04.017 Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; compensazione della progressione a freddo nell'ambito della riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie secondo il pacchetto fiscale) dell'8 marzo 2004

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica della legge federale sull'imposta federale diretta per la compensazione della progressione a freddo nell'ambito della riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie secondo il pacchetto fiscale 2001.

Vogliate gradire, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione dalla nostra alta considerazione.

8 marzo 2004

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2004-0466

1099

Compendio La legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (RS 642.11) dispone che gli effetti della progressione a freddo sull'imposta sul reddito delle persone fisiche devono essere compensati integralmente mediante adeguamento delle tariffe e delle deduzioni quando il rincaro raggiunge il 7 per cento. Secondo il diritto vigente, il superamento della soglia del 7 per cento si produrrebbe verosimilmente alla fine del 2005, il che comporterebbe una compensazione nell'anno fiscale 2007.

Nell'ambito del pacchetto fiscale e segnatamente della riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie, che dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2005 ­ purché venga accettata in votazione popolare ­, le tariffe di imposta sul reddito e le deduzioni determinanti sono state ridefinite. In questo contesto non è stata effettuata alcuna compensazione separata della progressione a freddo.

Con il presente messaggio proponiamo di adeguare, con effetto a partire dal periodo fiscale 2007, le tariffe e le deduzioni previste nell'ambito della riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie al rincaro accumulato tra il 1° gennaio 1996 e la fine del 2004, stimato nel 6,5 per cento. Le minori entrate consecutive all'adozione di questa misura sono stimate, quota dei Cantoni compresa, a circa 180 milioni di franchi per il 2008 e a circa 850 milioni di franchi dal 2009 in poi.

1100

Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Adozione del pacchetto fiscale

Il 20 giugno 2003 le Camere federali hanno approvato il pacchetto fiscale 2001. La relativa legge federale che modifica atti legislativi nel settore dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie, dell'imposizione della proprietà abitativa e delle tasse di bollo (FF 2003 3896) comprende modifiche della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11), della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID, RS 642.14), della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC, RS 831.30), della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP, RS 642.21) e della legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB, RS 641.10).

1.2

Messa in vigore del pacchetto fiscale

Nel settore dell'imposizione della proprietà abitativa, le modifiche dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2008, mentre in quello dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie e in quello delle tasse di bollo l'entrata in vigore delle modifiche era inizialmente prevista già per il 1° gennaio 2004.

In vista di un probabile referendum, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento, con messaggio del 26 settembre 2003 (FF 2003 5687), un disegno di legge che prevedeva il rinvio della data di entrata in vigore al 1° gennaio 2005 (Messaggio concernente la modifica di atti legislativi nel settore dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie, dell'imposizione della proprietà abitativa e delle tasse di bollo). Con decreto del 19 dicembre 2003 (FF 2003 7141) le Camere federali hanno approvato il rinvio.

1.3

Referendum

Contro la legge federale del 20 giugno 2003 un comitato dell'Alliance verte (sostenuto dall'Associazione svizzera inquilini) ha lanciato un referendum popolare, mentre la Conferenza dei Governi cantonali ha lanciato un referendum cantonale.

Entrambi i referendum sono riusciti: la votazione popolare è prevista per il 16 maggio 2004. La suddetta legge federale del 19 dicembre 2003 sottostà anch'essa al referendum facoltativo; il termine referendario scadrà l'8 aprile 2004.

1101

2

Compensazione degli effetti della compensazione a freddo

2.1

In generale; art. 215 LIFD

Si parla di progressione a freddo quando un contribuente si vede applicare un'aliquota di imposta più elevata soltanto perché il suo reddito è aumentato a causa del rincaro. Si trova così a dover sopportare un onere fiscale medio effettivo più elevato, benché in termini reali il reddito sia rimasto invariato. L'onere fiscale voluto dal legislatore ne risulta alterato.

La Costituzione svizzera (art. 128 cpv. 3 Cost.) esige una compensazione periodica delle conseguenze della progressione a freddo. La legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) dispone, al suo articolo 215, che gli effetti della progressione a freddo sull'imposta sul reddito delle persone fisiche devono essere compensati integralmente mediante pari adeguamento delle tariffe e delle deduzioni in franchi attuate sul reddito. Il Consiglio federale è tenuto ad adeguare tariffe e deduzioni quando l'indice nazionale dei prezzi al consumo è aumentato del 7 per cento dall'ultimo adeguamento; quindi ne informa le Camere federali.

