04.045 Messaggio concernente la Convenzione con la Repubblica d'Austria per lo sfruttamento della forza idrica dell'Inn e dei suoi affluenti nella regione di confine del 23 giugno 2004

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione un disegno di decreto federale concernente la Convenzione del 29 ottobre 2003 tra la Confederazione svizzera e la Repubblica d'Austria per lo sfruttamento della forza idrica dell'Inn e dei suoi affluenti nella regione di confine.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

23 giugno 2004

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Messaggio 1

Situazione iniziale

Il 30 settembre 1982, le Officine elettriche dell'Engiadina SA (OEE) hanno inoltrato al Consiglio federale, a nome di una futura società responsabile della costruzione e dell'esercizio, una domanda di concessione per la quantità svizzera di potenza idrica di un impianto idroelettrico di confine da realizzare sull'Inn.

Il 3 novembre 1982, è stata nominata una delegazione svizzera con l'incarico di continuare le trattative con l'Austria ­ già avviate a livello di Uffici ­ sullo sfruttamento razionale delle forze idriche dei corsi d'acqua di confine Inn, Schergen e Zander.

La Commissione austro-svizzera per lo sfruttamento delle forze idriche dell'Inn si è riunita diverse volte e ha potuto parafare un primo progetto di convenzione nel maggio 1989. Per diverse ragioni, tra l'altro per l'adesione dell'Austria all'Unione europea (UE) e per le ripercussioni della liberalizzazione del mercato dell'elettricità, la procedura è stata provvisoriamente sospesa.

Alla fine degli anni Novanta le trattative sono state riavviate; il primo progetto di convenzione è stato adattato alla nuova situazione giuridica (tra l'altro: regole OMC, adesione dell'Austria all'UE). Nella sua ultima riunione, svolta il 2 e il 3 giugno 2003, la Commissione austro-svizzera ha parafato un nuovo progetto di convenzione che è stato firmato il 29 ottobre 2003 dai plenipotenziari dei due Stati.

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Parte speciale

2.1

In generale

La Convenzione ha come obiettivo lo sfruttamento delle forze idriche dell'Inn e dei suoi affluenti nella regione di confine per la produzione di energia elettrica. Essa definisce le procedure e le condizioni da rispettare nello sfruttamento delle acque comuni.

Oltre alla costruzione e all'esercizio degli impianti previsti, la Convenzione disciplina la ripartizione dell'energia fra gli Stati contraenti e contiene disposizioni sulla designazione dei titolari, sull'attribuzione dei diritti d'acqua, sulle questioni di ordine economico, fiscale e doganale e sulla composizione delle controversie.

L'Austria ha un interesse maggiore alla realizzazione degli impianti previsti dato che può approfittare di una quantità superiore di forze idriche e visto che gli impianti miglioreranno le modalità di deflusso dell'Inn in Austria. Considerato tuttavia che gli impianti toccano il territorio dei due Stati, le forze idriche delle acque di confine possono essere sfruttate solo congiuntamente.

L'Austria desidera ratificare il più presto possibile la Convenzione anche per ragioni di politica energetica. Ciò vale anche per la Svizzera che, nell'ambito del suo programma SvizzeraEnergia, persegue l'obiettivo di mantenere almeno al livello attuale lo sfruttamento delle forze idriche, di gran lunga la fonte più importante di energia rinnovabile.

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2.2

Commento ai singoli articoli

Preambolo Nel preambolo, gli Stati contraenti constatano, tra le altre cose, di avere un interesse comune a sfruttare le forze idriche dell'Inn e dei suoi affluenti nella regione di confine e che tale sfruttamento può portare a un miglioramento del deflusso dell'acqua dell'Inn dal punto di vista ecologico: le grandi variazioni di portata dovute all'esercizio degli impianti esistenti devono essere attenuate. Il nuovo deflusso residuale deve essere calcolato generosamente.

Definizioni (cap. A) L'articolo 1 definisce i termini più importanti utilizzati nella Convenzione. Sono considerate acque di confine quelle dei corsi d'acqua Inn, Schalkl, Zander e Malfrag nella zona di confine comune fra i due Stati.

Oggetto (cap. B) Conformemente all'articolo 2, oggetto della presente Convenzione è unicamente lo sfruttamento delle forze idriche delle acque di confine e dei loro affluenti per la produzione di elettricità.

Costruzione, esercizio e manutenzione degli impianti (cap. C) Gli articoli 3 e 4 si riferiscono agli impianti progettati: prevedono che le forze idriche dell'Inn vengano sfruttate in una centrale situata a Ried/Prutz, con bacino di compensazione, sbarramento e turbina di dotazione a Ovella.

Le forze idriche dello Schalkl (denominato in Svizzera Schergen) e, se necessario, quelle del Sampoir saranno sfruttate in una centrale situata nella zona di confluenza dello Schalkl, con bacino di accumulazione e sbarramento a Spissermühle. Inoltre, lo sfruttamento delle forze idriche dello Stiller si effettuerà in una centrale da costruire a Ovella. Altri corsi d'acqua di confine potranno essere sfruttati sulla base degli stessi principi.

