Termine di referendum: 31 marzo 2005

Decreto federale che approva l'Accordo bilaterale con la CE sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete EIONET del 17 dicembre 2004

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° ottobre 20042, decreta: Art. 1 L'Accordo del 26 ottobre 20043 tra la Confederazione Svizzera e la Comunitā europea sulla partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (EIONET) č approvato.

1

Il Consiglio federale coordina le attivitā dei servizi che raccolgono o elaborano dati ambientali con quelle dell'Agenzia europea dell'ambiente e provvede ad impedire doppioni.

2

3

Il Consiglio federale č autorizzato a ratificare l'Accordo.

Art. 2 Il presente decreto sottostā a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2004

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2004

Il presidente: Bruno Frick Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Jean-Philippe Maitre Il segretario: Christophe Thomann

Data di pubblicazione: 21 dicembre 20044 Termine di referendum: 31 marzo 2005

1 2 3 4

RS 101 FF 2004 5273 FF 2004 5677 FF 2004 6337

2004-2074

6337

Approvazione dell'Accordo bilaterale con la CE sulla partecipazione all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete EIONET. DF

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