L'ultimo adeguamento in ordine di tempo è stato deciso per compensare il rincaro dell'8,5 per cento registrato tra fine dicembre 1991 e fine dicembre 1995 (ordinanza del Consiglio federale del 4 marzo 1996 concernente la compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta; RS 642.119.2). La compensazione prevista da detta ordinanza è in vigore dal periodo fiscale 1997/98 nei sistemi a tassazione biennale e dal periodo fiscale 1996 per quelli a tassazione annuale.

2.2

Situazione rispetto al pacchetto fiscale

La riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie comporta, in quanto elemento del pacchetto fiscale, considerevoli sgravi fiscali. Dall'attuale doppia tariffa si passerà a un sistema a tariffa unitaria con splitting parziale per i coniugi, mentre tutte le deduzioni ricevono un nuovo assetto. Il legislatore ha quindi ridefinito i rapporti di ripartizione dell'onere. Rispetto ad altri contribuenti, la riforma darà in particolare sollievo ai coniugi e alle economie domestiche con figli.

3

Attuazione

3.1

Norme derogatorie per le compensazioni uniche

Il Consiglio federale propone di creare un'apposita base legale per la compensazione della progressione a freddo nell'ambito del pacchetto fiscale. Essa consiste in un'estensione o in un aumento delle tariffe e delle deduzioni decise dal Parlamento nell'ambito della riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie pari al rincaro intervenuto tra il 31 dicembre 1995 e il 31 dicembre 2004. La norma legislativa è concepita come disposizione transitoria, segnatamente come nuovo articolo 215a LIFD, e questo per due ragioni: anzitutto questa normativa speciale è vincolata all'accettazione del pacchetto fiscale in votazione popolare e come tale verrebbe a cadere qualora il pacchetto fosse respinto nella votazione popolare del 16 maggio 1102

2004; secondariamente l'articolo 215a LIFD disciplina un atto di compensazione straordinario in deroga alla norma del 7 per cento. Inoltre, la disposizione dell'articolo 215a capoverso 2 precisa che la compensazione non si estende agli importi in franchi previsti per le deduzioni in materia di imposizione della proprietà abitativa ai sensi degli articoli 32 capoverso 3 e 33 capoverso 1bis; tali importi sono dunque espressamente esclusi dalla compensazione (cfr. il n. 3.4 qui sotto).

3.2

Prossima compensazione della progressione a freddo

La normativa speciale non compromette il principio della compensazione periodica della progressione a freddo, sancito dall'articolo 215 capoverso 2 LIFD (cfr. il n. 2.1); essa si limita ad «anticipare» in via eccezionale il momento del calcolo della compensazione e va perciò considerata come «ultimo adeguamento» ai sensi dell'articolo 215 capoverso 2 LIFD. La prossima compensazione degli effetti della progressione a freddo è pertanto calcolata a partire dal 31 dicembre 2004; essa sarà poi essere effettuata quando il rincaro avrà raggiunto il 7 per cento a partire dalla suddetta data.

3.3

Ordinanza del Consiglio federale

Secondo il disegno di legge allegato al presente messaggio, i parametri determinanti per la compensazione degli effetti della progressione a freddo sono definiti dal Consiglio federale per via di ordinanza. Per il Consiglio federale è importante che detti parametri siano noti prima della votazione popolare del 16 maggio. Per questa ragione, contrariamente alle sue abitudini, acclude al presente messaggio anche il disegno di ordinanza e dichiara che emanerà l'ordinanza senza alcuna modifica in caso di accettazione del pacchetto fiscale in votazione popolare e di approvazione del presente disegno di legge da parte del Parlamento.

3.4

Disposizioni in materia di imposizione della proprietà abitativa

Il pacchetto fiscale introduce un cambiamento di sistema nel settore della proprietà abitativa e con esso anche un nuovo sistema di deduzioni con importi in franchi. Si tratta della franchigia di 4 '000 franchi prevista per la manutenzione di immobili (art. 33 LIFD) e della deduzione per interessi passivi concessa ai nuovi proprietari (art. 33 cpv. 1bis LIFD). Il presente progetto di riforma non concerne questi importi in franchi, che rimangono invariati (art. 215a cpv. 2 LIFD); la data di riferimento per la futura compensazioni di tali deduzioni è il 31 dicembre 2004 (art. 215a cpv. 3 LIFD).