La Convenzione non obbliga gli Stati a realizzare effettivamente questi impianti, dato che, conformemente all'articolo 6 capoverso 2, i diritti e le autorizzazioni saranno accordati solo se un progetto rispetta gli altri interessi generali menzionati all'articolo 5.

In materia di sicurezza, gli impianti saranno soggetti, sulla base dell'articolo 7, alla legislazione dello Stato contraente sul cui territorio saranno costruiti. Le costruzioni comuni nella regione di confine saranno sottoposte alle prescrizioni austriache in materia di sicurezza.

L'articolo 8 disciplina la vigilanza sulla costruzione, sull'esercizio e sulla manutenzione degli impianti e prevede che,
per garantire la coordinazione necessaria, gli Stati contraenti costituiscano una commissione di vigilanza comune.

Ripartizione dell'energia fra gli Stati contraenti (cap. D) Gli articoli 9 e 10 dispongono che l'energia prodotta negli impianti previsti venga ripartita tra gli Stati contraenti sulla base della rispettiva sovranità sui corsi d'acqua; per la Svizzera ciò corrisponde a una quota del 14 % circa nello sfruttamento

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dell'Inn. La parte di energia elettrica spettante a uno Stato contraente sarà messa a disposizione alla frontiera comune, esente da qualsiasi tassa.

Disposizioni relative al titolare (cap. E) Sulla base degli articoli 11 e 12, le autorità degli Stati contraenti determinano il titolare di comune accordo. L'acquisizione e il trasferimento di diritti d'acqua (concessioni) sono possibili alle stesse condizioni.

Disposizioni relative ai diritti d'acqua (cap. F) Gli articoli 13­16 disciplinano le competenze e il coordinamento fra le autorità degli Stati contraenti per quanto riguarda la concessione di diritti d'acqua, la loro estinzione e l'eventuale continuazione o cessazione dell'esercizio dopo la scadenza della durata di questi diritti.

Disposizioni di natura economica, fiscale e assicurativa (cap. G) Conformemente all'articolo 17, ogni Stato contraente autorizza i lavoratori che esercitano un'attività professionale nell'altro Stato a lavorare sul proprio territorio nell'ambito dei lavori concernenti la presente Convenzione.

Per evitare la doppia imposizione di un titolare, l'articolo 18 rinvia alle disposizioni della corrispondente Convenzione tra la Confederazione svizzera e la Repubblica d'Austria.

Disposizioni relative a dogane e passaporti (cap. H) Gli articoli 19­34 disciplinano dettagliatamente la circolazione delle merci e delle persone per quanto riguarda la costruzione, la manutenzione, il rinnovo e l'esercizio delle opere previste. In linea di principio, il personale che lavora all'estero deve portare con sé un documento valido che consenta di attraversare la frontiera (art. 30).

Composizione delle controversie (cap. I) Gli articoli 35 e 36 disciplinano la procedura applicabile se dovessero sorgere difficoltà rilevanti nell'applicazione della presente Convenzione. Se non può essere appianata con altri mezzi, una controversia è sottoposta, su richiesta di uno degli Stati contraenti, a un tribunale arbitrale.

Disposizioni finali (cap. J) L'articolo 37 fa riferimento all'appartenenza della Repubblica d'Austria all'Unione europea. Gli obblighi che ne derivano per l'Austria sono fatti salvi. In caso di incompatibilità della Convenzione con questi obblighi, gli Stati contraenti avvieranno trattative conformemente all'articolo 35 per convenire misure adeguate. Non è pertanto previsto un adeguamento automatico della Convenzione all'evoluzione del diritto comunitario.

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Ripercussioni

A livello federale, la Convenzione non avrà ripercussioni né sulle finanze né sull'effettivo del personale. Le conseguenze economiche (realizzazione di un impianto idrico con investimenti in equipaggiamenti e in posti di lavoro, produzione di energia ecc.) si potranno vedere solamente dopo il rilascio della concessione.

Dopo la costruzione degli impianti, il Cantone dei Grigioni potrà beneficiare di introiti supplementari conseguiti con i canoni per i diritti d'acqua.

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Programma di legislatura

Il messaggio non è annunciato nel rapporto sul programma di legislatura 2003­2007, perché la data di conclusione dei negoziati non era ancora nota.

5

Relazioni con il diritto europeo

La Convenzione è compatibile con gli obblighi della Svizzera nei confronti dell'Unione europea (UE) e degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) e non pregiudica i futuri rapporti con le istituzioni europee.

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Costituzionalità

La base costituzionale per la conclusione della Convenzione è data dall'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale, che accorda alla Confederazione il diritto di concludere trattati internazionali con l'estero. La competenza dell'Assemblea federale di approvare i trattati internazionali si fonda sull'articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale. Poiché la Convenzione ha durata indeterminata e non è denunciabile, il decreto federale sull'approvazione dello stesso sottostà al referendum facoltativo conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 1 della Costituzione federale.

Ai sensi dell'articolo 76 capoverso 5 della Costituzione federale, il Cantone dei Grigioni ha partecipato alle trattative. Il Cantone è d'accordo con il testo della Convenzione.

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