02.435 Iniziativa parlamentare Fissazione delle contribuzioni dei membri di associazioni Modifica del Codice civile Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 22 aprile 2004

Onorevoli presidente e consiglieri, Con il presente rapporto vi sottoponiamo un progetto di modifica del Codice civile, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione propone di approvare il progetto allegato.

22 aprile 2004

In nome della Commissione: Il presidente, Rolf Schweiger

2004-0933

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Rapporto 1

Situazione iniziale

1.1

Iniziativa parlamentare

Il 19 giugno 2002 il consigliere agli Stati Hermann Bürgi ha depositato un'iniziativa volta a modificare le disposizioni del Codice civile svizzero (CC)1 relative alle associazioni, in modo da rendere possibile la fissazione delle contribuzioni mediante una risoluzione dell'assemblea sociale e in modo da limitare la responsabilità dei soci per i debiti dell'associazione all'importo stabilito dall'assemblea sociale.

Il 2 ottobre 2003, accogliendo la proposta unanime della sua Commissione degli affari giuridici, il Consiglio degli Stati ha deciso senza opposizione di dare seguito all'iniziativa2. Conformemente all'articolo 21quater capoverso 1 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC)3, il Consiglio degli Stati ha incaricato la sua Commissione degli affari giuridici di elaborare un progetto di atto legislativo.

1.2

Lavori della Commissione

La Commissione degli affari giuridici ha trattato l'iniziativa il 19 febbraio e il 22 aprile 2004. Il 22 aprile 2004, essa ha adottato all'unanimità il progetto di legge allegato al presente rapporto. Durante i lavori essa è stata affiancata dal Dipartimento federale di giustizia e polizia conformemente all'articolo 21quater capoverso 2 LRC.

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Grandi linee del progetto

2.1

Diritto vigente

Secondo il diritto vigente le contribuzioni dei membri di un'associazione sono fissate negli statuti (art. 71 cpv. 1 CC). Esse determinano anche la responsabilità personale di ogni membro. Se gli statuti non prevedono l'obbligo di versare contribuzioni, ogni socio risponde personalmente dei debiti dell'associazione, in quote uguali e sull'insieme del suo patrimonio (art. 71 cpv. 2 CC), anche se gli statuti escludono la responsabilità personale dei soci.

La dottrina è divisa sul grado di concretezza che l'obbligo di fornire contribuzioni deve avere negli statuti, affinché la responsabilità in quote uguali dell'articolo 71 capoverso 2 CC sia esclusa. Gli autori concordano sul fatto che la responsabilità personale dei soci è limitata se gli statuti fissano la natura e l'importo delle contribuzioni o quantomeno se l'importo è oggettivamente determinabile sulla base degli

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RS 210 Boll. Uff. 2003 S 1026 RS 171.11; cfr. art. 173 n. 3 della legge sull'Assemblea federale (legge sul Parlamento, LParl; RS 171.10).

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statuti4, se gli statuti stabiliscono un importo massimo5 o se negli statuti si rinuncia espressamente alle contribuzioni6 dei soci. Alcuni autori ritengono che la responsabilità personale dei soci è pure limitata se il principio dell'obbligo di versare contribuzioni è iscritto negli statuti e se la fissazione del loro importo è riservata a un regolamento o una decisione periodica di un organo dell'associazione, sempreché questa ne faccia uso7. Tale opinione si fonda sul carattere dispositivo dell'articolo 71 capoverso 1 CC e su riflessioni di carattere pratico (in tal modo si evitano i cambiamenti troppo frequenti degli statuti)8.

Nella sua decisione dell'8 ottobre 20029, il Tribunale federale ha esaminato per la prima volta la questione del grado di concretezza che l'obbligo di fornire contribuzioni deve avere negli statuti affinché la responsabilità in quote uguali dell'articolo 71 capoverso 2 CC sia esclusa. Facendo riferimento alla dottrina e al principio della legalità nel diritto delle associazioni il Tribunale federale ha ammesso che la responsabilità dei soci è limitata non appena gli statuti stabiliscono il principio dell'obbligo di fornire contribuzioni e riservano la determinazione dell'importo delle contribuzioni a un regolamento o a una decisione dell'associazione. Questo vale tuttavia soltanto se l'associazione concreta effettivamente tale principio.

L'interpretazione del Tribunale federale dell'articolo 71 capoverso 1 CC consente già oggi di riconoscere che una decisione dell'assemblea sociale è sufficiente per stabilire l'importo delle contribuzioni dei soci. Questo corrisponde a quanto chiesto dall'iniziativa.

