Legge federale sull'agricoltura

Disegno

(LAgr) Modifica del L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 14 settembre 20041; visto il parere del Consiglio federale del 24 novembre 20042, decreta: I Legge federale del 29 aprile 19983 sull'agricoltura č modificata come segue: Art. 16a (nuovo) Indicazione delle caratteristiche e dei metodi di produzione I prodotti agricoli e i prodotti lavorati possono essere muniti di indicazioni sulle caratteristiche o i metodi di produzione che adempiono le prescrizioni legali (produzione ecologica, certificazione di prestazioni ecologiche o detenzione degli animali particolarmente rispettosa delle loro esigenze) o di indicazioni su tali prescrizioni.

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Le indicazioni devono, segnatamente, essere conformi alle prescrizioni sulla protezione contro gli inganni della legislazione sulle derrate alimentari.

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II 1

La presente legge sottostā a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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FF 2004 6275 FF 2004 6289 RS 910.1

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