Legge federale Disegno sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro) Modifica del L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 17 febbraio 20041; visto il parere del Consiglio federale del 5 marzo 20042, decreta: I La legge del 13 marzo 19643 sul lavoro è modificata come segue: Art. 27 cpv. 1ter Nei punti di vendita e nelle aziende di prestazione di servizi situati nelle stazioni che, in ragione del grosso traffico viaggiatori, sono centri di trasporto pubblico, nonché negli aeroporti i lavoratori possono essere occupati anche la domenica.
1ter
Minoranza (Gysin Remo, Daguet, Fässler, Genner, Leutenegger Oberholzer, Recordon, Rechsteiner Paul, Rennwald, Strahm) Nei punti di vendita e nelle aziende di prestazione di servizi situati nelle stazioni che, in ragione del grosso traffico viaggiatori, sono centri di trasporto pubblico, nonché negli aeroporti i lavoratori possono essere occupati anche la domenica, sempre che sia stato concluso un contratto colletivo di lavoro. Il contratto collettivo deve contenere disposizioni sulla retribuzione minima, aull'orario di lavoro e sulle indennità per il lavoro domenicale.
1ter
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
1 2 3
FF 2004 1403 FF 2004 1411 RS 822.11
2004-0442
1409
Legge sul lavoro
1410