2.2

Problematica del diritto vigente

2.2.1

Responsabilità in quote uguali

Le disposizioni attuali, anche se interpretate alla luce della decisione del Tribunale federale menzionata, restano insoddisfacenti. I membri delle associazioni spesso non conoscono le prescrizioni legali e le conseguenze del mancato rispetto di queste ultime. Con il principio della responsabilità in quote uguali previsto nell'articolo 71 capoverso 2 CC i soci possono correre un notevole rischio dal punto di vista finanziario se le disposizioni statutarie sono lacunose o se per esempio l'associazione 4

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Ruetz-Venzin Christian, Finanzielle Beitragspflichten der Vereinsmitglieder, Zurigo 1985, pag. 79, 81; Scherrer Urs, Wie gründe und leite ich einen Verein?, 11a ed., Zurigo 2002, pag. 79 seg., n. 117; cfr. anche Heini Anton, Das schweizerische Vereinsrecht, Basilea 1988, pag. 59 seg.

Brückner Christian, Das Personenrecht des ZGB, Zurigo 2000, pag. 386 seg., n. 1290; Hausheer Heinz/ Aebi-Müller Regina, Das Personenrecht des schweizerischen Zivilgesetzbuches, Berna 1999, pag. 221, n. 18.47; Berner Kommentar ­ Riemer Hans Michael, Die Vereine, Berna 1990, art. 71 CC n. 11; Basler Kommentar ­ Heini Anton/Scherrer Urs, Zivilgesetzbuch I, 2a ed., Basilea 2002, art. 71 CC n. 6.

Ruetz-Venzin Christian, op. cit., pag. 81; Scherrer Urs, op. cit., pag. 79 seg., n. 117; Berner Kommentar ­ Riemer Hans Michael, art. 71 CC n. 11 in fine, n. 19.

Berner Kommentar ­ Riemer Hans Michael, art. 71 CC n. 11; Riemer Hans Michael, Personenrecht des ZBG, Berna 2002, pag. 257 seg n. 676; Scherrer Urs, op. cit., pag. 79 seg., n. 117; cfr. anche Perin Jean-François, Droit de l'association (art. 60­79 CC), Friburgo 1992, pag. 109 seg.; Traber Alfred, Vereinsrecht und Vereinsleitung, Berna 1969, pag. 39 seg.

Berner Kommentar ­ Riemer Hans Michael, art. 71 CC n. 11; cfr. anche Traber Alfred, op. cit., pag. 39 seg.

DTF 5P.292/2002

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omette di stabilire l'importo delle contribuzioni in occasione dell'assemblea sociale.

In Svizzera la vita associativa svolge un ruolo molto importante ­ nel nostro Paese vi sono circa 100 000 associazioni che perseguono in genere un fine non lucrativo attive soprattutto in ambito sportivo, culturale o sociale. Occorre pertanto impedire che i membri di associazioni si indebitino per esempio per aver organizzato una manifestazione sportiva o culturale conclusasi con una perdita finanziaria dovuta alle cattive condizioni metereologiche.

I rischi cui sono esposti i membri delle associazioni appaiono ancora meno giustificabili se si considera che in seno alla società cooperativa la responsabilità personale dei membri è espressamente esclusa qualora lo statuto non disponga diversamente (art. 868 del Codice delle obbligazioni, CO10). Mentre l'associazione è la forma di società a disposizione di coloro che non perseguono fini economici, ma fini ideali11, la società cooperativa è formata dall'unione di un numero variabile di persone o di società commerciali, organizzata corporativamente, la quale si propone in modo principale l'incremento o la salvaguardia, mediante un'azione comune, di determinati interessi economici dei suoi membri (art. 828 CO). Appare pertanto poco sensato che i membri di una società avente un fine lucrativo non siano in linea di massima responsabili personalmente, contrariamente a quanto accade per i membri di un'associazione che, per giunta, non persegue di regola neppure un fine economico.

2.2.2

Il principio della legalità nel diritto delle associazioni

Secondo il «principio della legalità nel diritto delle associazioni» i diritti e gli obblighi dei membri necessitano di un fondamento negli statuti12, in particolare le contribuzioni finanziarie dovute all'associazione13. Le decisioni di un organo dell'associazione hanno unicamente una funzione di esecuzione e di concretamento; senza un fondamento negli statuti esse non possono imporre obblighi ai soci14. L'esigenza del fondamento statutario è essenziale per la protezione di questi ultimi. La rinuncia a tale esigenza consentirebbe all'assemblea sociale di imporre obblighi interamente nuovi, senza che vi sia un «preavviso» negli statuti. Questo potrebbe essere problematico, poiché le decisioni dell'assemblea sociale sono prese a maggioranza relativa dei soci presenti, nella misura in cui gli statuti non prevedono diversamente15. Sussiste pertanto il rischio che, senza preavviso, una minoranza imponga nuove contribuzioni agli altri soci16. Non è pertanto auspicabile rinunciare a ogni regolamentazione statutaria concernente l'obbligo di effettuare contribuzioni. L'esigenza di un fondamento statutario corrisponde inoltre all'articolo 60 capoverso 2 CC, il quale

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RS 220 Meier-Hayoz Arthur/Forstmoser Peter, Schweizerisches Gesellschaftsrecht., 9a ed., Berna 2004, pag. 543 n. 2 seg.; art. 60 CC.

