04.017 Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; compensazione della progressione a freddo nell'ambito della riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie secondo il pacchetto fiscale) dell'8 marzo 2004
Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica della legge federale sull'imposta federale diretta per la compensazione della progressione a freddo nell'ambito della riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie secondo il pacchetto fiscale 2001.
Vogliate gradire, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione dalla nostra alta considerazione.
8 marzo 2004
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2004-0466
1099
Compendio La legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (RS 642.11) dispone che gli effetti della progressione a freddo sull'imposta sul reddito delle persone fisiche devono essere compensati integralmente mediante adeguamento delle tariffe e delle deduzioni quando il rincaro raggiunge il 7 per cento. Secondo il diritto vigente, il superamento della soglia del 7 per cento si produrrebbe verosimilmente alla fine del 2005, il che comporterebbe una compensazione nell'anno fiscale 2007.
Nell'ambito del pacchetto fiscale e segnatamente della riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie, che dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2005 purché venga accettata in votazione popolare , le tariffe di imposta sul reddito e le deduzioni determinanti sono state ridefinite. In questo contesto non è stata effettuata alcuna compensazione separata della progressione a freddo.
Con il presente messaggio proponiamo di adeguare, con effetto a partire dal periodo fiscale 2007, le tariffe e le deduzioni previste nell'ambito della riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie al rincaro accumulato tra il 1° gennaio 1996 e la fine del 2004, stimato nel 6,5 per cento. Le minori entrate consecutive all'adozione di questa misura sono stimate, quota dei Cantoni compresa, a circa 180 milioni di franchi per il 2008 e a circa 850 milioni di franchi dal 2009 in poi.
1100
Messaggio 1
Situazione iniziale
1.1
Adozione del pacchetto fiscale
Il 20 giugno 2003 le Camere federali hanno approvato il pacchetto fiscale 2001. La relativa legge federale che modifica atti legislativi nel settore dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie, dell'imposizione della proprietà abitativa e delle tasse di bollo (FF 2003 3896) comprende modifiche della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11), della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID, RS 642.14), della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC, RS 831.30), della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP, RS 642.21) e della legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB, RS 641.10).
1.2
Messa in vigore del pacchetto fiscale
Nel settore dell'imposizione della proprietà abitativa, le modifiche dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2008, mentre in quello dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie e in quello delle tasse di bollo l'entrata in vigore delle modifiche era inizialmente prevista già per il 1° gennaio 2004.
In vista di un probabile referendum, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento, con messaggio del 26 settembre 2003 (FF 2003 5687), un disegno di legge che prevedeva il rinvio della data di entrata in vigore al 1° gennaio 2005 (Messaggio concernente la modifica di atti legislativi nel settore dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie, dell'imposizione della proprietà abitativa e delle tasse di bollo). Con decreto del 19 dicembre 2003 (FF 2003 7141) le Camere federali hanno approvato il rinvio.
1.3
Referendum
Contro la legge federale del 20 giugno 2003 un comitato dell'Alliance verte (sostenuto dall'Associazione svizzera inquilini) ha lanciato un referendum popolare, mentre la Conferenza dei Governi cantonali ha lanciato un referendum cantonale.
Entrambi i referendum sono riusciti: la votazione popolare è prevista per il 16 maggio 2004. La suddetta legge federale del 19 dicembre 2003 sottostà anch'essa al referendum facoltativo; il termine referendario scadrà l'8 aprile 2004.
1101
2
Compensazione degli effetti della compensazione a freddo
2.1
In generale; art. 215 LIFD
Si parla di progressione a freddo quando un contribuente si vede applicare un'aliquota di imposta più elevata soltanto perché il suo reddito è aumentato a causa del rincaro. Si trova così a dover sopportare un onere fiscale medio effettivo più elevato, benché in termini reali il reddito sia rimasto invariato. L'onere fiscale voluto dal legislatore ne risulta alterato.
