Decreto federale concernente il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° settembre 20042, decreta: Art. 1 Il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale firmato il 9 luglio 2002 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine č approvato.
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Il Consiglio federale č autorizzato a ratificarlo.
Art. 2 Il presente decreto sottostā al referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).
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RS 101 FF 2004 4299
2004-0658
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Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine. DF
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