Berner Kommentar ­ Riemer Hans Michael, Zweiter Teilband: Die Vereine, Syst. Teil n.

320; Heini Anton, op. cit., pag. 22.

Basler Kommentar ­ Heini Anton/Scherrer Urs, art. 71 CC n. 2; Berner Kommentar ­ Riemer Hans Michael, art. 71 CC n. 11; Heini Anton, op. cit., pag. 59 seg.

Heini Anton, op. cit., pag. 45; Ruetz-Venzin Christian, op. cit., pag. 35.

Art. 67 cpv. 2 CC.

L'obbligo di trattare unicamente gli oggetti iscritti all'ordine del giorno, fondamento dell'obbligo d'informare i membri, non cambia nulla al problema (art. 67 cpv. 3 CC).

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prevede che gli statuti debbano contenere anche le necessarie disposizioni circa i mezzi e gli organi dell'associazione17.

3

Commento del progetto

Art. 71 CC

Contribuzioni

La Commissione propone di precisare la legge nel senso dell'interpretazione dell'articolo 71 capoverso 1 CC fornita dal Tribunale federale, mantenendo l'esigenza secondo cui il principio dell'obbligo di versare contribuzioni deve essere iscritto negli statuti.

La disposizione proposta stabilisce che i membri dell'associazione possono essere tenuti a fornire contribuzioni se gli statuti lo prevedono. È pertanto sufficiente che gli statuti menzionino il principio dell'obbligo di fornire contribuzioni. L'importo può essere fissato per mezzo di una decisione dell'organo competente in materia (di regola l'assemblea sociale). L'associazione non è tuttavia obbligata a percepire contribuzioni; essa può anche rinunciarvi, espressamente o tacitamente. In mancanza di una menzione specifica negli statuti nessun membro dell'associazione può essere obbligato a fornire contribuzioni: l'articolo 71 CC stabilisce che gli statuti devono prevedere tale obbligo nella misura in cui è prevista la percezione di contribuzioni.

Art. 75a CC (nuovo)

Responsabilità

La Commissione propone di abrogare la responsabilità personale in quote uguali dei membri di un'associazione (art. 71 cpv. 2 CC). Il progetto prevede, per analogia con il diritto in materia di responsabilità della società cooperativa (art. 868 CO), che soltanto il patrimonio sociale risponde per i debiti dell'associazione, laddove gli statuti non prevedono una regolamentazione diversa.

A prescindere dalla questione se l'importo delle contribuzioni da fornire sia stato fissato oppure no, la nuova disposizione prevede che a rispondere dei debiti dell'associazione sia esclusivamente il patrimonio sociale, fatta salva una regolamentazione statutaria diversa. L'attuale articolo 71 capoverso 2 CC (responsabilità personale in quote uguali dei membri dell'associazione) è sostituito dal nuovo articolo 75a CC, il cui scopo consiste nell'eliminare il legame indotto dalla legislazione vigente tra la fissazione dell'importo delle contribuzioni da fornire e l'esclusione della responsabilità personale in quote uguali.

Nella misura in cui fissa l'importo delle contribuzioni conformemente all'articolo 71 capoverso 1 CC, l'associazione è già attualmente responsabile unicamente fino a concorrenza del suo patrimonio sociale, cui peraltro fanno capo le pretese dell'associazione contro i suoi membri in virtù dell'articolo 71 CC18. Nella prassi la modifica proposta del sistema della responsabilità apporta cambiamenti soltanto nei casi in cui si applica la responsabilità in quote uguali. Quest'ultima è infatti stralciata, sempreché gli statuti non dispongano altrimenti.

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Occorre tuttavia rammentare che le disposizioni statutarie sui mezzi dell'associazione sono sicuramente auspicabili ma non sono necessarie alla costituzione di questa.

Berner Kommentar ­ Riemer Hans Michael, art. 60 CC n. 34.

Berner Kommentar ­ Riemer Hans Michael, Syst. Teil n. 624 seg. e art. 71 CC n. 41.

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Regolamentazione transitoria Il Titolo finale del CC (art. 1­4) disciplina le eventuali questioni relative al diritto transitorio. In proposito occorre notare che la nuova regolamentazione di fatto apporta cambiamenti soltanto per le associazioni che non hanno fissato validamente le contribuzioni dei loro membri. In tali casi la responsabilità in quote uguali non è più applicabile, contrariamente a quanto accade sinora; con l'introduzione della modifica è il patrimonio sociale che risponde di tutti gli impegni dell'associazione, sempreché gli statuti non dispongano diversamente. Il nuovo regime della responsabilità si applica a tutte le associazioni a partire dal momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto.

4

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

Le modifiche proposte, ossia la modifica dell'articolo 71 e l'adozione di un nuovo articolo 75a CC, non hanno incidenza sulle risorse materiali e umane della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

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Costituzionalità

Ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione federale19, la legislazione nel campo del diritto civile compete alla Confederazione.

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RS 101

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