04.044 Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Trasparenza delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione) del 23 giugno 2004

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Trasparenza delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione).

Nel contempo vi proponiamo di togliere di ruolo i seguenti interventi parlamentari: 2001

M 01.3153

Trasparenza dei salari dei dirigenti e indennità per i membri di consigli d'amministrazione (N 11.3.02, Leutenegger Oberholzer; S 5.6.02)

2001

M 01.3329

Società per azioni. Principi della «corporate governance» (N 5.10.01, Walker Felix; S 5.6.02) soltanto il numero 4

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

23 giugno 2004

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2004-0642

3995

Compendio Il presente disegno disciplina l'obbligo di rendere note le retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione di società le cui azioni sono quotate in borsa. La borsa ha già emanato norme di autodisciplina concernenti la trasparenza. Si tratta ora di sancire tali norme in una legge e di estenderne nel contempo la portata.

Le nuove disposizioni completano le norme vigenti del Codice delle obbligazioni concernenti il contenuto dell'allegato al bilancio. Si garantisce in tal modo che l'ufficio di revisione possa verificare le indicazioni relative alle retribuzioni.

Secondo il disegno, occorre indicare l'importo complessivo delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione, precisando inoltre l'entità degli importi versati a ciascun amministratore e l'importo più elevato percepito da un singolo membro della direzione. Vanno poi dichiarate le partecipazioni alla società detenute dai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione. Per impedire che tali norme possano essere eluse, è previsto che debbano essere rese note anche le retribuzioni corrisposte alle persone vicine a un membro del consiglio d'amministrazione o della direzione.

La disciplina legale della trasparenza si propone di porre rimedio ai conflitti d'interesse derivanti dal fatto che è il consiglio d'amministrazione stesso a determinare le retribuzioni dei suoi membri. Il disegno tutela nel contempo l'interesse legittimo degli azionisti a ottenere in merito alle retribuzioni informazioni tali da consentire loro un migliore esercizio dei propri diritti di controlloi. Si fa inoltre chiarezza sul quadro generale degli interessi derivanti dal possesso, da parte dei membri del consiglio d'amministrazione e della direzione, di partecipazioni alla società.

La trasparenza è uno degli obiettivi del governo d'impresa (o corporate governance), tema questo che è all'origine di un altro progetto di revisione tuttora in corso.

In ragione della sua particolare urgenza, la questione della trasparenza delle società quotate in borsa viene affrontata prioritariamente e disciplinata da un progetto a sé stante. Si accolgono in tal modo le istanze del mondo politico ed economico, contribuendo inoltre al buon funzionamento del mercato dei capitali. Progetti volti ad accrescere la trasparenza sono del resto in corso in numerosi altri Stati, come pure in seno all'OCSE e all'UE.

3996

Messaggio 1

Parte generale

1.1

Necessità di legiferare in materia di trasparenza

1.1.1

Situazione iniziale

Il diritto della società anonima non prevede alcuna disposizione concernente la trasparenza delle retribuzioni e delle partecipazioni dei membri del consiglio d'amministrazione e della direzione. Benché il consiglio d'amministrazione sia tenuto a fornire informazioni circa la gestione e gli azionisti possano chiedergli ragguagli sugli affari della società (art. 697 del Codice delle obbligazioni [CO1]), la giurisprudenza si mostra tuttavia molto cauta nei confronti di tale diritto all'informazione, in quanto pondera nel caso concreto i diritti degli azionisti a essere informati e gli eventuali interessi al mantenimento del segreto. La dottrina evince pertanto dall'articolo 697 CO unicamente l'obbligo di informare sull'ammontare complessivo delle retribuzioni, ma non sui singoli importi corrisposti a ciascun membro.

1.1.2

Disposizioni vigenti in materia di trasparenza

Su iniziativa della Commissione federale delle banche e basandosi sulle competenze di autodisciplina previste dall'articolo 4 della legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Legge sulle borse, LBVM2), il 17 aprile 2002 la Borsa svizzera (SWX Swiss Exchange) ha emanato una direttiva concernente le informazioni relative alla corporate governance (Directive concernant les informations relatives à la Corporate governance3, DCG; di tale direttiva non esiste una versione italiana) che vincola tutte le società quotate in borsa. Il capitolo 5 della DCG prevede disposizioni sulla trasparenza delle retribuzioni, delle partecipazioni e dei prestiti concessi a organi societari. Tali norme si applicano sia ai membri del consiglio d'amministrazione, sia a quelli della direzione.

Il 20 ottobre 2003 l'ufficio d'ammissione di SWX Swiss Exchange ha inoltre emanato una direttiva concernente la pubblicità delle transazioni del management (non disponibile in italiano). Secondo tale direttiva, l'acquisto e l'alienazione di diritti di partecipazione, di conversione e d'acquisto, nonché gli strumenti finanziari connessi vanno annunciati a SWX Swiss Exchange.

Economiesuisse ha poi elaborato il cosiddetto Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance4 (Swiss Code, disponibile soltanto nelle versioni tedesca, francese e inglese), del 25 marzo 2002. A differenza della DCG, lo Swiss Code ha valore di semplice raccomandazione. Come la DCG, anche lo Swiss Code si occupa principalmente delle società quotate in borsa, ma si rivolge nel contempo anche alle socie-

1 2 3 4

RS 220 RS 954.1 http://www.swx.com/admission/rlcg_fr.pdf http://www.economiesuisse.ch/d/content.cfm?upid=037EF487-09DD-43B5825641E1BC6CDEEF&type=pdf&filetype=pdf

3997

tà non quotate e alle società od organizzazioni economicamente importanti5. Per quanto attiene alla trasparenza, il numero 30 dello Swiss Code rinvia alla DCG.

La trasparenza delle aziende e degli stabilimenti della Confederazione è invece disciplinata dalla legge federale del 20 giugno 20036 sulla rimunerazione e su altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione. Gli stipendi, gli onorari e le altre condizioni contrattuali sono accessibili al pubblico (art. 6a della legge del 24 marzo 20007 sul personale federale [LPers]). Giusta l'articolo 6a capoverso 6 LPers, il Consiglio federale provvede inoltre affinché tali principi di trasparenza siano applicati per analogia alle aziende quotate in borsa disciplinate dal diritto privato e con sede in Svizzera, e in cui la maggioranza del capitale e dei voti è detenuta dalla Confederazione.

1.1.3

Motivi a favore della trasparenza

1.1.3.1

Trasparenza e governo d'impresa

La trasparenza delle retribuzioni e delle partecipazioni dei membri del consiglio d'amministrazione e della direzione è uno degli aspetti del governo d'impresa. La nozione di governo d'impresa ingloba l'insieme dei principi inerenti alla direzione e al controllo di un'azienda. Il governo d'impresa si propone di istituire un efficiente sistema di checks and balances che possa garantire l'equilibrio delle forze operanti all'interno di una società anonima. Occorre in particolare far fronte ai problemi che possono derivare dal fatto che i proprietari di una società e coloro che esercitano il controllo su tale società non siano le stesse persone. Ciò vale in primo luogo per le società quotate in borsa, poiché le loro azioni sono disperse tra un gran numero di azionisti.

I principi del governo d'impresa riguardano in primo luogo il rapporto tra i diversi organi societari. Dal punto di vista delle relazioni interne, ci si propone di disciplinare in modo equilibrato i rapporti che intercorrono tra la direzione, il consiglio d'amministrazione e l'ufficio di revisione.

I principi del governo d'impresa rivestono grande importanza anche per i rapporti con l'esterno. Si tratta in questo caso di trovare il giusto equilibrio tra gli interessi dell'azienda, quelli degli azionisti, quelli degli investitori e quelli delle altre persone coinvolte.