La Costituzione svizzera (art. 128 cpv. 3 Cost.) esige una compensazione periodica delle conseguenze della progressione a freddo. La legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) dispone, al suo articolo 215, che gli effetti della progressione a freddo sull'imposta sul reddito delle persone fisiche devono essere compensati integralmente mediante pari adeguamento delle tariffe e delle deduzioni in franchi attuate sul reddito. Il Consiglio federale è tenuto ad adeguare tariffe e deduzioni quando l'indice nazionale dei prezzi al consumo è aumentato del 7 per cento dall'ultimo adeguamento; quindi ne informa le Camere federali.
L'ultimo adeguamento in ordine di tempo è stato deciso per compensare il rincaro dell'8,5 per cento registrato tra fine dicembre 1991 e fine dicembre 1995 (ordinanza del Consiglio federale del 4 marzo 1996 concernente la compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta; RS 642.119.2). La compensazione prevista da detta ordinanza è in vigore dal periodo fiscale 1997/98 nei sistemi a tassazione biennale e dal periodo fiscale 1996 per quelli a tassazione annuale.
2.2
Situazione rispetto al pacchetto fiscale
La riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie comporta, in quanto elemento del pacchetto fiscale, considerevoli sgravi fiscali. Dall'attuale doppia tariffa si passerà a un sistema a tariffa unitaria con splitting parziale per i coniugi, mentre tutte le deduzioni ricevono un nuovo assetto. Il legislatore ha quindi ridefinito i rapporti di ripartizione dell'onere. Rispetto ad altri contribuenti, la riforma darà in particolare sollievo ai coniugi e alle economie domestiche con figli.
3
Attuazione
3.1
Norme derogatorie per le compensazioni uniche
Il Consiglio federale propone di creare un'apposita base legale per la compensazione della progressione a freddo nell'ambito del pacchetto fiscale. Essa consiste in un'estensione o in un aumento delle tariffe e delle deduzioni decise dal Parlamento nell'ambito della riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie pari al rincaro intervenuto tra il 31 dicembre 1995 e il 31 dicembre 2004. La norma legislativa è concepita come disposizione transitoria, segnatamente come nuovo articolo 215a LIFD, e questo per due ragioni: anzitutto questa normativa speciale è vincolata all'accettazione del pacchetto fiscale in votazione popolare e come tale verrebbe a cadere qualora il pacchetto fosse respinto nella votazione popolare del 16 maggio 1102
2004; secondariamente l'articolo 215a LIFD disciplina un atto di compensazione straordinario in deroga alla norma del 7 per cento. Inoltre, la disposizione dell'articolo 215a capoverso 2 precisa che la compensazione non si estende agli importi in franchi previsti per le deduzioni in materia di imposizione della proprietà abitativa ai sensi degli articoli 32 capoverso 3 e 33 capoverso 1bis; tali importi sono dunque espressamente esclusi dalla compensazione (cfr. il n. 3.4 qui sotto).
3.2
Prossima compensazione della progressione a freddo
La normativa speciale non compromette il principio della compensazione periodica della progressione a freddo, sancito dall'articolo 215 capoverso 2 LIFD (cfr. il n. 2.1); essa si limita ad «anticipare» in via eccezionale il momento del calcolo della compensazione e va perciò considerata come «ultimo adeguamento» ai sensi dell'articolo 215 capoverso 2 LIFD. La prossima compensazione degli effetti della progressione a freddo è pertanto calcolata a partire dal 31 dicembre 2004; essa sarà poi essere effettuata quando il rincaro avrà raggiunto il 7 per cento a partire dalla suddetta data.
3.3
Ordinanza del Consiglio federale
Secondo il disegno di legge allegato al presente messaggio, i parametri determinanti per la compensazione degli effetti della progressione a freddo sono definiti dal Consiglio federale per via di ordinanza. Per il Consiglio federale è importante che detti parametri siano noti prima della votazione popolare del 16 maggio. Per questa ragione, contrariamente alle sue abitudini, acclude al presente messaggio anche il disegno di ordinanza e dichiara che emanerà l'ordinanza senza alcuna modifica in caso di accettazione del pacchetto fiscale in votazione popolare e di approvazione del presente disegno di legge da parte del Parlamento.
