altri mezzi utilizzati devono essere sufficientemente forti da non spezzarsi nelle condizioni di trasporto normali; devono inoltre essere sufficientemente lunghi da consentire agli animali, se necessario, di sdraiarsi, nutrirsi e abbeverarsi ed essere concepiti in modo da evitare qualsivoglia pericolo di strangolamento o lesione. Gli animali non devono essere legati per le corna, i palchi, le zampe o con un anello nasale, né essere trasportati con le zampe legate assieme. È ammesso legare gli animali soltanto con sistemi che consentano di liberarli rapidamente.

Art. 19

Aerazione e temperatura

1. Si deve assicurare una ventilazione sufficiente che risponda pienamente ai bisogni degli animali tenendo conto in particolare del numero e del genere di animali da trasportare e delle condizioni meteorologiche previste durante il viaggio.

2. Si devono caricare i contenitori in modo da non intralciarne la ventilazione.

3. Se gli animali devono essere trasportati in condizioni di temperatura e umidità disagevoli, si devono prendere disposizioni appropriate per proteggere il loro benessere.

Art. 20

Abbeveraggio, alimentazione e riposo

1. Durante il trasporto, gli animali devono essere abbeverati e alimentati e avere l'opportunità di riposare, conformemente alla loro specie e età, a intervalli adeguati.

2. Le durate massime di viaggio, gli intervalli minimi di abbeveraggio e di alimentazione e i periodi minimi di riposo sono fissati in un protocollo tecnico, allestito conformemente all'articolo 34 della presente Convenzione.

3. L'acqua e gli alimenti devono essere di buona qualità ed essere somministrati agli animali in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazioni.

Art. 21

Femmine in lattazione

Non si devono trasportare per periodi lunghi le femmine in lattazione non accompagnate dai loro piccoli. Tuttavia, se inevitabile, si devono mungere poco prima dell'operazione di carico e a intervalli di non oltre dodici ore durante il viaggio.

Art. 22

Illuminazione

I mezzi di trasporto devono essere dotati di una fonte di illuminazione, fissa o portatile, di potenza sufficiente per permettere un controllo generale degli animali e se è necessario durante il trasporto, nonché per l'abbeveraggio e l'alimentazione.

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Art. 23

Contenitori

1. Durante il trasporto e durante le manipolazioni, i contenitori devono essere sempre tenuti con la parte alta in alto e si devono ridurre al minimo gli scossoni e i sobbalzi forti.

2. I contenitori devono essere fissati in modo da evitare che si spostino per i movimenti del mezzo di trasporto.

Art. 24

Cure durante il trasporto

La persona incaricata del benessere degli animali deve sfruttare ogni occasione per controllare gli animali e prodigare loro, se necessario, le cure appropriate.

Art. 25

Trattamento d'emergenza di animali che si ammalano o subiscono lesioni durante il trasporto

Gli animali che si ammalano o subiscono lesioni durante il trasporto devono ricevere quanto prima cure adeguate; se del caso, ricevono un appropriato trattamento veterinario o sono sottoposti ad abbattimento in un modo che non causi loro ulteriori sofferenze.

Disposizioni speciali Art. 26

Disposizioni speciali per il trasporto su rotaia

1. I vagoni ferroviari utilizzati per il trasporto di animali devono essere muniti di un contrassegno che indichi la presenza di animali vivi. Salvo quando gli animali sono trasportati in contenitori, le pareti interne dei vagoni devono essere di materiale adeguato, prive di ruvidità e munite di anelli o sbarre situati a un'altezza conveniente, ai quali gli animali possano essere legati.

2. Se non sono trasportati in box individuali, i solipedi devono essere legati in modo da fronteggiare la stessa parete o gli uni di fronte agli altri. Tuttavia i puledri e gli animali non scozzonati non devono essere legati.

3. Gli animali di grandi dimensioni devono essere disposti all'interno dei vagoni in modo da permettere al guardiano di circolare fra loro.

4. Al momento della formazione dei treni e durante ogni altra manovra dei vagoni, devono essere prese tutte le precauzioni per evitare gli accosti violenti dei vagoni che trasportano gli animali.