Un rapporto equilibrato tra le varie forze può essere garantito soltanto se le cerchie interessate dispongono delle informazioni di cui necessitano. Uno degli obiettivi principali del governo d'impresa è pertanto quello di incrementare la trasparenza dei fatti rilevanti. Grazie alla maggiore trasparenza, gli azionisti hanno la possibilità di preservare la sostanza delle loro partecipazioni, proteggendo quindi la loro quota di proprietà.

5 6 7

Si veda la prefazione allo Swiss Code, n. 3.

RU 2004 297 RS 172.220.1; cfr. l'art. 13 segg. dell'ordinanza del 19 dicembre 2003 sulla retribuzione e su altre condizioni contrattuali stipulate con i quadri superiori e gli organi direttivi di imprese e istituti della Confederazione (Ordinanza sulla retribuzione dei quadri, RS 172.220.12)

3998

1.1.3.2

Operazioni per conto proprio del consiglio d'amministrazione

Il fatto che di norma siano i membri stessi del consiglio d'amministrazione a determinare le retribuzioni loro destinate costituisce un problema tanto dal profilo giuridico, quanto da quello funzionale. In nome della società, i membri del consiglio d'amministrazione concludono contratti con se stessi o si riconoscono retribuzioni o altre prestazioni a carico della società. Essi sono abilitati ad agire per conto della società e si sono impegnati a tutelarne gli interessi. Nel contempo rivestono nondimeno il ruolo di controparte e, in quanto beneficiari di prestazioni, hanno di principio interesse a che venga loro riconosciuto un importo elevato.

Poiché rappresentano contemporaneamente se stessi e, in veste di controparte, la società, gli amministratori stipulano un contratto con se stessi (self-dealing) da cui scaturisce inevitabilmente un conflitto d'interessi. Una maggiore trasparenza in quest'ambito permetterà un controllo più efficace.

1.1.3.3

Obbligo di rendiconto

In quanto facenti parte di un organo di direzione e di vigilanza, i membri del consiglio d'amministrazione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con diligenza e fedeltà (art. 717 e 754 CO). Essi hanno inoltre l'obbligo di rendere conto del proprio operato: i membri del consiglio d'amministrazione devono infatti presentare agli azionisti relazioni periodiche sulle proprie attività (art. 716a cpv. 1 n. 6 CO). Secondo il vigente diritto della società anonima, la relazione sulla gestione si limita tuttavia a indicare le spese complessive per il personale (art. 663 cpv. 3 CO), senza precisare nel dettaglio quanto sia costato agli azionisti, nell'anno in questione, l'organo esecutivo supremo. I membri del consiglio d'amministrazione godono pertanto di uno status particolare non solo in ragione del fatto che sono abilitati a stabilire l'ammontare delle retribuzioni loro destinate (si veda il n. 1.1.3.2), ma anche poiché il diritto della società anonima non prevede alcuna norma che imponga loro di rendere noto l'importo percepito. La necessità di trasparenza in questo campo deriva dall'esigenza degli azionisti di sapere quanto sia loro costata l'attività del consiglio d'amministrazione nell'anno in questione. Va inoltre rilevato che tali esigenze informative non riguardano unicamente le retribuzioni dei membri del consiglio d'amministrazione, ma anche quelle dei membri della direzione.

1.1.3.4

Versamento di partecipazioni agli utili

Giusta l'articolo 677 in relazione con l'articolo 627 numero 2 CO, la decisione di versare partecipazioni agli utili ai membri del consiglio d'amministrazione è di competenza dell'assemblea generale. È questo un potere inalienabile ai sensi dell'articolo 698 capoverso 2 numero 4 CO. Dato il carattere imperativo di tale competenza, gli azionisti vengono sempre e comunque a conoscenza dell'ammontare delle partecipazioni agli utili versate dalla società.

L'entità della partecipazione dipende dal successo dell'azienda. Per legge, in presenza di perdite (e anche in caso di utili modesti, qualora agli azionisti non venga 3999

versato un dividendo superiore al 5 %) non possono infatti essere versate partecipazioni agli utili (art. 677 CO).

Da qualche tempo a questa parte, le partecipazioni agli utili hanno visto ridimensionarsi la loro importanza pratica per motivi di natura fiscale: poiché ritenute parte dell'utile, esse non sono infatti fiscalmente deducibili. Un'indennità fissa, per contro, viene considerata un onere e può essere dedotta.

Dal profilo del diritto societario, tale vantaggio fiscale presenta nondimeno un inconveniente: dato che non esiste una norma che disciplini la determinazione delle indennità fisse, la decisione in merito compete al consiglio d'amministrazione, invece che all'assemblea generale. Di norma, dunque, gli azionisti non hanno voce in capitolo riguardo al versamento di tali indennità. Molto spesso, i membri del consiglio d'amministrazione percepiscono dunque le retribuzioni da essi stessi stabilite anche nel caso in cui agli azionisti non ricevano alcun dividendo o debbano prendere atto di una perdita risultante dal bilancio.

Il declino delle partecipazioni agli utili, alle quali sono subentrate altre forme di retribuzione, ha portato a una diminuzione della trasparenza: non vi è infatti alcuna norma che imponga espressamente ai membri del consiglio d'amministrazione di informare gli azionisti in merito alle condizioni o all'ammontare delle retribuzioni percepite. Alla luce della ripartizione cogente delle competenze prevista in materia di partecipazioni agli utili, è lecito presumere che questa sia una lacuna involontaria del legislatore.

1.1.4

Autodisciplina o normativa legale?

La trasparenza delle retribuzioni e delle partecipazioni è già oggetto di norme emanate dalla Borsa nell'ambito delle sue competenze di autodisciplina. Il numero 5 della Direttiva concernente le informazioni relative alla corporate governance (DCG) enuncia norme imperative concernenti la trasparenza delle retribuzioni e delle partecipazioni (si veda il n. 1.1.2). Occorre pertanto chiedersi se tali disposizioni siano sufficienti o se sia invece necessario un disciplinamento legale.

La DCG poggia sul potere di autodisciplina riconosciuto alla Borsa, con il quale ci si propone di garantire la flessibilità necessaria per poter reagire rapidamente agli sviluppi istituzionali e tecnici sui mercati finanziari internazionali8. Per sua natura, l'autodisciplina è idonea soprattutto a risolvere questioni che rivestono importanza secondaria dal profilo politico. Benché abbia dato buoni frutti, migliorando in tempi brevi la situazione per quanto attiene alla trasparenza, l'autodisciplina è tuttavia priva di una legittimazione democratica. In ragione dell'importanza giuridica, politica ed economica della trasparenza (soprattutto per l'esercizio dei diritti di controllo da parte degli azionisti), spetta dunque al legislatore sancire le norme relative nel diritto della società anonima e procedere alla necessaria ponderazione degli interessi in causa.

La protezione della proprietà privata, di cui in definitiva è questione (si veda anche il n. 1.1.3.1), non può essere delegata a norme di autodisciplina, in quanto rientra tra

8

Messaggio del 24 febbraio 1993 concernente una legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari, FF 1993 I 1077, 1091.

4000

gli importanti compiti che il legislatore è chiamato ad assolvere (anche secondo il diritto costituzionale).

Dal profilo sostanziale, la DCG abbisogna inoltre di essere migliorata sotto gli aspetti seguenti: ­

secondo la DCG, occorre indicare unicamente l'importo delle indennità versate all'insieme dei membri del consiglio d'amministrazione e della direzione, nonché l'importo più elevato versato a un singolo membro (di cui non è tuttavia necessario fare il nome; in merito alla soluzione prevista dal disegno si veda il n. 1.3.4).

