Legge federale sul trasferimento della gestione dell'assicurazione militare all'INSAI

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 maggio 20041, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 19 giugno 19922 sull'assicurazione militare Art. 81 cpv. 2 Il Consiglio federale può trasferire la gestione dell'assicurazione militare all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI).

2

Art. 82

Finanziamento

La Confederazione assume le spese dell'assicurazione militare nella misura in cui non siano coperte dai premi degli assicurati o dai proventi del regresso.

1

Se l'assicurazione militare è gestita dall'INSAI, la Confederazione rimborsa a quest'ultimo le prestazioni assicurative e le spese amministrative che non sono coperte dai premi degli assicurati o dai proventi del regresso.

2

3

Gli importi rimborsati all'INSAI non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

Art. 82a cpv. 2 (nuovo) Se l'assicurazione militare è gestita dall'INSAI, le domande di risarcimento conformemente all'articolo 78 LPGA devono essere fatte valere dinanzi all'INSAI, che statuisce mediante decisione.

2

1 2

FF 2004 2493 RS 833.1

2004-0875

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Trasferimento della gestione dell'assicurazione militare all'INSAI. LF

2. Legge federale del 20 marzo 19813 sull'assicurazione contro gli infortuni Art. 67

Gestione dell'assicurazione militare

Se, in virtù dell'articolo 81 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 19924 sull'assicurazione militare (LAM), il Consiglio federale trasferisce la gestione dell'assicurazione militare all'INSAI, quest'ultimo gestisce l'assicurazione militare come assicurazione sociale specifica con una contabilità separata.

1

L'INSAI organizza l'assicurazione militare in modo che quest'ultima possa eseguire i suoi compiti conformemente alla LAM e che sia garantito l'allestimento di rapporti annuali e di statistiche secondo l'articolo 77 LPGA5.

2

3. Legge federale del 28 giugno 19676 sul Controllo federale delle finanze Art. 19 cpv. 1 1

Non sottostanno alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze: a.

la Banca nazionale svizzera;

b.

l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), fatta eccezione per l'assicurazione militare se la sua gestione è trasferita all'INSAI.

II Nelle seguenti disposizioni l'espressione «Ufficio federale dell'assicurazione militare» è sostituita con l'espressione «assicurazione militare»:

1

3 4 5 6 7 8 9 10

a.

articolo 2 capoverso 3 della legge federale del 24 marzo 20007 sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri;

b.

articolo 148b capoverso 3 lettera a e articolo 148d capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 19958;

c.

articolo 73 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 20029 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile;

d.

articolo 24 capoverso 2 lettera f della legge federale del 12 giugno 195910 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare;

RS 832.20 RS 833.1 RS 830.1 RS 614.0 RS 235.2 RS 510.10 RS 520.1 RS 661

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Trasferimento della gestione dell'assicurazione militare all'INSAI. LF

e.

articolo 80 capoverso 2 lettera c della legge del 6 ottobre 199511 sul servizio civile;

f.

articolo 13a capoverso 3 della legge federale del 19 marzo 197612 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali.

2 Nell'articolo 147 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 199513 l'espressione «unità amministrative dell'assicurazione militare» è sostituita con l'espressione «assicurazione militare».

III 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

11 12 13

RS 824.0 RS 974.0 RS 510.10

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