Decreto federale III sul consuntivo 2003 per il settore dei Politecnici federali (Settore dei PF) del 4 giugno 2004

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 35 della legge federale del 4 ottobre 19911 sui Politecnici federali; visto il messaggio del Consiglio federale del 31 marzo 20042, decreta: Art. 1 Il consuntivo 2003 per il settore dei PF: a.

il cui conto economico si chiude con redditi di 2 212 947 327 franchi e spese di 1 935 499 274 franchi, ossia con un'eccedenza di redditi di 277 448 053 franchi;

b.

il conto investimenti con pagamenti per 347 669 097 franchi lordi;

c.

il conto dei flussi di capitali con un contributo di finanziamento della Confederazione di 1 755 824 400 franchi;

d.

il bilancio al 31 dicembre 2003 con una somma in bilancio di 1 097 247 818 franchi,

č approvato.

Art. 2 Conformemente all'articolo 25 capoverso 1 dell'ordinanza del 6 dicembre 19993 sul settore dei Politecnici federali (Ordinanza sul settore dei PF), č costituita e iscritta a bilancio una riserva di 15 159 609 franchi.

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RS 414.110 Non pubblicato nel FF RS 414.110.3

2004-1235

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Decreto federale III sul consuntivo 2003 per il settore dei Politecnici federali

Art. 3 Il presente decreto non sottostā al referendum.

Consiglio nazionale, 2 giugno 2004

Consiglio degli Stati, 4 giugno 2004

Il presidente: Max Binder Il segretario: Ueli Anliker

Il presidente: Fritz Schiesser Il segretario: Christoph Lanz

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