­

In materia di trasparenza delle partecipazioni dei membri del consiglio d'amministrazione e della direzione, la DCG prescrive la pubblicazione di dati complessivi, il che non permette tuttavia di trarre conclusioni attendibili in merito alle interessenze delle persone in questione.

­

Poiché le disposizioni inerenti alla borsa si occupano principalmente del rapporto giuridico esistente tra borsa ed emittente, le norme della DCG si rivolgono esclusivamente a tali società. Di conseguenza, anche le sanzioni9 possono essere inflitte unicamente alla società.

Se si intende accrescere la trasparenza e, per il bene della piazza economica svizzera, rafforzare la fiducia degli investitori nelle società quotate in borsa, riteniamo dunque sia necessario legiferare. Previa ponderazione di tutti gli interessi in causa, il legislatore dovrà stabilire principi chiari e assicurarne il rispetto. La trasparenza individuale dei membri del consiglio d'amministrazione, in particolare, non può essere regolata da un codice di autodisciplina, bensì necessita di una base legale.

1.2

Genesi del disegno

1.2.1

Lavori preliminari

Il 9 maggio 2001 il consigliere nazionale Pierre Chiffelle ha depositato l'iniziativa parlamentare «Maggior trasparenza nelle società quotate in borsa» (01.424 n), con cui chiedeva di modificare il Codice delle obbligazioni affinché le società quotate in borsa fossero tenute a pubblicare ­ nell'allegato al bilancio annuale ­ tutti gli importi versati agli amministratori in ragione della loro funzione. L'allegato doveva inoltre menzionare esplicitamente la partecipazione degli amministratori al capitale azionario. L'11 marzo 2002 il Consiglio nazionale ha deciso di dare seguito all'iniziativa Chiffelle, incaricando nel contempo la propria Commissione dell'economia e dei tributi (CET-N) di elaborare un progetto di legge relativo. Il 28 ottobre 2002 la CET-N ha conferito al Professor Max Boemle, di Berna, il mandato di redigere il progetto in questione. Alla fine di marzo del 2003, Boemle ha

9

L'articolo 82 del regolamento di quotazione del 24 gennaio 1996 concernente l'ammissione di valori mobiliari alla SWX Swiss Exchange (di cui non esiste una versione italiana), commina le sanzioni seguenti: l'ammonizione, la pubblicazione del fatto che l'emittente o il garante non ha dato seguito all'invito di pubblicare o rendere note informazioni prescritte dal regolamento, la pubblicazione delle informazioni prescritte, la multa fino a 200 000 franchi, la sospensione delle contrattazioni, la cancellazione dal listino, l'esclusione dell'emittente o del garante da nuove quotazioni, la revoca dello status di rappresentante riconosciuto ai sensi dell'art. 50 e la pubblicazione della sanzione.

4001

presentato il rapporto peritale, nel quale propone norme sulla trasparenza delle aziende quotate in borsa.

Nel contempo si è attivato anche il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). Sollecitato da vari interventi parlamentari inerenti al tema del governo d'impresa, il DFGP ha istituito il gruppo di lavoro «Governo d'impresa» (qui appresso denominato gruppo di lavoro GI), composto dal Professor Peter Böckli di Basilea, dalla Professoressa Claire Huguenin di Zurigo e dal Professor François Dessemontet di Losanna. Come richiesto dal presidente della competente commissione parlamentare, il gruppo di lavoro GI è stato incaricato di chinarsi prioritariamente sulla questione della trasparenza delle retribuzioni e delle partecipazioni. Il 25 marzo il gruppo di lavoro GI ha presentato il suo rapporto intermedio sulla trasparenza delle retribuzioni e dei crediti riconosciuti agli organi societari.

La CET-N ha quindi preso atto delle conclusioni del rapporto Boemle e del rapporto intermedio del gruppo di lavoro GI. Su proposta del DFGP, la Commissione ha poi sospeso i lavori in attesa che il Consiglio federale presentasse una proposta di normativa in materia. L'Ufficio federale di giustizia ha quindi elaborato un avamprogetto basandosi sui due rapporti peritali summenzionati.

Conformemente a quanto richiesto dall'iniziativa parlamentare Chiffelle, l'avamprogetto si occupava unicamente delle società quotate in borsa, imponendo loro di indicare, nell'allegato al bilancio, l'importo complessivo delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione, come pure l'importo percepito da ciascun membro del consiglio d'amministrazione e l'importo massimo percepito da un singolo membro della direzione.

1.2.2

Procedura di consultazione

Con decisione del 5 dicembre 2003, il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di sottoporre a consultazione l'avamprogetto concernente la trasparenza delle retribuzioni. La procedura di consultazione si è conclusa il 29 febbraio 2004.

In merito all'avamprogetto si sono pronunciati 23 Cantoni, 7 partiti (Partito liberaleradicale, Partito popolare democratico, Partito socialista, Unione Democratica di Centro, Partito liberale, Partito evangelico e Unione Democratica Federale), 16 associazioni e istituzioni (Centre patronal, economiesuisse, ethos, Fédération des Entreprises Romandes, Industrie-Holding, Giuriste Svizzera, Società svizzera degli impiegati di commercio, Associazione svizzera dei banchieri, Unione svizzera delle arti e mestieri, Unione sindacale svizzera, Unione svizzera dei fiduciari, Associazione svizzera d'assicurazioni, Swissmem, Travail Suisse, Camera fiduciaria, Unione delle banche cantonali svizzere), SWX Swiss Exchange, la Commissione federale delle banche e l'Università di Neuchâtel.

Gli interpellati hanno espresso giudizi alquanto divergenti sia in merito ai principi, sia in merito ai singoli aspetti disciplinati dall'avamprogetto. I Cantoni, i partiti e varie associazioni (in primis quelle che difendono gli interessi dei lavoratori) hanno accolto complessivamente con favore l'idea di una normativa legale sulla trasparenza. Le cerchie economiche interessate hanno invece espresso un parere negativo, in quanto ritengono che l'autodisciplina sia sufficiente.

4002

­

L'avamprogetto è stato accolto positivamente da 20 Cantoni, da 4 partiti (Partito liberale-radicale, Partito popolare democratico, Partito evangelico e Unione Democratica Federale), da 6 associazioni e istituzioni (tra cui in particolare l'Unione sindacale svizzera, l'Unione svizzera dei fiduciari, la Camera fiduciaria e l'Unione svizzera delle arti e mestieri), dalla Commissione federale delle banche e dall'Università di Neuchâtel.

­

L'avamprogetto è stato respinto dal Cantone di Appenzello Interno, dal Partito liberale, da 8 associazioni (tra cui in particolare economiesuisse, Industrie-Holding, Associazione svizzera dei banchieri, Centre patronal, Unione delle banche cantonali svizzere, Associazione svizzera d'assicurazioni, Swissmem) e da SWX Swiss Exchange. Economiesuisse e Unione delle banche cantonali svizzere hanno proposto di rendere di pubblico dominio il sistema di retribuzione, in luogo delle singole retribuzioni.

­

Secondo il Partito socialista, l'Unione democratica di centro e Travail Suisse, l'avamprogetto non è abbastanza incisivo.

­

I Cantoni di Zurigo e di Svitto hanno per contro sostenuto che l'avamprogetto è troppo incisivo.

Tre Cantoni (Zurigo, Svitto, Argovia), il Partito popolare democratico e il Partito liberale, le associazioni che avversano l'avamprogetto (si veda sopra) e SWX Swiss Exchange hanno ritenuto eccessiva la trasparenza individuale, in luogo della quale hanno proposto di adottare la soluzione prevista dalla Direttiva di SWX Swiss Exchange, che prevede unicamente la pubblicazione dell'importo complessivo corrisposto ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione, nonché dell'importo massimo versato a un singolo membro del consiglio d'amministrazione e della direzione.