5. Tutte le occasioni devono essere sfruttate per controllare gli animali conformemente all'articolo 24 della presente Convenzione ogni volta che il vagone si ferma o che le condizioni meteorologiche cambiano.

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Art. 27

Disposizioni speciali per il trasporto su strada

1. I veicoli in cui sono trasportati gli animali devono essere muniti di un contrassegno che indichi in modo chiaro e visibile la presenza di animali vivi.

2. I veicoli devono essere guidati in modo che le accelerazioni, le decelerazioni e le curve siano effettuate con dolcezza.

3. I veicoli devono trasportare strutture adeguate per il carico e lo scarico, conformemente all'articolo 13 della presente Convenzione.

4. Tutte le occasioni devono essere sfruttate per controllare gli animali a bordo del veicolo conformemente all'articolo 24 della presente Convenzione ogni volta che il veicolo si ferma o che le condizioni meteorologiche cambiano.

Art. 28

Disposizioni speciali per il trasporto via acqua (ad eccezione delle navi traghetto "roll-on/roll-off")

1. Per assicurarsi che le esigenze di benessere degli animali trasportati siano soddisfatte, l'autorità competente del Paese in cui ha luogo il carico deve ispezionare prima che il carico sia autorizzato: a.

le navi adibite al trasporto di bestiame e quelle convertite a tal fine;

b.

i dispositivi previsti sulle altre navi su cui saranno trasportati animali.

2. Un allarme deve essere installato per rilevare eventuali interruzioni della corrente elettrica nel sistema di ventilazione forzata.

Un'adeguata fonte secondaria di corrente, chiaramente separata dalla fonte primaria, deve essere prevista per assicurare il mantenimento di una ventilazione forzata appropriata.

3. Gli animali non devono essere trasportati su ponti scoperti, tranne che in contenitori o in altre strutture che assicurino un'adeguata protezione contro l'acqua di mare.

4. Per far salire a bordo e per far scendere gli animali dalle navi si devono disporre passerelle, rampe e passaggi appropriati tra la banchina e i ponti riservati al bestiame.

5. Le operazioni di carico degli animali nelle navi e di scarico dalle navi devono essere sorvegliate da un veterinario autorizzato.

6. Durante le operazioni di carico e scarico deve essere assicurata un'illuminazione adeguata per quanto riguarda gli spazi riservati agli animali, le rampe e i passaggi affinché gli animali possano vedere dove vanno, in funzione delle esigenze della specie.

7. Tutti i box, gli stalli e i contenitori devono essere direttamente accessibili sia agli animali sia ai guardiani.

8. I passaggi per gli animali devono essere appropriati alle specie trasportate; in particolare, non devono avere lati taglienti e gli angoli vivi e le parti sporgenti devono essere ridotti al minimo.

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9. Tutte le parti della nave occupate dagli animali devono essere provviste di dispositivi di scolo delle acque ed essere mantenute in buone condizioni igieniche.

10. A bordo della nave devono essere trasportate scorte di acqua dolce pulita, di alimenti sani e di lettiera appropriata, in quantità sufficienti per i bisogni degli animali e in considerazione della durata del viaggio in mare.

11. Per i casi di ritardi imprevisti devono essere trasportate scorte di acqua e, nel caso di viaggi lunghi, di alimenti e di lettiera per gli animali.

12. Gli alimenti e la lettiera devono essere stoccati in modo da assicurare che restino asciutti e protetti dalle intemperie e dal mare. Lo stoccaggio di alimenti e della lettiera non deve ostacolare l'aerazione, l'illuminazione e i sistemi di drenaggio o i passaggi.

13. Devono essere previsti dispositivi per l'abbeveraggio e l'alimentazione appropriati al numero, alle dimensioni e alla specie degli animali.

14. Devono essere adottate le disposizioni del caso per isolare gli animali che si ammalano o si feriscono durante il trasporto.

15. In caso di emergenza, si deve poter procedere all'abbattimento di un animale conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione. A tal fine deve essere disponibile uno strumento di abbattimento appropriato alla specie.