3.4
Disposizioni in materia di imposizione della proprietà abitativa
Il pacchetto fiscale introduce un cambiamento di sistema nel settore della proprietà abitativa e con esso anche un nuovo sistema di deduzioni con importi in franchi. Si tratta della franchigia di 4 '000 franchi prevista per la manutenzione di immobili (art. 33 LIFD) e della deduzione per interessi passivi concessa ai nuovi proprietari (art. 33 cpv. 1bis LIFD). Il presente progetto di riforma non concerne questi importi in franchi, che rimangono invariati (art. 215a cpv. 2 LIFD); la data di riferimento per la futura compensazioni di tali deduzioni è il 31 dicembre 2004 (art. 215a cpv. 3 LIFD).
Questa particolarità si giustifica per le seguenti ragioni: nel contesto dell'imposizione della proprietà abitativa si assiste a un cambiamento radicale di sistema; inoltre, l'adeguamento dovrebbe estendersi anche alla legge sull'armonizzazione delle imposte. Per giunta, una compensazione avrebbe conseguenze positive e negative per i contribuenti. Benché il cambiamento di sistema entri in vigore soltanto nel
1103
periodo fiscale 2008, il 31 dicembre 2004 funge da data di riferimento anche per la futura compensazione degli effetti della progressione a freddo.
4
Conseguenze
4.1
Per i singoli contribuenti
Il progetto di riforma non modifica i rapporti di ripartizione dell'onere definiti nel pacchetto fiscale.
Con una compensazione del 6,5 per cento degli effetti della progressione a freddo nel periodo fiscale 2007, gli sgravi sono paragonabili a quelli che risulterebbero da una compensazione in virtù del diritto vigente (verosimilmente del 7,6 %), in applicazione dell'articolo 215 LIFD. Con poche eccezioni (determinate categorie di coppie di concubini), tutti i contribuenti beneficerebbero di sgravi a partire dal periodo fiscale 2007.
4.2
Conseguenze finanziarie per la Confederazione
La stima delle minori entrate si basa sul gettito previsto dell'imposta federale diretta dovuta dalle persone fisiche per il periodo fiscale 2007 dopo l'accettazione del pacchetto fiscale. Attualmente, il gettito è preventivato a circa 7,2 miliardi di franchi. Secondo le stime, la compensazione degli effetti della progressione a freddo ridurrebbe il gettito di 625 milioni di franchi. Questo importo tiene già conto delle quote dei Cantoni.
A causa del divario temporale tra il periodo fiscale e l'esigibilità del debito d'imposta, la diminuzione del gettito del periodo fiscale 2007 si ripercuoterebbe soltanto in una fase successiva sui conti di Stato e non peserebbe sull'attuale legislatura.
Secondo il piano finanziario, le entrate lorde della Confederazione diminuiranno nel 2008 di circa 180 milioni, e di circa 850 milioni circa negli anni successivi. Dette minori entrate costituiscono valori lordi, dai quali andranno ancora dedotte le quote dei Cantoni (30 %).
La compensazione della progressione a freddo nel periodo fiscale 2007 consente di evitare un ulteriore aggravio della fase oltremodo delicata di risanamento delle finanze in atto nell'attuale legislatura. Anche in questo caso si dovranno comunque adottare importanti misure di sgravio, se si vuole evitare un ulteriore aumento del debito pubblico. Si tratterà di non sottovalutare i tempi di adeguamento e di reazione.
4.3
Conseguenze finanziarie per i Cantoni
Le quote dei Cantoni all'imposta federale diretta (attualmente 30 %, di cui 17 % quote dei Cantoni e 13 % quota di perequazione finanziaria) sono toccate da queste minori entrate. Le imposte cantonali e comunali non ne sono invece toccate direttamente.
1104
5
Costituzionalità
La modifica di legge proposta in questa sede è conforme alla base costituzionale di cui all'articolo 128 capoverso 3 Cost.