I Cantoni di Zugo e Ginevra, il Partito socialista e l'Unione democratica di centro, 4 associazioni (ethos, Società svizzera degli impiegati di commercio, Unione sindacale svizzera, Travail Suisse) e l'Università di Neuchâtel hanno invece obiettato che sarebbe insufficiente limitare la trasparenza individuale ai soli membri del consiglio d'amministrazione. Essi hanno pertanto chiesto di prevedere la trasparenza individuale anche per tutti i membri della direzione.

Tre Cantoni (Berna, Grigioni e Giura) e il Partito liberale-radicale hanno approvato le norme sulla trasparenza previste dall'avamprogetto.

Il Cantone di Zurigo, il Partito socialista, il Partito liberale e 7 associazioni e istituzioni (tra cui in particolare economiesuisse, Unione delle banche cantonali svizzere, Unione sindacale svizzera, Camera fiduciaria, Società svizzera degli impiegati di commercio) si sono detti favorevoli a estendere la trasparenza alle persone vicine ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione. Così facendo, si impedisce che l'obbligo di rendere note le retribuzioni possa essere eluso. La IndustrieHolding ha invece chiesto di rinunciare a includere le persone vicine.

Il Cantone di Zurigo ed economiesuisse hanno sottolineato la necessità di menzionare espressamente gli ex membri del consiglio d'amministrazione e della direzione.

Anche in tal caso si tratta di impedire l'elusione dell'obbligo di rendere note le retribuzioni.

L'Unione democratica di centro ha proposto di rendere note le retribuzioni versate ai membri del consiglio d'amministrazione per i lavori supplementari da essi forniti

4003

(ad esempio in veste di avvocati o di specialisti in materie specifiche). Anche questa proposta mira a impedire che l'obbligo di trasparenza possa essere aggirato.

Taluni interpellati hanno chiesto di modificare le competenze relative alla determinazione delle retribuzioni. Secondo 3 Cantoni (Zurigo, Appenzello Interno e Ginevra) e il Partito socialista, non sarebbe ad esempio necessario prevedere una disposizione che attribuisca all'assemblea generale il potere di determinare le retribuzioni.

Il Cantone di Basilea Città ha inoltre affermato che, affidando all'assemblea generale la competenza statutaria di determinare le retribuzioni, sarebbe possibile concretizzare al meglio gli obiettivi perseguiti dall'obbligo di trasparenza.

Anche la proposta del Cantone di Argovia e di economiesuisse richiederebbe una modifica delle attuali competenze, in quanto prevede che l'importo delle retribuzioni venga determinato da un apposito comitato.

La Commissione federale delle banche ha proposto di includere nel disegno anche la questione delle transazioni del management, vale a dire le transazioni concluse dai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione mediante gli strumenti finanziari della loro azienda (partecipazioni, obbligazioni o strumenti derivati).

Il Partito socialista ha infine proposto (prospettando l'adozione di una serie di misure a lungo termine) di introdurre una forma di controllo dell'adeguatezza delle retribuzioni, di sopprimere l'attribuzione del diritto di voto a un membro di un organo societario e di riconoscere il diritto di parola ai rappresentanti indipendenti.

1.2.3

Rielaborazione dell'avamprogetto

Come detto, il fatto che siano i membri stessi del consiglio d'amministrazione a stabilire l'entità delle retribuzioni da essi percepite origina un conflitto d'interessi (si veda il n. 1.1.3.2). Il diritto della società anonima non prevede inoltre alcuna norma che imponga ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione di rendere note le loro retribuzioni, benché ciò sia opportuno alla luce degli interessi legittimi degli azionisti (si veda il n. 1.1.3.3), che all'atto pratico sono i proprietari dell'azienda. La borsa, nell'ambito del suo potere di autodisciplina, ha emanato talune norme sulla trasparenza che, alla luce della portata limitata dell'obbligo di trasparenza e delle sanzioni comminate, si rivelano tuttavia insufficienti (si veda il n. 1.1.4). Spetta dunque al legislatore intervenire per far sì che gli azionisti possano esercitare in modo più efficace i diritti di controllo loro spettanti.

Dato che le opinioni degli interpellati che hanno approvato l'avamprogetto divergono in ampia misura, l'avamprogetto può essere considerato un'adeguata soluzione di compromesso. Come richiesto da vari partecipanti alla consultazione, il disegno disciplina anche le retribuzioni corrisposte alle persone vicine ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione. Il disegno menziona poi espressamente gli ex membri del consiglio d'amministrazione e della direzione, assoggettandoli all'obbligo di trasparenza, il quale viene infine esteso alle retribuzioni percepite dai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione per i lavori supplementari da essi forniti.

Nell'ambito della futura revisione del diritto della società anonima, che si propone di migliorare il governo d'impresa, occorrerà poi valutare la necessità di adottare, in aggiunta alla trasparenza, altre misure atte a combattere efficacemente gli abusi.

4004

1.3

Grandi linee del disegno di legge

1.3.1

Aziende interessate

Conformemente a quanto richiesto dall'iniziativa parlamentare Chiffelle (si veda il n. 1.2.1) e da altri interventi parlamentari, il disegno disciplina la trasparenza delle società le cui azioni sono quotate in borsa. Per queste società, infatti, è dato un interesse pubblico alla trasparenza delle retribuzioni.

La prevenzione degli abusi riveste particolare importanza per le società quotate in borsa, dato che i singoli azionisti spesso non possono che esercitare un influsso modesto sugli organi dirigenti. Il buon funzionamento del mercato dei capitali non può inoltre prescindere dalla trasparenza.

Nell'ambito della futura revisione del diritto della società anonima (si veda il n. 1.2.3) occorrerà inoltre valutare la necessità di estendere ad altre società la trasparenza delle retribuzioni e delle partecipazioni (o quantomeno di prevedere una trasparenza interna ad esclusivo beneficio degli azionisti).

1.3.2

Persone interessate

Sono tenuti a rendere note le retribuzioni loro corrisposte in primo luogo i membri del consiglio d'amministrazione. Sono assoggettate a tale obbligo anche le persone cui il consiglio d'amministrazione ha delegato in tutto o in parte la gestione della società ai sensi dell'articolo 716b capoverso 1 CO. Si tratta per la precisione dei membri dell'organo direttamente subordinato al consiglio d'amministrazione, vale a dire i membri della direzione.

L'applicazione del principio della trasparenza ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione accoglie una richiesta del mondo politico. La mozione Felix Walker 01.3329 n («Società per azioni. Principi della «corporate governance»; trasformata in postulato) e l'iniziativa parlamentare del gruppo dell'Unione democratica di centro 02.406 n («Pubblicazione delle indennità e partecipazioni dei membri del consiglio d'amministrazione e della direzione») si riferiscono infatti tanto ai membri del consiglio d'amministrazione, quanto a quelli della direzione.

Anche la DCG prevede norme analoghe (si veda il n. 1.1.2).

Vanno rese note anche le retribuzioni corrisposte agli ex membri del consiglio d'amministrazione e della direzione, nonché alle persone vicine ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione. Ci si propone in tal modo di impedire che l'obbligo di trasparenza venga eluso.

