Publicazione della Commissione della concorrenza Apertura di una procedura di esame relativa alla concentrazione Bertelsmann AG e Sony Corporation of America (art. 32 e 33 della Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza, LCart; RS 251) Il 10 marzo 2004, la Commissione della concorrenza ha ricevuto la notifica di un progetto di concentrazione tra Bertelsmann AG e Sony Corporation of America che ha quale scopo di costituire una società comune, la Sony BMG. La Sony BMG riprenderà le attività delle società partecipanti nel settore della «recorded music», quali la scoperta, gli obblighi e la promozione degli artisti come pure la pubblicità, il marketing e la vendita relativi. L'impresa comune sarà controllata in parti uguali (50/50) dalla Bertelsmann e dalla Sony.

Queste società sono, fra l'altro, attive nei seguenti settori: a.

La Bertelsmann AG è una società internazionale attiva nel settore dei media con sede in Germania. Essa è presente sul mercato della «recorded music» con la sua filiale Bertelsmann Music Group (BMG).

b.

La Sony Corporation of America, con sede negli Stati Uniti, è una filiale indiretta della Sony Corporation con sede in Giappone. Sony è attiva in particolare nei settori dell'elettronica, del divertimento e delle prestazioni finanziarie. Nel settore della «recoded music», Sony è presente fuori dal Giappone con la sua filiale Sony Music Entertainment Inc. (SMEI).

Tutte le imprese o le persone interessate possono prendere posizione in merito a questo progetto di concentrazione rivolgendosi alla Segreteria della Commissione della concorrenza.

Le prese di posizione devono essere formulate per scritto e inoltrate alla Segreteria della Commissione della concorrenza entro 30 giorni dalla data della presente pubblicazione. Le prese di posizione devono essere inoltrate alla Segreteria per telefax (031 322 20 53) o per posta indicando il progetto di concentrazione menzionato nel titolo, al seguente indirizzo: Segreteria della Commissione della concorrenza, Monbijoustrasse 43, 3003 Berna.

Secondo l'articolo 43 capoverso 4 LCart la qualità di parte è riservata alle sole imprese partecipanti alla concentrazione.

27 aprile 2004

2004-0713

Segreteria della Commissione della concorrenza

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