Art. 29

Disposizioni speciali per il trasporto su veicoli stradali o in vagoni ferroviari caricati su navi traghetto «roll-on/roll-off»

1. Quando gli animali sono trasportati su veicoli stradali o in vagoni ferroviari caricati su navi traghetto, in particolare su ponti coperti, si devono prendere disposizioni particolari affinché gli animali possano fruire di un'adeguata aerazione per tutto il viaggio. I veicoli stradali e i vagoni ferroviari devono essere disposti in modo che gli animali possano fruire di un afflusso massimo di aria fresca.

2. La persona incaricata del benessere degli animali deve poter accedere agli animali per ispezionarli e, se necessario, accudirli, abbeverarli e nutrirli durante il viaggio.

3. I veicoli stradali, i vagoni ferroviari e i contenitori devono essere dotati di un numero sufficiente di punti di fissaggio adeguatamente concepiti, posizionati e mantenuti che consentano di fissarli saldamente alla nave. I veicoli stradali, i vagoni ferroviari e i contenitori devono essere fissati alla nave prima dell'inizio del viaggio, per evitare che si spostino a causa dei movimenti della nave.

4. I veicoli stradali e i vagoni ferroviari che contengono animali non devono essere trasportati sul ponte scoperto di una nave senza un'adeguata protezione dall'acqua marina, tenuto conto della protezione fornita dal veicolo stradale o dal vagone ferroviario stesso.

5. Un allarme deve essere installato per rilevare eventuali interruzioni elettriche del sistema di ventilazione forzata della nave. Un'adeguata fonte secondaria di corrente deve essere prevista per assicurare il mantenimento di una ventilazione forzata appropriata.

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6. Per i casi di ritardi imprevisti o se altre circostanze lo rendono necessario si devono prendere disposizioni per fornire agli animali acqua dolce e alimenti.

7. In caso di emergenza, se il trasporto dura più di due ore, si deve poter procedere all'abbattimento di un animale conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione. A tal fine, dev'essere disponibile uno strumento di abbattimento appropriato alla specie.

Art. 30

Disposizioni per il trasporto aereo

1. Gli animali possono essere trasportati soltanto in condizioni in cui è possibile mantenere la qualità dell'aria, la temperatura e la pressione entro limiti appropriati per l'intero viaggio.

2. Il comandante di bordo deve essere informato della specie, della posizione e del numero di animali vivi a bordo dell'aereo e delle misure richieste. Per quanto riguarda gli animali che si trovano in scomparti accessibili, il comandante di bordo deve essere informato il più rapidamente possibile di qualsiasi irregolarità concernente gli animali.

3. Gli animali devono essere caricati a bordo dell'aereo il più tardi possibile prima della partenza prevista dell'aereo.

4. I medicinali devono essere utilizzati solo in caso di problema particolare ed essere somministrati da un veterinario o da un'altra persona competente che abbia ricevuto istruzioni sul loro impiego. Il comandante di bordo deve essere informato il più rapidamente possibile di qualsiasi somministrazione di medicinali durante il volo.

5. In caso di emergenza e se un guardiano ha accesso agli animali conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione un sedativo o un presidio eutanasico appropriato alla specie deve essere disponibile ed essere utilizzato solo con l'accordo del comandante di bordo.

6. Prima del decollo dell'aereo, il guardiano deve essere informato delle procedure di comunicazione durante il volo ed essere in grado di comunicare effettivamente con l'equipaggio.

Consultazioni multilaterali Art. 31

Consultazioni multilaterali

1. Le Parti procedono, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione e in seguito ogni cinque anni, o più spesso se la maggioranza delle Parti lo richiede, a consultazioni multilaterali in seno al Consiglio d'Europa.

2. Queste consultazioni si svolgono nel corso di riunioni convocate dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

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Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale (riveduta)

3. Ogni Parte ha diritto di designare uno o più rappresentanti che partecipino a tali consultazioni. Le Parti comunicano al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, almeno un mese prima della riunione, il(i) nome(i) del(i) loro rappresentante(i).

Ogni Parte ha diritto di voto. Ogni Stato parte alla presente Convenzione dispone di un voto.