1.3.3

Campo d'applicazione materiale

Devono essere rese note in primo luogo tutte le retribuzioni che la società corrisponde ai membri del consiglio d'amministrazione o della direzione. La natura delle retribuzioni o la causa del loro versamento è irrilevante. Come proposto in sede di consultazione (si veda il n. 1.2.2), vanno dichiarate anche le prestazioni di retribuzione dei lavori supplementari. I crediti riconosciuti a membri del consiglio d'ammi-

4005

nistrazione e della direzione vanno resi noti se vengono concessi a condizioni particolarmente favorevoli.

Nell'ottica del governo d'impresa, gli azionisti hanno un interesse legittimo ad essere informati anche riguardo alle partecipazioni detenute dai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione.

Rientra ormai nella consuetudine che un azionista importante cerchi di sedere nel consiglio d'amministrazione. In taluni casi, tuttavia, il fatto che una persona abilitata a dirigere una società ne sia contemporaneamente azionista può dare luogo a una configurazione di interessi particolare. La qualità di azionista può infatti influire sull'attività della persona in questione. La gestione da parte dei membri del consiglio d'amministrazione o della direzione che detengono partecipazioni può ad esempio essere influenzata dal fatto che si prospetta a breve termine il versamento di dividendi elevati, il che può relegare in secondo piano gli interessi a medio o lungo termine della società.

Gli azionisti hanno inoltre interesse a sapere se i membri del consiglio d'amministrazione e della direzione abbiano ridotto o incrementato le proprie partecipazioni durante l'esercizio. Poiché i suddetti membri dispongono di informazioni particolareggiate sulla situazione economica della società, dalle variazioni registrate nelle partecipazioni da essi detenute è infatti possibile desumere informazioni preziose circa la salute dell'azienda.

V'è inoltre la possibilità che, in ragione della consistenza delle partecipazioni da esso detenute, un membro del consiglio d'amministrazione o della direzione eserciti un grande influsso sull'assemblea generale. Il controllo su situazioni simili è in parte garantito già dalla norma di cui all'articolo 663c CO, concernente la comunicazione degli azionisti importanti e delle loro partecipazioni. A mente del legame tra il ruolo di azionista e la gestione della società, è nondimeno opportuno prevedere in modo generalizzato la trasparenza delle partecipazioni detenute dai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione.

Vanno pertanto resi noti anche le partecipazioni e i diritti di conversione o d'opzione detenuti dai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione.

1.3.4

Trasparenza collettiva o individuale?

L'obbligo di rendiconto implica in primo luogo quello di indicare l'importo complessivo delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione. Grazie a tali dati è possibile determinare quali costi abbia ingenerato la gestione dell'azienda.

Nominati individualmente dall'assemblea generale, di norma i membri del consiglio d'amministrazione si suddividono i compiti. Gli azionisti hanno pertanto un interesse legittimo ad essere informati sulle retribuzioni percepite da ciascun membro.

Poiché la determinazione, da parte del consiglio d'amministrazione, delle indennità che gli sono destinate costituisce un «negozio con se stesso», è opportuno indicare l'entità della somma percepita da ogni singolo membro di tale organo.

Benché taluni obiettino che rendere note le retribuzioni percepite dal singolo leda la personalità del membro in questione, la trasparenza individuale delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione risulta indispensabile alla 4006

luce degli obiettivi perseguiti dalla trasparenza (si veda il n. 1.1.3), in particolare la prevenzione degli abusi. Inoltre, la mozione Leutenegger Oberholzer 01.3153 n («Trasparenza dei salari dei dirigenti e indennità per i membri di consigli d'amministrazione»; trasformata in postulato) e l'iniziativa parlamentare del gruppo UDC 02.406 n (si veda il n. 1.3.2) chiedono espressamente che le indennità vengano pubblicate in maniera individuale. Giusta la legge federale del 19 giugno 199210 sulla protezione dei dati (LPD), il reddito e la situazione patrimoniale non sono del resto considerati dati degni di particolare protezione. Secondo l'articolo 13 capoverso 1 LPD, inoltre, una lesione della personalità è illecita soltanto se non è giustificata da un interesse preponderante pubblico o privato o dalla legge.

Nel caso dei membri della direzione, il rischio di un conflitto di interessi è invece minore: le retribuzioni dei membri della direzione sono infatti stabilite dal consiglio d'amministrazione, il quale può dunque esercitare un controllo sugli importi versati.

Si può quindi rinunciare a rendere note le retribuzioni versate a ogni singolo membro della direzione. Occorre nondimeno indicare l'importo più elevato percepito da un membro della direzione, onde impedire che qualcuno, al solo scopo di sottrarsi all'obbligo di trasparenza, sieda nella direzione piuttosto che nel consiglio d'amministrazione.

Diversa è la situazione della trasparenza delle partecipazioni: poiché essa è connessa con la valutazione dell'operato del singolo (si veda il n. 1.3.3), non è sufficiente rendere noto l'insieme delle partecipazioni detenute dal consiglio d'amministrazione o dalla direzione. Occorre dunque indicare le partecipazioni detenute da ogni singolo membro del consiglio d'amministrazione e della direzione.

1.3.5

Attuazione

1.3.5.1

Controllo del rispetto delle norme sulla trasparenza

La trasparenza delle retribuzioni e delle partecipazioni può essere garantita soltanto se le relative disposizioni legali possono essere applicate in modo efficace. A tal fine è necessario che le indicazioni fornite siano corrette e complete.

Il controllo del rispetto delle norme sulla trasparenza è possibile se le indicazioni relative alle retribuzioni e alle partecipazioni dei membri del consiglio d'amministrazione e della direzione devono figurare nell'allegato del bilancio.

Poiché, secondo l'articolo 662 capoverso 2 CO, l'allegato è parte integrante del conto annuale, l'ufficio di revisione verificherà che le indicazioni in questione siano conformi alla legge e allo statuto (art. 728 cpv. 1 CO), esaminando in particolare la correttezza e la completezza delle operazioni registrate. Giusta l'articolo 729b capoverso 1 CO, qualora accerti violazioni della legge l'ufficio di revisione è tenuto a informare il consiglio d'amministrazione e, nei casi gravi, anche l'assemblea generale. Se i dati relativi alle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione sono inesatti, l'ufficio di revisione è di norma tenuto a informare l'assemblea generale.

La verifica da parte di un revisore esterno e indipendente (art. 727c CO) garantisce entro certi limiti il rispetto delle disposizioni del diritto della società anonima.

10

RS 235.1

4007

Tale meccanismo di controllo viene inoltre rafforzato dal fatto che, in virtù dell'articolo 697h capoverso 1 CO, le società quotate in borsa sono tenute a pubblicare il conto annuale nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o a trasmetterne un esemplare a chiunque ne faccia domanda. Il pubblico ha in tal modo la possibilità di ottenere informazioni sulle retribuzioni e le partecipazioni.

1.3.5.2

Conseguenze della violazione delle norme sulla trasparenza

Il mancato rispetto dell'obbligo di trasparenza delle retribuzioni e delle partecipazioni previsto dal disegno costituisce una violazione di un obbligo sancito dal diritto della società anonima. Secondo il diritto vigente, tale violazione può comportare le sanzioni seguenti.

Un ruolo importante è svolto dal consiglio d'amministrazione stesso, in quanto secondo l'articolo 716a capoverso 1 numero 5 CO gli incombe l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione. Nell'ambito delle sue mansioni di vigilanza, il consiglio d'amministrazione può ad esempio destituire un membro della direzione che contravviene ai propri doveri o revocare un proprio membro da un comitato (art. 726 cpv. 1 CO).

