Approvazione di tariffe d'istituti d'assicurazione privati (art. 46 cpv. 3 della legge del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori, RS 961.01) L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha approvato la tariffa seguente relativa a contratti d'assicurazione in corso: Decisione del

Tariffa sottoposta da

28 luglio 2004

Winterthur Leben, 8401 Winterthur

per l'assicurazione collettiva vita.

Rimedi giuridici La presente comunicazione vale per gli assicurati come notificazione della decisione. Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni d'approvazione delle tariffe mediante ricorso alla Commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private, 8001 Zurigo. Il ricorso deve essere presentato in due esemplari entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e deve contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione d'approvazione della tariffa può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Friedheimweg 14, 3003 Berna.

10 agosto 2004

4070

Ufficio federale delle assicurazioni private

2004-1611