4. Nei settori di sua competenza, la Comunità europea, dopo essere divenuta parte alla Convenzione, esercita il suo diritto di voto con un numero di voti pari a quello dei suoi Stati membri che sono Parti alla presente Convenzione; la Comunità europea non esercita il suo diritto di voto quando gli Stati membri esercitano il loro e viceversa.

5. Le Parti possono avvalersi della consulenza di esperti. Hanno la possibilità di invitare, di propria iniziativa o su richiesta dell'organismo interessato, qualsiasi organismo nazionale o internazionale, governativo o non governativo, tecnicamente qualificato nei settori contemplati dalla presente Convenzione, a farsi rappresentare da un osservatore durante una delle consultazioni o parte di essa. La decisione di invitare tali esperti o organismi è adottata a maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

6. Dopo ogni consultazione, le Parti sottopongono al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un rapporto sulla consultazione e sul funzionamento della presente Convenzione.

7. Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, le Parti stabiliscono il regolamento interno delle consultazioni.

Art. 32

Funzionamento delle consultazioni multilaterali

Nell'ambito delle consultazioni multilaterali, le Parti sono responsabili delle misure collaterali per l'applicazione della Convenzione. Esse possono in particolare: a.

elaborare protocolli tecnici alla presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 34;

b.

proporre emendamenti alla Convenzione ed esaminare quelli formulati conformemente alle disposizioni dell'articolo 35;

c.

esaminare, su richiesta di una o più Parti, le questioni che concernono l'interpretazione della presente Convenzione;

d.

formulare raccomandazioni al Comitato dei Ministri relative agli Stati da invitare ad aderire alla presente Convenzione.

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Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale (riveduta)

Protocolli tecnici Art. 33

Scopo

Le Parti adottano protocolli tecnici alla presente Convenzione concernenti lo spazio di cui devono disporre gli animali (art. 17) e l'abbeveraggio, l'alimentazione e il riposo (art. 20). Possono adottare anche altri protocolli tecnici in vista dell'elaborazione di norme tecniche per l'attuazione della presente Convenzione.

Art. 34

Adozione ed entrata in vigore

1. Un protocollo tecnico è adottato a maggioranza dei due terzi dei voti espressi e, quindi, trasmesso al Comitato dei Ministri per approvazione. Dopo tale approvazione, il testo è trasmesso alle Parti per l'accettazione.

2. Un protocollo tecnico entra in vigore, per tutte le Parti che l'hanno accettato, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data in cui tre Parti, di cui almeno due Stati membri del Consiglio d'Europa, hanno comunicato al Segretario Generale l'accettazione di questo testo. Per ogni Parte che lo accetta posteriormente, il protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data in cui la Parte ha comunicato al Segretario Generale di accettarlo.

3. In vista dell'elaborazione di protocolli tecnici, le Parti seguono gli sviluppi nell'ambito della ricerca scientifica e dei metodi di trasporto degli animali.

Art. 35

Emendamenti

1. Ogni emendamento a un protocollo tecnico alla presente Convenzione proposto da una Parte o dal Comitato dei Ministri è comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che provvederà a trasmetterlo agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alla Comunità europea e ad ogni Stato non membro che ha aderito o è stato invitato ad aderire alla Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 38.

2. Ogni emendamento proposto conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente è esaminato, almeno sei mesi dopo la data della sua comunicazione da parte del Segretario Generale, nel corso di una consultazione multilaterale nella quale l'emendamento può essere approvato a maggioranza dei due terzi delle Parti.

Il testo approvato è comunicato alle Parti.

3. Ogni emendamento entra in vigore, per le Parti che non hanno notificato obiezioni, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di diciotto mesi dopo la sua approvazione in occasione di una consultazione multilaterale, a meno che un terzo delle Parti non abbia notificato obiezioni.

