Termine di referendum: 27 gennaio 2005

Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) (Strategia globale e compensazione dei rischi) Modifica dell'8 ottobre 2004 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 20041, decreta: I La legge federale del 18 marzo 19942 sull'assicurazione malattie è modificata come segue: Art. 42, rubrica Principio Art. 42a

Tessera d'assicurato

Il Consiglio federale può stabilire che ogni assicurato riceva una tessera d'assicurato per il periodo del suo assoggettamento all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Sulla tessera figurano il nome dell'assicurato e un numero d'assicurazione sociale assegnato dalla Confederazione.

1

La tessera dispone di un'interfaccia per l'utente ed è utilizzata per la fatturazione delle prestazioni secondo la presente legge.

2

Sentite le cerchie interessate, il Consiglio federale disciplina l'introduzione della tessera da parte degli assicuratori e gli standard tecnici da applicare.

3

Con il consenso dell'assicurato, la tessera contiene dati personali che possono essere consultati elettronicamente dalle persone autorizzate a tal fine. Sentite le cerchie interessate, il Consiglio federale stabilisce l'estensione dei dati che possono essere memorizzati sulla tessera. Disciplina l'accesso ai dati e la loro elaborazione.

4

1 2

FF 2004 3803 RS 832.10

2004-1043

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Legge federale sull'assicurazione malattie. Mod.

Art. 55a cpv. 1 e 4 1 Il Consiglio federale può, per un periodo limitato di tre anni al massimo, far dipendere dall'esistenza di un bisogno l'autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi degli articoli 36­38. Ne stabilisce i criteri. Può rinnovare tale misura, ma non più di una volta.

L'autorizzazine decade se non è utilizzata entro un dato termine. Il Consiglio federale precisa le condizioni.

4

Art. 59

Violazione delle condizioni relative all'economicità e alla qualità delle prestazioni

Contro i fornitori di prestazioni che violano le condizioni di economicità e qualità previste nella presente legge (art. 56 e 58) o clausole contrattuali vengono prese sanzioni. Le sanzioni consistono:

1

a.

nell'ammonizione;

b.

nella restituzione in tutto od in parte dell'onorario percepito per prestazioni inadeguate;

c.

nella multa; nonché

d.

in caso di recidiva, nell'esclusione temporanea o definitiva dall'attività a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

La decisione in merito alle sanzioni è presa dal tribunale arbitrale secondo l'articolo 89, ad istanza di un assicuratore o di una federazione di assicuratori.

2

Costituiscono violazione delle condizioni legali o delle clausole contrattuali secondo il capoverso 1 segnatamente:

3

a.

l'inosservanza dell'imperativo di economicità secondo l'articolo 56 capoverso 1;

b.

l'inadempimento o il non corretto adempimento dell'obbligo d'informazione secondo l'articolo 57 capoverso 6;

c.

il rifiuto di partecipare a misure di garanzia della qualità secondo l'articolo 58;

d.

l'inosservanza della protezione tariffale secondo l'articolo 44;

e.

il fatto di non aver traslato sconti secondo l'articolo 56 capoverso 3;

f.

la manipolazione fraudolenta di conteggi o il rilascio di attestati inveritieri.

Art. 60 cpv. 4­ 6 Per ogni esercizio, gli assicuratori allestiscono un rapporto di gestione composto del rapporto annuale e del conto annuale. Il Consiglio federale stabilisce in quali casi deve essere allestito anche un conto di gruppo.

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Legge federale sull'assicurazione malattie. Mod.

5 Il rapporto di gestione deve essere allestito secondo le norme del Codice delle obbligazioni3 concernenti la società anonima e secondo le disposizioni della presente legge.

Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie, segnatamente sulla tenuta della contabilità, l'esposizione e il controllo dei conti, il rapporto di gestione, la costituzione delle riserve e i collocamenti di capitale. Stabilisce come il rapporto di gestione deve essere pubblicato o reso accessibile al pubblico.

6

Art. 105 cpv. 4bis 4bis La durata di validità della compensazione dei rischi è prorogata di cinque anni a decorrere dalla scadenza del termine di cui al capoverso 4.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Entra in vigore il 1° gennaio 2005 qualora il termine di referendum sia scaduto inutilizzato. Se vi è referendum e la legge è accettata in votazione popolare, l'entrata in vigore è stabilita dal Consiglio federale.

2

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 2004

Consiglio nazionale, 8 ottobre 2004

Il presidente: Fritz Schiesser Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Max Binder Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 19 ottobre 20044 Termine di referendum: 27 gennaio 2005

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