6
Entrata in vigore
La modifica proposta entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza inutilizzata del termine di referendum, purché la legge federale del 20 giugno 2003 che modifica atti legislativi nel settore dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie, dell'imposizione della proprietà abitativa e delle tasse di bollo sia accettata nella votazione popolare del 16 maggio 2004.
In caso di domanda di referendum, l'entrata in vigore ne sarà determinata dal Consiglio federale.
La compensazione della progressione a freddo diventerà effettiva a partire dal periodo fiscale 2007.
1105
1106
Confronto dell'onere fiscale per il periodo fiscale 2007
Allegato 1
314 553 808 3'056 7'990 19'677 31'377 43'064
80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 400'000 500'000
89 177
0
50'000
70'000
0
40'000
60'000
0
in fr.
in fr.
30'000
Importo di imposta in fr.
0
0
0
0
0
0
40'317
28'630
16'930
6'281
2'307
223
85
Importo di imposta in fr.
-2'747
-2'747
-2'747
-1'709
-749
-585
-468
-314
-177
-89
0
0
0
Differenza di onere in %
0.00
0.00
0.00
-6.38
-8.75
-13.96
-21.39
-24.51
-72.40
-84.63
-100.00
-100.00
-100.00
con estensione del 6,5 %
Reddito lordo
Riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie
Diritto vigente esteso del 7,6%
Famiglia monoparentale
Contribuenti con due figli
1107
Confronto dell'onere fiscale per il periodo fiscale 2007
73 161 282 505 760 2'944 7'782 19'469 31'169 42'856
80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 400'000 500'000
0
50'000
70'000
0
60'000
0
40'000
in fr.
in fr.
30'000
Importo di imposta in fr.
0
0
0
0
0
35'136
23'705
12'983
4'556
1'834
312
184
83
Importo di imposta in fr.
-7'720
-7'464
-6'486
-3'226
-1'110
-448
-321
-199
-161
-73
0
0
0
Differenza di onere in %
0.00
0.00
0.00
-18.01
-23.95
-33.31
-41.45
-37.70
-58.95
-63.56
-70.57
-100.00
-100.00
con estensione del 6,5 %
esteso del 7,6%
Reddito lordo
Riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie
Diritto vigente
Coniugi, un reddito
Contribuenti con due figli
1108
Confronto dell'onere fiscale per il periodo fiscale 2007
553 808 3'056 7'990 19'677 31'377 43'064
90'000
150'000
200'000
300'000
400'000
500'000
314
80'000
100'000
89 177
0
50'000
70'000
0
60'000
0
40'000
in fr.
in fr.
30'000
Importo di imposta in fr.
0
0
0
44'555
32'868
21'168
9'808
4'774
1'360
925
564
283
107
Importo di imposta in fr.
1'491
1'491
1'491
1'818
1'718
552
372
250
106
18
0
0
0
Differenza di onere in %
con estensione del 6,5 %
esteso del 7,6%
Reddito lordo
Riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie
Diritto vigente
Concubini, un reddito
Contribuenti con due figli
3.46
4.75
7.58
22.75
56.22
68.32
67.27
79.62
59.89
20.22
0.00
0.00
0.00
1109
Confronto dell'onere fiscale per il periodo fiscale 2007
Contribuenti con due figli
6'417 17'961 29'505 41'127
200'000
300'000
400'000
500'000
499 2'345
272
90'000
150'000
154
80'000
100'000
0 66
0
50'000
70'000
0
40'000
60'000
0
30'000
in fr.
in fr.
in fr.
0
0
0
0
0
0
0
32'439
21'222
10'897
3'328
1'118
90
Importo di imposta in fr.