Gli azionisti dispongono dal canto loro dei diritti seguenti: ­

il diritto a essere informati, in particolare il diritto di ottenere ragguagli e di consultazione di cui all'articolo 697 CO, che consente agli azionisti di porre domande specifiche durante l'assemblea generale;

­

il diritto di voto, in particolare il diritto di non riconfermare o di destituire membri del consiglio d'amministrazione, come pure quello di negare il discarico;

­

il diritto di intentare un'azione di responsabilità se la mancata pubblicazione costituisce una violazione, intenzionale o dovuta a negligenza, di un dovere incombente a un membro del consiglio d'amministrazione o della direzione e da tale violazione è scaturito un danno (art. 754 CO);

­

il diritto di intentare, contro i membri del consiglio d'amministrazione o della direzione, un'azione di restituzione delle prestazioni della società ai sensi dell'articolo 678 capoverso 2 CO, fermo restando che a tal fine una violazione dell'obbligo di trasparenza non è sufficiente, in quanto occorre che le prestazioni siano manifestamente sproporzionate rispetto alla loro controprestazione e alla situazione economica della società.

Vi sono infine disposizioni penali che sanzionano determinati atti inerenti al diritto della società anonima. Sono degni di menzione in particolare il reato di amministrazione infedele di cui all'articolo 158 del Codice penale (CP)11 e quello di false indicazioni su attività commerciali di cui all'articolo 152 CP.

11

RS 311.0

4008

1.4

Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

1.4.1

Sviluppi internazionali

I principi del governo d'impresa, e più in particolare la trasparenza delle retribuzioni e delle partecipazioni, si stanno vieppiù affermando sul piano internazionale.

Il 22 aprile 2004 i Governi dei Paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) hanno approvato la revisione dei Principi dell'OCSE in materia di governo societario12. I Principi in questione enunciano norme in materia di pubblicità e di trasparenza (titolo V). L'obbligo di trasparenza si applica alle informazioni importanti concernenti la politica generale di retribuzione degli amministratori e dei principali dirigenti (lett. A. n. 4). Inoltre gli azionisti devono avere la facoltà di esprimersi su tale politica di rimunerazione (tit. II lett. C n. 3). La parte delle retribuzioni corrisposte agli amministratori e ai principali dirigenti mediante attribuzione di partecipazioni deve essere sottoposta all'approvazione degli azionisti.

I Principi dell'OCSE in materia di governo societario non sono vincolanti per gli Stati membri.

1.4.2

Germania e Austria

In Germania l'obbligo di rendere note le indennità è disciplinato dalla legge. Secondo il § 285 numero 9 del Codice di commercio tedesco del 10 maggio 1897 (Handelsgesetzbuch; HGB), ad esempio, l'allegato al conto annuale deve contenere le informazioni seguenti riguardo ai membri di un organo direttivo, di un consiglio di amministrazione, di un comitato consultivo o di un organo analogo (le informazioni vanno rese note collettivamente, per ciascuna delle categorie summenzionate): «a. le retribuzioni complessive riconosciute per l'attività svolta nel corso dell'esercizio annuale (salari, partecipazioni agli utili, diritti d'opzione e altre rimunerazioni basate sulle azioni, rimborsi spese, indennità assicurative, provvigioni e prestazioni accessorie di altra natura). Le retribuzioni complessive comprendono anche le somme che non sono state versate e sono state convertite in pretese di altra natura o utilizzate per accrescere l'entità di altre pretese. Oltre agli importi versati durante l'esercizio, vanno dichiarati anche gli altri importi concessi nell'anno in questione ma non figuranti in alcun conto annuale;

12

b.

le retribuzioni complessive (indennità, pensioni, rendite per i superstiti e prestazioni di analoga natura) corrisposte agli ex membri degli organi summenzionati e ai loro superstiti. La lettera a periodi 2 e 3 è applicabile per analogia. Vanno inoltre indicati l'importo delle riserve costituite per le pensioni correnti e future di tale categoria di persone, come pure l'importo delle riserve non costituite per tali pensioni;

c.

gli anticipi e i crediti concessi, con indicazione dei tassi d'interesse, delle condizioni essenziali e degli importi eventualmente restituiti nel corso dell'esercizio, nonché gli obblighi contratti in favore delle persone summenzionate; ...»

http://www.oecd.org/dataoecd/32/18/31557724.pdf

4009

Il § 239 capoverso 1 numeri 2­5 del Codice di commercio austriaco (Handelsgesetzbuch) del 10 maggio 1897 prevede disposizioni analoghe.

Altre norme concernenti la trasparenza sono contenute nel Deutscher Corporate Governance Kodex, emanato il 26 febbraio 2002 da una commissione governativa istituita dal Ministero di giustizia. Tale Codice raccomanda di indicare in modo individuale, nell'allegato al conto di gruppo, la retribuzione dei membri della direzione e dell'organo di vigilanza (n. 4.2.4 e 5.4.5 della versione del 21 maggio 2003).

1.4.3

Francia

Secondo il diritto francese, le indennità versate agli organi societari devono essere rese note al pubblico. Il testo determinante in materia è il décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants. Secondo l'articolo 24 numero 18 di tale decreto, l'allegato al conto annuale deve indicare gli importi versati ai membri degli organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza in ragione della loro funzione. Tali dati vanno indicati collettivamente, per ciascuna categoria di persone.

Secondo l'articolo L. 225-102-1 del Code de Commerce (art. 116 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques), il rapporto annuale deve indicare le indennità e le partecipazioni dei singoli membri.

1.4.4

Gran Bretagna

In Gran Bretagna le società sono tenute a fornire ampie informazioni sulle rimunerazioni. In tale contesto riveste importanza fondamentale il Combined Code del London Stock Exchange, contenente direttive e norme standard per una sorveglianza efficace delle aziende (Principles of Good Governance, Code of Best Practice). Il Combined Code condensa le raccomandazioni formulate da tre rapporti peritali (il Cadbury Report del 1992, il Greenbury Report del 1995 e l'Hampel Report del 1998). Secondo il Combined Code, il conto annuale deve indicare in modo dettagliato gli importi percepiti dai membri del consiglio d'amministrazione.

Il 25 luglio 2002 sono state inoltre emanate ­ a complemento del Companies Act del 1985 ­ le Directors' Remuneration Report Regulations, che prevedono la stesura di un Remuneration Report (rapporto sulle rimunerazioni) contenente indicazioni dettagliate sulle indennità, i diritti d'opzione e le altre forme di retribuzione riconosciute a ciascun director (Schedule 7A).

1.4.5

Stati Uniti

Negli Stati Uniti, spetta alla Securities and Exchange Commission (SEC) stabilire le condizioni e la portata dell'obbligo di rendere note le retribuzioni. Il testo determinante in materia è l'item 402 della Regulation S-K (Standard Instructions for Filing Forms under the Securities Act of 1933, Securities Exchange Act of 1934, and Energy Policy and Conservation Act of 1975), secondo cui vanno rese di pubblico dominio le retribuzioni del chief executive officer (CEO) e dei quattro executive 4010

officers meglio retribuiti (lett. a n. 3). Tali informazioni vanno divulgate nel dettaglio conformemente alla summary compensation table e devono comprendere, per ciascuna persona, la annual compensation e la long-term compensation. A tali informazioni è dedicato il proxy statement, il quale viene presentato agli azionisti prima dell'assemblea generale allo scopo di informarli sulle questioni essenziali che saranno trattate nel corso dell'assemblea.

In materia di trasparenza delle retribuzioni riveste grande importanza anche il Sarbanes-Oxley Act, firmato dal presidente degli Stati Uniti d'America il 30 luglio 2002, il quale si applica a tutte le società quotate in borsa negli Stati Uniti. Il Sarbanes-Oxley Act prevede, tra le altre cose, che vengano rese note le transazioni dei titoli di una società concluse da membri dirigenti e azionisti che detengono una quota di partecipazione superiore al 10 per cento (Section 403).