Questa particolarità si giustifica per le seguenti ragioni: nel contesto dell'imposizione della proprietà abitativa si assiste a un cambiamento radicale di sistema; inoltre, l'adeguamento dovrebbe estendersi anche alla legge sull'armonizzazione delle imposte. Per giunta, una compensazione avrebbe conseguenze positive e negative per i contribuenti. Benché il cambiamento di sistema entri in vigore soltanto nel

1103

periodo fiscale 2008, il 31 dicembre 2004 funge da data di riferimento anche per la futura compensazione degli effetti della progressione a freddo.

4

Conseguenze

4.1

Per i singoli contribuenti

Il progetto di riforma non modifica i rapporti di ripartizione dell'onere definiti nel pacchetto fiscale.

Con una compensazione del 6,5 per cento degli effetti della progressione a freddo nel periodo fiscale 2007, gli sgravi sono paragonabili a quelli che risulterebbero da una compensazione in virtù del diritto vigente (verosimilmente del 7,6 %), in applicazione dell'articolo 215 LIFD. Con poche eccezioni (determinate categorie di coppie di concubini), tutti i contribuenti beneficerebbero di sgravi a partire dal periodo fiscale 2007.

4.2

Conseguenze finanziarie per la Confederazione

La stima delle minori entrate si basa sul gettito previsto dell'imposta federale diretta dovuta dalle persone fisiche per il periodo fiscale 2007 dopo l'accettazione del pacchetto fiscale. Attualmente, il gettito è preventivato a circa 7,2 miliardi di franchi. Secondo le stime, la compensazione degli effetti della progressione a freddo ridurrebbe il gettito di 625 milioni di franchi. Questo importo tiene già conto delle quote dei Cantoni.

A causa del divario temporale tra il periodo fiscale e l'esigibilità del debito d'imposta, la diminuzione del gettito del periodo fiscale 2007 si ripercuoterebbe soltanto in una fase successiva sui conti di Stato e non peserebbe sull'attuale legislatura.

Secondo il piano finanziario, le entrate lorde della Confederazione diminuiranno nel 2008 di circa 180 milioni, e di circa 850 milioni circa negli anni successivi. Dette minori entrate costituiscono valori lordi, dai quali andranno ancora dedotte le quote dei Cantoni (30 %).

La compensazione della progressione a freddo nel periodo fiscale 2007 consente di evitare un ulteriore aggravio della fase oltremodo delicata di risanamento delle finanze in atto nell'attuale legislatura. Anche in questo caso si dovranno comunque adottare importanti misure di sgravio, se si vuole evitare un ulteriore aumento del debito pubblico. Si tratterà di non sottovalutare i tempi di adeguamento e di reazione.

4.3

Conseguenze finanziarie per i Cantoni

Le quote dei Cantoni all'imposta federale diretta (attualmente 30 %, di cui 17 % quote dei Cantoni e 13 % quota di perequazione finanziaria) sono toccate da queste minori entrate. Le imposte cantonali e comunali non ne sono invece toccate direttamente.

1104

5

Costituzionalità

La modifica di legge proposta in questa sede è conforme alla base costituzionale di cui all'articolo 128 capoverso 3 Cost.

6

Entrata in vigore

La modifica proposta entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza inutilizzata del termine di referendum, purché la legge federale del 20 giugno 2003 che modifica atti legislativi nel settore dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie, dell'imposizione della proprietà abitativa e delle tasse di bollo sia accettata nella votazione popolare del 16 maggio 2004.

In caso di domanda di referendum, l'entrata in vigore ne sarà determinata dal Consiglio federale.

La compensazione della progressione a freddo diventerà effettiva a partire dal periodo fiscale 2007.

1105

1106

Confronto dell'onere fiscale per il periodo fiscale 2007

Allegato 1

314 553 808 3'056 7'990 19'677 31'377 43'064

80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 400'000 500'000

89 177

0

50'000

70'000

0

40'000

60'000

0

in fr.

in fr.

30'000

Importo di imposta in fr.

