Codice delle obbligazioni

Progetto

(Fideiussione. Consenso del coniuge) Modifica del L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 1° luglio 20041; visto il parere del Consiglio federale dell'8 settembre 20042, decreta: I Il Codice delle obbligazioni3 č modificato come segue: Art. 494 cpv. 2 Abrogato Minoranza (Baumann J. Alexander, Burkhalter, Huber, Joder, Markwalder Bär, Pagan) Questo consenso non č richiesto se il debitore principale č una societā anonima, in accomandita per azioni o a garanzia limitata controllata dal fideiussore.

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II 1

La presente legge sottostā a referendum facoltativo.

Entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la scadenza del termine inutilizzato di referendum o accettata che sia in votazione popolare.

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FF 2004 4383 FF 2004 4393 RS 220

2004-1566

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Codice delle obbligazioni. Fideiussione. Consenso del coniuge

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