1.4.6

Rapporto con il diritto europeo

Anche il diritto europeo tende verso una maggiore trasparenza.

La quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società13 e la settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati14 prevedono che l'allegato al conto annuale indichi anche l'importo delle retribuzioni corrisposte ai membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza nonché l'importo dei crediti loro concessi (in merito alle normative nazionali si vedano i n. 1.4.2 segg.).

Al fine di promuovere l'efficienza e la competitività delle imprese e rafforzare i diritti degli azionisti e la protezione dei terzi, la Commissione europea ha messo a punto un piano d'azione (si veda la comunicazione del 21 maggio 2003 ­ Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea15).

Tale piano d'azione ritiene che nel campo del governo societario sia necessaria una maggiore trasparenza. La Commissione ha poi indetto una procedura di consultazione sul documento del 23 febbraio 2004 relativo alla promozione di un appropriato regime di rimunerazione dei dirigenti16. Tra le altre cose, la consultazione si proponeva di valutare la necessità di adottare una raccomandazione che inviti gli Stati membri a varare provvedimenti normativi concernenti la trasparenza dei dirigenti di società quotate in borsa. Tale raccomandazione sulla rimunerazione dei dirigenti dovrebbe essere adottata entro il mese di settembre del 2004.

13 14 15 16

GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11 segg.

GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1 segg.

http://europa.eu.int/eur-lex/it/com/cnc/2003/com2003_0284it01.pdf http://europa.eu.int/comm/internal_market/company/docs/directors-remun/2004consult_fr.pdf

4011

1.5

Stralcio di interventi parlamentari

Il disegno propone una revisione del CO che disciplina la trasparenza delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione, accogliendo pertanto, nella misura in cui concernono tale aspetto, gli interventi parlamentari di cui si propone lo stralcio (la mozione Susanne Leutenegger Oberholzer 01.3153 n [«Trasparenza dei salari dei dirigenti e indennità per i membri di consigli d'amministrazione»; approvata sotto forma di postulato] e la mozione Felix Walker 01.3329 n [«Società per azioni. Principi della «corporate governance»; approvata sotto forma di postulato]).

2

Parte speciale: commento ai singoli articoli

Art. 663bbis D-CO (nuovo) Il capoverso 1 enuncia una clausola generale che prevede l'obbligo di rendere note tutte le retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione (in merito si veda il n. 1.3.3). La locuzione «direttamente o indirettamente versate» mette in chiaro che occorre indicare anche le retribuzioni che non vengono corrisposte dalla società stessa, ma da una società del gruppo (art. 663e cpv. 1 CO) o per il tramite di una terza persona (riguardo al problema dell'elusione mediante il versamento di retribuzioni a persone vicine, si veda sotto). Tale formulazione sottolinea inoltre che il principio della trasparenza va inteso alla luce dei suoi obiettivi e scopi e non può essere eluso optando per una forma particolare di retribuzione (riguardo al problema dell'elusione mediante la stipula di un accordo di retribuzione dei lavori supplementari, cfr. la norma di cui all'art. 663bbis cpv. 2 n. 9 D-CO).

Come proposto in sede di consultazione (si veda il n. 1.2.2), il disegno sancisce espressamente che l'obbligo di trasparenza non si applica solo ai membri attuali del consiglio d'amministrazione e della direzione, ma anche agli ex membri di tali organi. Occorre dunque dichiarare le retribuzioni e i crediti concessi alle persone che hanno lasciato il consiglio d'amministrazione o la direzione nel corso dell'esercizio annuale o a una data anteriore. S'impedisce in tal modo che l'obbligo di trasparenza delle retribuzioni possa essere eluso differendo il versamento delle retribuzioni.

Come proposto in sede di consultazione (si veda il n. 1.2.2), il disegno non limita infine l'obbligo di trasparenza alle sole retribuzioni versate ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione. In sintonia con la norma prevista dalla DCG, l'articolo 663bbis D-CO si applica infatti anche agli importi versati alle persone vicine ai membri summenzionati.

La nozione di persona vicina viene utilizzata anche all'articolo 678 CO, il quale concerne l'obbligo di restituzione. Secondo la dottrina, anche tale disposizione si propone di impedire l'elusione delle norme legali, imponendo di rendere note anche le retribuzioni versate ai terzi che vantano stretti legami con gli azionisti o gli amministratori, i quali soggiacciono all'obbligo di restituzione in virtù dell'articolo
678 capoverso 1 CO. A tal proposito è irrilevante che tale legame sia di natura personale, economica, giuridica o fattuale.

A completamento della clausola generale di cui al capoverso 1, il capoverso 2 enuncia determinati esempi di retribuzioni che devono essere dichiarate. L'elenco non è ovviamente esauriente.

4012

Giusta il capoverso 2, vanno resi noti in particolare: ­

gli onorari, i salari, i bonus e gli accrediti (n. 1): con onorari e salari si intendono le classiche indennità fisse versate ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione. I bonus e gli accrediti sono invece retribuzioni di entità variabile.

­

le partecipazioni agli utili, le partecipazioni alla cifra d'affari e le altre forme di partecipazione al risultato dell'esercizio (n. 2).

­

le prestazioni in natura (n. 3): si tratta delle prestazioni supplementari spesso previste dalla prassi e che non consistono nel versamento o nell'accredito di una somma di denaro («fringe benefits»).

­

l'attribuzione di partecipazioni, di diritti di conversione e d'opzione (n. 4): vanno indicati i diritti attribuiti nel corso dell'esercizio, ma non la loro entità complessiva (cfr. per contro l'art. 663c cpv. 3 D-CO).

­

le indennità di partenza (n. 5): la necessità di indicare separatamente le indennità di partenza si propone parimenti di prevenire eventuali conflitti d'interesse.

­

le fideiussioni, gli impegni di garanzia, le costituzioni di pegni a favore di terzi e le altre forme di garanzia (n. 6): tali operazioni devono essere indicate poiché comportano il trasferimento del rischio economico alla società. Il testo di questa disposizione ha una portata più ampia rispetto a quello dell'articolo 663b numero 1 CO, in quanto l'obbligo di trasparenza non si applica unicamente agli impegni eventuali assunti a garanzia di un credito, ma a tutti gli impegni aventi funzione di garanzia (in particolare anche l'assunzione di un debito).

­

la rinuncia a crediti (n. 7): la rinuncia a un credito va indicata poiché provoca un trasferimento di attivi ai danni della società.

­

le spese da cui deriva il diritto a prestazioni previdenziali o che accrescono l'entità di tali prestazioni (n. 8): è consuetudine che la società riconosca prestazioni previdenziali maggiorate ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione. Anche tali operazioni vanno segnalate poiché migliorano la situazione patrimoniale dei beneficiari.

­

tutte le prestazioni che retribuiscono i lavori supplementari (n. 9): come suggerito in sede di consultazione (si veda il n. 1.2.2), menzionando le prestazioni per i lavori supplementari si precisa che l'obbligo di trasparenza delle retribuzioni non può essere eluso concordando che la retribuzione non venga versata quale indennizzo dell'attività svolta in seno al consiglio d'amministrazione o alla direzione, bensì quale compenso per altri servizi.

Il capoverso 3 esige che vengano dichiarati i mutui e gli altri crediti, i quali possono costituire una forma particolare di retribuzione. Nell'ottica del governo d'impresa, la concessione di crediti agli organi societari è in genere ritenuta problematica.