0

0

0

0

0

0

40'317

28'630

16'930

6'281

2'307

223

85

Importo di imposta in fr.

-2'747

-2'747

-2'747

-1'709

-749

-585

-468

-314

-177

-89

0

0

0

Differenza di onere in %

0.00

0.00

0.00

-6.38

-8.75

-13.96

-21.39

-24.51

-72.40

-84.63

-100.00

-100.00

-100.00

con estensione del 6,5 %

Reddito lordo

Riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie

Diritto vigente esteso del 7,6%

Famiglia monoparentale

Contribuenti con due figli

1107

Confronto dell'onere fiscale per il periodo fiscale 2007

73 161 282 505 760 2'944 7'782 19'469 31'169 42'856

80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 400'000 500'000

0

50'000

70'000

0

60'000

0

40'000

in fr.

in fr.

30'000

Importo di imposta in fr.

0

0

0

0

0

35'136

23'705

12'983

4'556

1'834

312

184

83

Importo di imposta in fr.

-7'720

-7'464

-6'486

-3'226

-1'110

-448

-321

-199

-161

-73

0

0

0

Differenza di onere in %

0.00

0.00

0.00

-18.01

-23.95

-33.31

-41.45

-37.70

-58.95

-63.56

-70.57

-100.00

-100.00

con estensione del 6,5 %

esteso del 7,6%

Reddito lordo

Riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie

Diritto vigente

Coniugi, un reddito

Contribuenti con due figli

1108

Confronto dell'onere fiscale per il periodo fiscale 2007

553 808 3'056 7'990 19'677 31'377 43'064

90'000

150'000

200'000

300'000

400'000

500'000

314

80'000

100'000

89 177

0

50'000

70'000

0

60'000

0

40'000

in fr.

in fr.

30'000

Importo di imposta in fr.

0

0

0

44'555

32'868

21'168

9'808

4'774

1'360

925

564

283

107

Importo di imposta in fr.

1'491

1'491

1'491

1'818

1'718

552

372

250

106

18

0

0

0

Differenza di onere in %

con estensione del 6,5 %

esteso del 7,6%

Reddito lordo

Riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie

Diritto vigente

Concubini, un reddito

Contribuenti con due figli

3.46

4.75

7.58

22.75

56.22

68.32

67.27

79.62

59.89

20.22

0.00

0.00

0.00

1109

Confronto dell'onere fiscale per il periodo fiscale 2007

Contribuenti con due figli

6'417 17'961 29'505 41'127

200'000

300'000

400'000

500'000

499 2'345

272

90'000

150'000

154

80'000

100'000

0 66

0

50'000

70'000

0

40'000

60'000

0

30'000

in fr.

in fr.

in fr.

0

0

0

0

0

0

0

32'439

21'222

10'897

3'328

1'118

90

Importo di imposta in fr.

-8'688

-8'283

-7'064

-3'089

-1'227

-409

-272

-154

-66

0

0

0

0

Differenza di onere in %

0.00

0.00

0.00

0.00

-21.12

-28.07

-39.33

-48.14

-52.32

-81.96

-100.00

-100.00

-100.00

con estensione del 6,5 %

Importo di imposta

esteso del 7,6%

Reddito lordo

Riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie

Diritto vigente

Coniugi, due redditi

Ripartizione dei redditi 70 / 30

1110

Confronto dell'onere fiscale per il periodo fiscale 2007

Contribuenti con due figli

248 1'151 2'940 10'613 20'566 31'086

100'000 150'000 200'000 300'000 400'000 500'000

0

70'000 84

0

60'000

166

0

50'000

90'000

0

40'000

80'000

0

30'000

in fr.

in fr.

in fr.

0

0

0

0

0

0

0

32'053

21'137

11'241

3'396

1'073

78

Importo di imposta in fr.

967

571

628

456

-78

-170

-166

-84

0

0

0

0

0

Differenza di onere in %

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.11

2.78

5.91

15.51

-6.80

-68.53

-100.00

-100.00

con estensione del 6,5 %

Importo di imposta

Reddito lordo

Riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie

Diritto vigente esteso del 7,6%

Concubini, due redditi

Ripartizione dei redditi 70 / 30

1111

Confronto dell'onere fiscale per il periodo fiscale 2007

Contribuenti con due figli

17'740 29'427 41'127

300'000

400'000

500'000

272

90'000

6'378

154

80'000

200'000

66

70'000

499

0

60'000

2'393

0

50'000

150'000

0

40'000

100'000

0

30'000

in fr.

in fr.

in fr.