-8'688
-8'283
-7'064
-3'089
-1'227
-409
-272
-154
-66
0
0
0
0
Differenza di onere in %
0.00
0.00
0.00
0.00
-21.12
-28.07
-39.33
-48.14
-52.32
-81.96
-100.00
-100.00
-100.00
con estensione del 6,5 %
Importo di imposta
esteso del 7,6%
Reddito lordo
Riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie
Diritto vigente
Coniugi, due redditi
Ripartizione dei redditi 70 / 30
1110
Confronto dell'onere fiscale per il periodo fiscale 2007
Contribuenti con due figli
248 1'151 2'940 10'613 20'566 31'086
100'000 150'000 200'000 300'000 400'000 500'000
0
70'000 84
0
60'000
166
0
50'000
90'000
0
40'000
80'000
0
30'000
in fr.
in fr.
in fr.
0
0
0
0
0
0
0
32'053
21'137
11'241
3'396
1'073
78
Importo di imposta in fr.
967
571
628
456
-78
-170
-166
-84
0
0
0
0
0
Differenza di onere in %
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.11
2.78
5.91
15.51
-6.80
-68.53
-100.00
-100.00
con estensione del 6,5 %
Importo di imposta
Reddito lordo
Riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie
Diritto vigente esteso del 7,6%
Concubini, due redditi
Ripartizione dei redditi 70 / 30
1111
Confronto dell'onere fiscale per il periodo fiscale 2007
Contribuenti con due figli
17'740 29'427 41'127
300'000
400'000
500'000
272
90'000
6'378
154
80'000
200'000
66
70'000
499
0
60'000
2'393
0
50'000
150'000
0
40'000
100'000
0
30'000
in fr.
in fr.
in fr.
0
0
0
0
0
0
0
32'439
21'150
10'725
3'314
1'148
90
Importo di imposta in fr.
-8'688
-8'277
-7'015
-3'064
-1'245
-409
-272
-154
-66
0
0
0
0
Differenza di onere in %
0.00
0.00
0.00
0.00
-21.12
-28.13
-39.54
-48.04
-52.03
-81.96
-100.00
-100.00
-100.00
con estensione del 6,5 %
Importo di imposta
esteso del 7,6%
Reddito lordo
Riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie
Diritto vigente
Coniugi, due redditi
Ripartizione dei redditi 50 / 50
1112
Confronto dell'onere fiscale per il periodo fiscale 2007
Contribuenti con due figli
0 0 37 71 105 141 179 243 1'088 2'822 8'615 18'635 30'425
40'000
50'000
60'000
70'000
80'000
90'000
100'000
150'000
200'000
300'000
400'000
500'000
in fr.
30'000
Importo di imposta
in fr.
in fr.
0
0
0
31'544
20'369
10'385
3'432
1'422
385
253
158
92
42
Importo di imposta in fr.
1'119
1'734
1'770
610
334
142
74
17
-13
-29
-37
0
0
Differenza di onere in %
0.00
0.00
3.68
9.31
20.55
21.60
30.72
58.66
41.10
12.38
-12.13
-40.72
-100.00
con estensione del 6,5 %
esteso del 7,6%
Reddito lordo
Riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie
Diritto vigente
Concubini, due redditi
Ripartizione dei redditi 50 / 50
1113
Confronto dell'onere fiscale per il periodo fiscale 2007
22'525 34'392 46'272
400'000 500'000
2'014
300'000
1'453
90'000 100'000 5'570
983
80'000
10'645
727
70'000
200'000
1'408
475
60'000
150'000
960
243
50'000
0
45'777
34'077
22'390
10'924
5'714
1'929
592
298
115
0
71 141
in fr.
40'000
in fr.
in fr.
Importo di imposta
30'000
Importo di imposta in fr.
-495
-315
-135
279
144
-85
-45
-23
-135
-177
-128
-141
-71
Differenza di onere in %
-1.07
-0.92
-0.60
2.62
2.59
-4.24
-3.12
-2.29
-18.58
-37.26
-52.61
-100.00
-100.00
con estensione del 6,5 %
esteso del 7,6%
Reddito lordo
Riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie
Diritto vigente
Persona sola
Contribuenti senza figli
1114
Confronto dell'onere fiscale per il periodo fiscale 2007
4'002 9'550 21'237 32'937 44'624
150'000 200'000 300'000 400'000 500'000
624
940 1'280
90'000 100'000
370
655
80'000
110
37'862
26'334
15'365
6'205
2'964
881
241
209 397
0
0
0
70'000
50'000
in fr.
