Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella seduta plenaria del 1° ottobre 2004, visti l'articolo 321bis del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) e gli articoli 1, 2, 9, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente le autorizzazioni a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re: Dr. Claude Jemelin, Centre valaisan de dépistage du cancer du sein, «Evaluation du programme valaisan de dépistage du cancer du sein», concernente la domanda del 19 agosto 2004 per un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Titolari dell'autorizzazione a.

Al dr. Claude Jemelin, Direttore del programma vallesano di individuazione del cancro al seno e responsabile del progetto di ricerca, è rilasciata un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP, per il rilevamento di dati non anonimizzati. Il dr. Jemelin è reso attento sul suo obbligo di mantenere il segreto in virtù dell'articolo 321bis CP.

b.

All'amministratrice del Centre valaisan de dépistage du cancer du sein è rilasciata un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP, per il rilevamento di dati non anonimizzati. Essa è resa attenta sul suo obbligo di mantenere il segreto in virtù dell'articolo 321bis CP.

2. Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale dei dati personali a.

La presente autorizzazione libera dal segreto professionale il Registro vallesano dei tumori nei confronti dei titolari dell'autorizzazione per quanto concerne l'ottenimento di dati personali relativi a pazienti che hanno contratto un cancro al seno nel corso di un determinato periodo di tempo.

b.

Con il rilascio dell'autorizzazione non s'impone a nessuno l'obbligo di comunicare i dati.

3. Scopo della comunicazione dei dati La comunicazione di dati che soggiacciono al segreto professionale in campo medico in virtù dell'articolo 321 CP deve servire unicamente al progetto di ricerca «Evaluation du programme valaisan de dépistage du cancer du sein».

4. Responsabilità per la protezione dei dati comunicati Il dr. Claude Jemelin è responsabile della protezione dei dati comunicati.

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5. Oneri a.

I dati cartacei non anonimizzati devono essere conservati sotto chiave. I dati non anonimizzati conservati su supporto elettronico sono protetti mediante una password.

b.

Solo il dr. Claude Jemelin e l'amministratrice del Centre valaisan de dépistage du cancer du sein possono aver accesso ai dati personali non anonimizzati. Devono proteggere tali dati dall'accesso non autorizzato.

c.

I dati non anonimizzati utilizzati per il progetto ed estratti dal Registro vallesano dei tumori devono essere distrutti dal momento in cui essi non sono più utili. La distruzione deve avvenire conformemente alle istruzioni dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati.

d.

I titolari dell'autorizzazione hanno l'obbligo d'informare per scritto il responsabile del Registro vallesano dei tumori in merito alla portata dell'autorizzazione rilasciata. Deve essere reso attento sull'obbligo di rispettarne scrupolosamente i termini. La comunicazione scritta deve essere fatta pervenire il più presto possibile al Segretariato della Commissione peritale, a destinazione del presidente, per approvazione.

6. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso amministrativo in virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera c della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e degli articoli 44 segg. della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021), entro 30 giorni dalla notifica e dalla pubblicazione sul Foglio federale, presso la Commissione federale della protezione dei dati, casella postale, 3000 Berna 7. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

7. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto al dr. Claude Jemelin e all'Incaricato federale della protezione dei dati. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Gli aventi diritto al ricorso possono, entro il termine di ricorso e dopo essersi annunciati telefonicamente (031 324 94 02), prendere visione dell'intera decisione presso il Segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione diritto, 3003 Berna.

21 dicembre 2004

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, prof. dott. iur. Franz Werro

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