Termine di referendum: 8 luglio 2004

Legge federale sulla navigazione aerea (LNA) Modifica del 19 marzo 2004 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 10 settembre 20031, decreta: I La legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea è modificata come segue: Art. 103 III. Esame degli aiuti pubblici

La Commissione della concorrenza esamina la compatibilità con l'articolo 13 dell'accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo:

1

a.

dei progetti di decisioni del Consiglio federale che favoriscono singole imprese o rami di produzione rientranti nel campo d'applicazione di tale accordo, segnatamente le prestazioni e le partecipazioni previste negli articoli 101, 101a e 102 della presente legge;

b.

delle misure di sostegno simili prese dai Cantoni e dai Comuni, nonché da altri enti o stabilimenti svizzeri di diritto pubblico o ad economia mista;

c.

delle misure di sostegno simili prese dalla Comunità europea o dai suoi Stati membri.

Nel suo esame la Commissione della concorrenza è indipendente dal Consiglio federale e dall'Amministrazione.

2

Le autorità competenti per la decisione tengono conto del risultato di tale esame.

3

1 2 3

FF 2003 5424 RS 748.0 RS 0.748.127.192.68

2003-1767

1197

Navigazione aerea. LF

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 19 marzo 2004

Consiglio nazionale, 19 marzo 2004

Il presidente: Fritz Schiesser Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Max Binder Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 30 marzo 20044 Termine di referendum: 8 luglio 2004

4

FF 2004 1197

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