Le modalità di pubblicazione delle retribuzioni sono rette dai principi seguenti: ­

retribuzioni corrisposte a membri del consiglio d'amministrazione e della direzione (cpv. 4): vanno indicati l'importo totale corrisposto al consiglio d'amministrazione e alla direzione e l'importo più elevato percepito da un singolo membro (si veda anche il n. 1.3.4). Quando sono rese note le retribu4013

zioni percepite dai singoli, occorre indicare nominativo e funzione dell'interessato. All'atto di determinare la retribuzione più elevata corrisposta a un membro della direzione, occorre tenere conto anche degli importi e dei crediti concessi alle persone vicine, purché dal profilo funzionale costituiscano, quantomeno in senso lato, un indennizzo per l'attività svolta in seno alla direzione.

­

Retribuzioni corrisposte a persone vicine (cpv. 5): gli importi e i crediti concessi a persone vicine a un membro del consiglio d'amministrazione e della direzione vanno dichiarati separatamente, ma non è necessario menzionare il nominativo della persona vicina. Per quanto concerne le indicazioni relative a retribuzioni e crediti, sono per il resto applicabili per analogia le prescrizioni del capoverso 4 concernenti i membri del consiglio d'amministrazione e della direzione, a prescindere dal fatto che si tratti della pubblicazione di importi complessivi o di importi corrisposti al singolo. Vanno dunque indicati gli importi complessivi versati a persone vicine a membri del consiglio d'amministrazione e della direzione. Gli importi percepiti da persone vicine a membri del consiglio d'amministrazione devono inoltre essere dichiarati con riferimento ai singoli membri di tale organo, di cui va indicato il nominativo. Occorre infine rendere note le retribuzioni corrisposte alle persone vicine al membro della direzione che ha percepito l'importo più elevato.

­

Momento determinante: il momento determinante per l'obbligo di rendere note le retribuzioni è quello della loro iscrizione nella contabilità. Le indicazioni relative vanno inserite nell'allegato al conto annuale dell'esercizio in cui sono dovute.

Per i crediti non va indicato l'importo versato nel corso dell'esercizio, ma l'importo complessivo dei prestiti e crediti non ancora rimborsati, dato che i vantaggi di cui beneficiano gli interessati derivano dall'insieme delle condizioni del credito (cpv. 3).

I dati relativi alle retribuzioni e ai crediti vanno suddivisi nelle singole componenti di questi ultimi, garantendo in tal modo che gli azionisti possano disporre delle informazioni di cui necessitano per esercitare in modo più efficace i diritti di controllo loro spettanti.

Art. 663c cpv. 3 D-CO (nuovo) L'attuale articolo 663c CO disciplina la pubblicità delle partecipazioni nelle società quotate in borsa. Nell'allegato del bilancio vanno indicati gli azionisti importanti.

Il nuovo capoverso 3 dispone che vengano rese note, oltre alle partecipazioni degli azionisti importanti, anche le partecipazioni detenute dai membri attuali e dagli ex membri del consiglio d'amministrazione o della direzione, nonché dalle persone loro vicine. Il principio di trasparenza si applica anche ai diritti di conversione e di opzione, in quanto anche tali diritti possono influenzare il modo in cui singoli membri assolvono i compiti di gestione loro incombenti (si veda il n. 1.3.3).

L'obbligo di trasparenza non può tuttavia limitarsi ai diritti acquisiti nel corso dell'esercizio, bensì deve abbracciare tutte le partecipazioni detenute. Onde poter valutare la gestione della società, è necessario che vengano indicate le partecipazioni detenute dai singoli membri del consiglio d'amministrazione e della direzione.

Le partecipazioni delle persone vicine a un membro del consiglio d'amministrazione o della direzione vanno dichiarate con riferimento al membro interessato.

4014

Altre disposizioni del Codice delle obbligazioni Agli articoli 663b, 663d, 663e, 663h e 664 CO si interviene unicamente sul titolo marginale o sulla numerazione dello stesso.

Art. 6a cpv. 6 LPers Onde garantire la parità di trattamento delle aziende parastatali federali e delle altre società quotate in borsa, l'articolo 6a capoverso 6 LPers (si veda il n. 1.1.2) è stato modificato inserendovi un richiamo alle disposizioni del presente disegno.

3

Ripercussioni

3.1

Ripercussioni su Confederazione, Cantoni e Comuni

In linea di principio, la normativa sulla trasparenza delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione non ha alcuna ripercussione finanziaria o in materia di personale né per la Confederazione, né per i Cantoni o i Comuni.

3.2

Impatto economico

La normativa sulla trasparenza delle retribuzioni è indispensabile a garantire il regolare funzionamento del mercato dei capitali e a tutelare gli interessi degli azionisti e degli investitori su tale mercato. Per il bene della piazza economica svizzera, occorre inoltre rafforzare la fiducia degli investitori e del pubblico nelle aziende quotate in borsa.

Dato che il disegno si applica unicamente alle società quotate in borsa (si veda il n. 1.3.1), le PMI non sono interessate dalla nuova normativa. Il presente disegno concerne infatti i membri del consiglio d'amministrazione e della direzione delle aziende quotate in borsa che, in virtù delle nuove disposizioni, sono tenute a rendere note le retribuzioni e le partecipazioni. Il disegno riguarda inoltre gli azionisti e gli investitori, i cui interessi esso si propone di tutelare.

Il regolare funzionamento del mercato dei capitali, garantito dall'introduzione della necessaria trasparenza, riveste grande importanza per l'intera economia, in quanto un mercato dei capitali sano garantisce un collocamento efficiente dei capitali, il che ha ricadute positive sulla crescita economica. Taluni affermano che con l'introduzione della trasparenza le retribuzioni lieviteranno, il che è tuttavia lungi dall'essere dimostrato. Vi sono del resto motivi per sostenere invece che, a lungo termine, la pubblicità delle retribuzioni possa porre un freno più efficace alla costante impennata delle retribuzioni. In virtù della DCG, le società quotate in borsa sono del resto già tenute a fornire indicazioni sulle retribuzioni e le partecipazioni riconosciute ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione. La nuova normativa non introduce dunque la trasparenza ex novo, bensì la accresce, permettendo in particolare l'adozione di misure nei confronti delle persone che percepiscono importi eccessivamente elevati.

In sede di consultazione sono state proposte forme più severe o più blande di trasparenza (si veda il n. 1.2.2). Il disegno è frutto di un'accurata ponderazione degli 4015

interessi in causa. Dopo un'attenta valutazione, è stata scartata l'opzione di delegare la regolamentazione di tale materia esclusivamente all'autodisciplina (si veda il n. 1.1.4).

Poiché la DCG prevede già l'obbligo di trasparenza per le società quotate in borsa, la nuova normativa non comporta spese organizzative o amministrative supplementari per tali aziende.

4

Programma di legislatura

Il disegno è annunciato nell'obiettivo 1 come oggetto delle linee direttive del programma di legislatura 2003­200717.

5

Costituzionalità e legalità

Il disegno poggia sull'articolo 122 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)18, che abilita la Confederazione a legiferare nel campo del diritto civile.

Le disposizioni sulla trasparenza delle retribuzioni e delle partecipazioni dei membri del consiglio d'amministrazione e della direzione non costituiscono una violazione della sfera privata ai sensi dell'articolo 13 Cost. Anche se si ammettesse che l'obbligo legale di trasparenza lede la sfera privata, tale restrizione sarebbe comunque giustificata da un interesse pubblico (la protezione degli azionisti e del mercato dei capitali) e conforme al principio della proporzionalità. L'inclusione delle persone vicine non costituisce comunque un'ingerenza nella sfera privata, poiché i nominativi di tali persone non vengono resi noti (art. 663bbis cpv. 5 per. 2 D-CO).

17 18

FF 2004 969 983 RS 101

4016