Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione
Disegno
(LOGA) Modifica del L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 20041, decide: I La legge del 21 marzo 19972 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione è modificata come segue: Titolo prima dell'art. 61b
Capitolo 2: Approvazione di atti normativi cantonali Art. 61b Se una legge federale lo prevede, i Cantoni sottopongono alla Confederazione le proprie leggi ed ordinanze per approvazione; l'approvazione è condizione della validità.
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In casi non litigiosi l'approvazione è accordata dai dipartimenti.
Nei casi litigiosi la decisione spetta al Consiglio federale che può anche accordare un'approvazione con riserva.
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Titolo prima dell'art. 61c (nuovo)
Capitolo 3: Informazione sui trattati intercantonali e sui trattati dei Cantoni con l'estero Art. 61c (nuovo) Obbligo di informare I Cantoni (Cantoni contraenti) informano la Confederazione sui trattati intercantonali o su quelli che concludono con l'estero. Essi informano la Confederazione prima di concludere trattati con l'estero.
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FF 2004 6299 RS 172.010
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Sono esclusi dall'obbligo di informare i trattati che: a.
servono all'esecuzione di trattati già portati a conoscenza della Confederazione;
b.
sono soprattutto diretti alle autorità o disciplinano questioni tecnico-amministrative.
Art. 62
Procedura
La Confederazione pubblica nel Foglio federale ragguagli sui trattati portati a sua conoscenza.
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Il dipartimento competente esamina se un trattato non contraddice al diritto federale o agli interessi della Confederazione. Comunica il risultato di questo esame ai Cantoni contraenti entro due mesi dalla pubblicazione di cui al capoverso 1. I Cantoni non contraenti (Cantoni terzi) comunicano entro lo stesso termine le loro eventuali obiezioni ai Cantoni contraenti.
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In caso di obiezioni, il dipartimento e i Cantoni terzi cercano di pervenire a una soluzione definita di comune accordo con i Cantoni contraenti.
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Quando non si raggiunge un'intesa, il Consiglio federale e i Cantoni terzi possono sollevare reclamo presso l'Assemblea federale entro sei mesi dalla pubblicazione di cui al capoverso 1.
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Titolo prima dell'art. 62a
Capitolo 4: Accentramento delle procedure decisionali Titolo prima dell'art. 62d
Capitolo 5: Esenzione fiscale e protezione della proprietà della Confederazione Titolo prima dell'art. 62f
Capitolo 6: Diritto di polizia Titolo prima dell'art. 63
Capitolo 7: Disposizioni finali
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II La legge sul Parlamento del 13 dicembre 20023 è modificata come segue: Art. 74 cpv. 3 L'entrata in materia è obbligatoria se si tratta di iniziative popolari, preventivi, rapporti di gestione, consuntivi, conferimento della garanzia a costituzioni cantonali e in caso di reclamo contro i trattati intercantonali o contro quelli conclusi dai Cantoni con l'estero.
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Titolo prima dell'art. 129a (nuovo) Capitolo 8: Procedura in caso di reclamo contro trattati intercantonali o contro quelli conclusi dai Cantoni con l'estero Art. 129a (nuovo) Se solleva reclamo contro un trattato intercantonale o contro un trattato concluso dai Cantoni con l'estero, il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un disegno di decreto federale semplice sull'approvazione.
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2 Se un Cantone solleva reclamo, la commissione competente della Camera prioritaria presenta al suo Consiglio il progetto di decreto federale semplice sull'approvazione.
III 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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RS 171.10
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