Decreto federale concernente un credito quadro per la continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 54 della Costituzione federale1; visto l'articolo 8 del decreto federale del 24 marzo 19952 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est; visto il messaggio del Consiglio federale del 31 marzo 20043, decreta: Art. 1 Per il sostegno ad azioni in favore del processo di trasformazione in atto negli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI (Comunitā degli Stati Indipendenti) č stanziato un credito quadro di 800 milioni di franchi per un periodo minimo di quattro anni. Il periodo di credito inizia il 1° gennaio 2005.

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2

I crediti annui di pagamento sono iscritti nel preventivo.

Art. 2 Le risorse menzionate nell'articolo 1 possono essere utilizzate in particolare per:

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a.

sussidi non rimborsabili;

b.

mutui;

c.

garanzie;

d.

il mantenimento dei rapporti di servizio esistenti e la remunerazione di personale incaricato di svolgere attivitā in rapporto diretto con l'attuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore del processo di trasformazione.

RS 101 RS 974.1 FF 2004 1597

2003-2491

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Credito quadro per la continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI. DF

Art. 3 L'attuazione del credito quadro č assicurata con l'effettivo attuale di 91 posti negli uffici di cooperazione, presso il DFAE/DSC e il DFE/Seco. I posti sono limitati alla durata di attuazione dei provvedimenti previsti dal credito quadro. L'importo totale delle spese per il personale ammonta a 66 milioni di franchi al massimo.

Art. 4 Il presente decreto non sottostā a referendum.

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