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Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale (riveduta)

Composizione delle controversie Art. 36

Composizione delle controversie

1. In caso di contestazione riguardo all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, le autorità competenti delle Parti interessate provvedono a consultarsi reciprocamente. Ciascuna Parte comunica i nomi e gli indirizzi delle sue autorità competenti al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La controversia, ove non possa essere composta in detto modo, va sottoposta ad arbitrato, a domanda di una o dell'altra parte in causa. Ciascuna parte designa un arbitro e i due arbitri così designati cooptano un superarbitro. Se una delle parti in causa non ha designato il proprio arbitro entro tre mesi dalla domanda d'arbitrato, tale arbitro verrà designato, a richiesta dell'altra parte, dal Presidente della Corte europea dei Diritti dell'Uomo. Ove questi sia cittadino di una delle parti in causa, detta funzione sarà assunta dal Vicepresidente della Corte oppure, se anche questi è cittadino di una delle parti in causa, dal Giudice più anziano della Corte che non sia cittadino di una delle parti in causa. La stessa procedura è applicabile qualora gli arbitri non possano accordarsi sulla cooptazione del superarbitro.

In caso di controversia tra due Parti di cui una è Stato membro della Comunità europea, anch'essa Parte, l'altra Parte invierà la richiesta di arbitrato sia a detto Stato membro sia alla Comunità, che gli notificheranno congiuntamente, entro un termine di tre mesi dal ricevimento della richiesta, se lo Stato membro o la Comunità, oppure lo Stato membro e la Comunità si costituiscono parti in causa. In mancanza di detta notifica entro detto termine, lo Stato membro e la Comunità verranno considerati una sola parte in causa per l'applicazione delle disposizioni che regolano la costituzione e la procedura del tribunale arbitrale. La stessa cosa vale qualora lo Stato membro e la Comunità si costituiscano insieme parti in causa.

3. Il tribunale arbitrale stabilisce la sua procedura. Le sue decisioni sono prese a maggioranza dei voti. La sua sentenza, fondata sulla presente Convenzione, è definitiva.

4. La procedura di composizione delle controversie non si applica alle controversie relative alle questioni di competenza della Comunità europea o concernenti la definizione dell'estensione di questa competenza tra Parti che sono membri della Comunità europea o tra questi membri e la Comunità.

Disposizioni finali Art. 37

Firma, ratifica, accettazione, approvazione

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e a quella della Comunità europea. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

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Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale (riveduta)

2. Uno Stato Parte alla Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale, aperta alla firma a Parigi il 13 dicembre 1968, non può depositare il suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione se non ha ancora denunciato la suddetta Convenzione o se non la denuncia contemporaneamente.

3. La presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo la data nella quale quattro Stati avranno espresso il loro consenso ad esserne vincolati, conformemente alle disposizioni dei paragrafi precedenti.

4. Nel caso in cui, in applicazione dei due paragrafi precedenti, la denuncia della Convenzione del 13 dicembre 1968 non divenisse effettiva all'entrata in vigore della presente Convenzione, uno Stato contraente o la Comunità europea può dichiarare, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, che continuerà ad applicare la convenzione del 13 dicembre 1968 fino all'entrata in vigore della presente Convenzione.

5. Nei confronti di ciascuno degli Stati firmatari o della Comunità europea che esprimerà ulteriormente il suo consenso ad esserne vincolato, la presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.

Art. 38

Adesione di Stati non membri

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione, mediante una decisione presa con la maggioranza prevista dall'articolo 20 lettera d dello Statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti che dispongono di un seggio nel Comitato dei Ministri.

2. Per ogni Stato aderente, la presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo il deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 39

Clausola territoriale

1. Qualsiasi Stato o la Comunità europea può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione.

2. Qualsiasi Stato o la Comunità europea può in qualsiasi altro momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Per questo territorio, la Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo la data in cui la dichiarazione sarà stata ricevuta dal Segretario Generale.

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Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale (riveduta)

3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto concerne qualsiasi territorio specificato in tale dichiarazione, con notifica inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 40

Denuncia

1. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante una notifica inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. Tale denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 41

Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alla Comunità europea e a ogni Stato che ha aderito o che è stato invitato ad aderire alla presente Convenzione: a.

ogni firma;

b.

il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

c.

ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente agli articoli 37 e 38;

d.

ogni altro atto, notifica o comunicazione che si riferisca alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Chiinau, il 6 novembre 2003, nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, alla Comunità europea, e a qualsiasi Stato invitato ad aderirvi.

(Seguono le firme)

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