Importo di imposta
60'000
33 121
40'000
0
in fr.
in fr.
30'000
Importo di imposta in fr.
-6'762
-6'603
-5'872
-3'345
-1'038
-399
-316
-285
-156
-99
-121
-33
0
Differenza di onere in %
0.00
-15.15
-20.05
-27.65
-35.03
-25.94
-31.17
-33.62
-43.51
-39.29
-47.37
-100.00
-100.00
con estensione del 6,5 %
esteso del 7,6%
Reddito lordo
Riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie
Diritto vigente
Coniugi, un reddito
Contribuenti senza figli
1115
Confronto dell'onere fiscale per il periodo fiscale 2007
141 243 475 727 983 1'453 2'014 5'559 10'645 22'512 34'392 46'259
40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 400'000 500'000
71
in fr.
in fr.
30'000
Importo di imposta
in fr.
47'285
35'598
23'898
12'357
6'985
2'784
2'153
1'594
1'115
708
385
158
42
Importo di imposta
in fr.
1'026
1'206
1'386
1'712
1'426
770
700
612
388
233
142
17
-29
Differenza di onere
in %
con estensione del 6,5 %
esteso del 7,6%
Reddito lordo
Riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie
Diritto vigente
Concubini, un reddito
Contribuenti senza figli
2.22
3.51
6.16
16.08
25.66
38.20
48.14
62.24
53.35
49.05
58.66
12.38
-40.72
1116
Confronto dell'onere fiscale per il periodo fiscale 2007
Contribuenti senza figli
3'252
150'000
42'908
932
100'000
500'000
640
90'000
31'286
376
80'000
400'000
202
70'000
8'185
114
60'000
19'742
26
50'000
300'000
0
40'000
200'000
0
in fr.
in fr.
30'000
Importo di imposta in fr.
0
0
0
37'133
25'700
14'917
5'976
2'870
847
584
346
213
96
Importo di imposta in fr.
-5'775
-5'586
-4'825
-2'209
-382
-85
-56
-30
11
-18
-26
0
0
Differenza di onere in %
con estensione del 6,5 %
esteso del 7,6%
Reddito lordo
Riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie
Diritto vigente
Coniugi, due redditi
Ripartizione dei redditi 70 / 30
-13.46
-17.85
-24.44
-26.99
-11.75
-9.12
-8.75
-7.98
5.45
-15.79
-100.00
0.00
0.00
1117
Confronto dell'onere fiscale per il periodo fiscale 2007
Contribuenti senza figli
0 57 105 156 219 413 596 798 2'478 5'244 13'286 23'387 34'035
40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 400'000 500'000
in fr.
in fr.
30'000
Importo di imposta in fr.
0
36'757
25'839
15'635
6'714
3'381
1'157
816
568
358
185
92
29
Importo di imposta in fr.
2'722
2'452
2'349
1'470
904
359
220
155
139
29
-13
-28
0
Differenza di onere in %
con estensione del 6,5 %
esteso del 7,6%
Reddito lordo
Riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie
Diritto vigente
Concubini, due redditi
Ripartizione dei redditi 70 / 30
0.00
8.00
10.49
17.68
28.04
36.47
45.00
36.84
37.65
63.54
18.25
-12.13
-49.12
1118
Confronto dell'onere fiscale per il periodo fiscale 2007
0 0 26 114 202 376 640 932 3'304 8'146 19'521 31'208 42'908
40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 400'000 500'000
in fr.
in fr.
30'000
Importo di imposta in fr.
0
0
0
37'133
25'625
14'722
5'948
2'906
847
584
346
213
96
Importo di imposta in fr.
