Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Procedura di consultazione Dipartimento federale dell'interno Pacchetto di ordinanze relative al nuovo diritto in materia di prodotti chimici Le ordinanze mirano a un'armonizzazione con il diritto UE, pur conservando o migliorando l'attuale livello di protezione delle persone e dell'ambiente. Le disposizioni in vigore saranno adeguate al progresso tecnico e gli ostacoli al commercio nei confronti dei principali partner commerciali verranno eliminati. I disegni delle ordinanze contengono disposizioni esecutive della legge sulla protezione dell'ambiente nonché della nuova legge sui prodotti chimici, che dovrebbe entrare in vigore, contemporaneamente alle ordinanze, presumibilmente il 1° gennaio 2005. Le disposizioni integrali interessano aspetti della protezione dei consumatori, dei lavoratori e dell'ambiente.

Termine di consultazione: 31 marzo 2004 La documentazione può essere ottenuta presso: Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione prodotti chimici, 3003 Berna, telefono 031 322 96 40, fax 031 324 90 34, www.bag.admin.ch

Dipartimento federale di giustizia e polizia Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e due Protocolli aggiuntivi contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti La Convenzione e i Protocolli addizionali costituiscono un importante sviluppo del diritto penale internazionale e sono una pietra miliare della cooperazione internazionale contro la criminalità organizzata transnazionale. Rappresentano infatti il primo strumento universale per la prevenzione e la repressione in questo ambito. La Svizzera ha firmato la Convenzione il 12 dicembre 2000 e i due Protocolli aggiuntivi il 2 aprile 2002.

Termine di consultazione: 31 marzo 2004 La documentazione può essere ottenuta presso: Ufficio federale della giustizia, 3003 Berna, telefono 031 322 41 16, fax 031 312 14 07, www.ofj.admin.ch

2003-2727

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Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni Legge sulle funivie Per ottenere l'approvazione di un progetto i richiedenti devono oggi seguire una procedura suddivisa in diverse tappe. Con la legge sulle funivie l'Ufficio federale dei Trasporti (UFT) introduce lo strumento dell'autorizzazione unitaria, grazie alla quale la concessione e l'approvazione dei progetti sono rilasciate mediante un'unica procedura. La legge inoltre chiarisce e raccoglie in un unico testo le disposizioni di questo settore, sparse in vari strumenti giuridici, e disciplina le competenze di Confederazione e Cantoni.

Termine di consultazione: 31 marzo 2004 La documentazione può essere ottenuta presso: Ufficio federale dei trasporti, Bollwerk 27, 3003 Berna, telefono 031 322 57 10 o 031 322 57 57, fax 031 322 59 87, www.bav.admin.ch

13 gennaio 2004

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Cancelleria federale