Decreto federale concernente un credito quadro per la continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 54 della Costituzione federale1; visto l'articolo 8 del decreto federale del 24 marzo 19952 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est; visto il messaggio del Consiglio federale del 31 marzo 20043, decreta: Art. 1 Per il sostegno ad azioni in favore del processo di trasformazione in atto negli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI (Comunitā degli Stati Indipendenti) č stanziato un credito quadro di 800 milioni di franchi per un periodo minimo di quattro anni. Il periodo di credito inizia il 1° gennaio 2005.
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I crediti annui di pagamento sono iscritti nel preventivo.
Art. 2 Le risorse menzionate nell'articolo 1 possono essere utilizzate in particolare per:
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a.
sussidi non rimborsabili;
b.
mutui;
c.
garanzie;
d.
il mantenimento dei rapporti di servizio esistenti e la remunerazione di personale incaricato di svolgere attivitā in rapporto diretto con l'attuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore del processo di trasformazione.
RS 101 RS 974.1 FF 2004 1597
2003-2491
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Credito quadro per la continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI. DF
Art. 3 L'attuazione del credito quadro č assicurata con l'effettivo attuale di 91 posti negli uffici di cooperazione, presso il DFAE/DSC e il DFE/Seco. I posti sono limitati alla durata di attuazione dei provvedimenti previsti dal credito quadro. L'importo totale delle spese per il personale ammonta a 66 milioni di franchi al massimo.
Art. 4 Il presente decreto non sottostā a referendum.
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