-5'775
-5'583
-4'799
-2'198
-398
-85
-56
-30
11
-18
-26
0
0
Differenza di onere in %
0.00
0.00
-13.46
-17.89
-24.58
-26.98
-12.05
-9.12
-8.75
-7.98
5.45
-15.79
-100.00
con estensione del 6,5 %
esteso del 7,6%
Reddito lordo
Riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie
Diritto vigente
Coniugi, due redditi
Ripartizione dei redditi 50 / 50
Contribuenti senza figli
1119
Confronto dell'onere fiscale per il periodo fiscale 2007
11'139 21'290 33'170
300'000 400'000 500'000
485
100'000 1'716
359
90'000
4'029
281
80'000
200'000
209
70'000
150'000
74 142
60'000
0
40'000 50'000
0
in fr.
in fr.
30'000
Importo di imposta in fr.
0
0
0
36'123
24'715
13'992
5'568
2'684
770
506
317
185
84
Importo di imposta in fr.
2'953
3'425
2'853
1'539
968
285
147
36
-24
-58
-74
0
0
Differenza di onere in %
0.00
0.00
8.90
16.09
25.61
38.20
56.45
58.66
41.10
12.73
-11.65
-40.72
-100.00
con estensione del 6,5 %
esteso del 7,6%
Reddito lordo
Riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie
Diritto vigente
Concubini, due redditi
Ripartizione dei redditi 50 / 50
Contribuenti senza figli
1120
Tariffa secondo il pacchetto fiscale (dal periodo fiscale 2007), con compensazione del 6,5 %
Allegato 2 Reddito
12'800 12'700 8'200 29'300
successivi ..... sino a successivi ..... sino a successivi ..... sino a successivi ..... sino a
135'200
127'000
114'300
101'500
11.50
13.00
32'300 25.00
18'600
(art. 9 cpv. 1), occorre dividere il reddito imponibile per 1,9
- per i contribuenti tassati congiuntamente Importo minimo di imposta in fr.
11.50
11.00
10.00
9.00
8.00
Importo
-
fr.
76'210.25
16'007.25
11'619.75
8'103.75
7'160.75
5'763.75
4'483.75
3'439.75
2'495.75
1'851.75
1'299.75
839.75
471.75
195.75
57.75
di imposta
Per calcolare l'aliquota determinante dei contribuenti con imposizione congiunta
662'800 e oltre
- per le persone sole
Reddito imponibile in fr.
Inizio dell'assoggettamento
tassati congiuntamente
Splitting parziale per contribuenti
11'600
successivi ..... sino a
89'900
7.00
6.00
12.50
11'800
successivi ..... sino a
78'100
68'900
662'700
9'200
successivi ..... sino a
5.00
199'600
9'200
successivi ..... sino a
59'700
4.00
3.00
35'100
9'200
successivi ..... sino a
50'500
41'300
0.75 1.50
463'100
9'200
successivi ..... sino a
% 0.00
12.00
9'200
successivi ..... sino a
32'100
22'900
fr.
Aliquota
164'500
7'700 9'200
successivi ..... sino a
15'200
fr.
imponibile
successivi ..... sino a
primi
T ariffa del pacchetto fiscale (dal periodo fiscale 2007) con compensazione della progressione a freddo del 6,5%
3'100 1'500 700 7'000 5'600 -
3'300 1'700 700 7'600 6'100 -
1121
0* 0* 0* 9'300 7'000 1'400 11'000 5'500
(fr.)
delle camere
(fr.)
Decisione
Periodo fiscale 2007
(fr.)
0* 0* 0* 9'900 7'500 1'500 11'700 5'900
Periodo fiscale 2007
Dopo compens. 7,6%
Pacchetto fiscale
Dopo compens. 7,6%
0* = Sostituzione con la deduzione per premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie
Deduzione per premi di assicurazione (mass.)
- coppie coniugate - persone sole - deduzione supplementare per figlio Deduzione per doppia attività (mass.)
Deduzione per figlio Deduzione per spese di custodia (mass.)
Deduzione generale Deduzione per economia domestica (persone sole) Deduzione per famiglia monoparentale (mass.)
(fr.)
Oggi
Diritto vigente
Pacchetto fiscale: deduzioni dall'imposta federale diretta (anno fiscale 2007)
Allegato 3
1122