0

0

0

0

0

0

0

32'439

21'150

10'725

3'314

1'148

90

Importo di imposta in fr.

-8'688

-8'277

-7'015

-3'064

-1'245

-409

-272

-154

-66

0

0

0

0

Differenza di onere in %

0.00

0.00

0.00

0.00

-21.12

-28.13

-39.54

-48.04

-52.03

-81.96

-100.00

-100.00

-100.00

con estensione del 6,5 %

Importo di imposta

esteso del 7,6%

Reddito lordo

Riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie

Diritto vigente

Coniugi, due redditi

Ripartizione dei redditi 50 / 50

1112

Confronto dell'onere fiscale per il periodo fiscale 2007

Contribuenti con due figli

0 0 37 71 105 141 179 243 1'088 2'822 8'615 18'635 30'425

40'000

50'000

60'000

70'000

80'000

90'000

100'000

150'000

200'000

300'000

400'000

500'000

in fr.

30'000

Importo di imposta

in fr.

in fr.

0

0

0

31'544

20'369

10'385

3'432

1'422

385

253

158

92

42

Importo di imposta in fr.

1'119

1'734

1'770

610

334

142

74

17

-13

-29

-37

0

0

Differenza di onere in %

0.00

0.00

3.68

9.31

20.55

21.60

30.72

58.66

41.10

12.38

-12.13

-40.72

-100.00

con estensione del 6,5 %

esteso del 7,6%

Reddito lordo

Riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie

Diritto vigente

Concubini, due redditi

Ripartizione dei redditi 50 / 50

1113

Confronto dell'onere fiscale per il periodo fiscale 2007

22'525 34'392 46'272

400'000 500'000

2'014

300'000

1'453

90'000 100'000 5'570

983

80'000

10'645

727

70'000

200'000

1'408

475

60'000

150'000

960

243

50'000

0

45'777

34'077

22'390

10'924

5'714

1'929

592

298

115

0

71 141

in fr.

40'000

in fr.

in fr.

Importo di imposta

30'000

Importo di imposta in fr.

-495

-315

-135

279

144

-85

-45

-23

-135

-177

-128

-141

-71

Differenza di onere in %

-1.07

-0.92

-0.60

2.62

2.59

-4.24

-3.12

-2.29

-18.58

-37.26

-52.61

-100.00

-100.00

con estensione del 6,5 %

esteso del 7,6%

Reddito lordo

Riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie

Diritto vigente

Persona sola

Contribuenti senza figli

1114

Confronto dell'onere fiscale per il periodo fiscale 2007

4'002 9'550 21'237 32'937 44'624

150'000 200'000 300'000 400'000 500'000

624

940 1'280

90'000 100'000

370

655

80'000

110

37'862

26'334

15'365

6'205

2'964

881

241

209 397

0

0

0

70'000

50'000

in fr.

Importo di imposta

60'000

33 121

40'000

0

in fr.

in fr.

30'000

Importo di imposta in fr.

-6'762

-6'603

-5'872

-3'345

-1'038

-399

-316

-285

-156

-99

-121

-33

0

Differenza di onere in %

0.00

-15.15

-20.05

-27.65

-35.03

-25.94

-31.17

-33.62

-43.51

-39.29

-47.37

-100.00

-100.00

con estensione del 6,5 %

esteso del 7,6%

Reddito lordo

Riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie

Diritto vigente

Coniugi, un reddito

Contribuenti senza figli

1115

Confronto dell'onere fiscale per il periodo fiscale 2007

141 243 475 727 983 1'453 2'014 5'559 10'645 22'512 34'392 46'259

40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 400'000 500'000

71

in fr.

in fr.

30'000

Importo di imposta

in fr.

47'285

35'598

23'898

12'357

6'985

2'784

2'153

1'594

1'115

708

385

158

42

Importo di imposta

in fr.

1'026

1'206

1'386

1'712

1'426

770

700

612

388

233

142

17

-29

Differenza di onere

in %

con estensione del 6,5 %

esteso del 7,6%

Reddito lordo

Riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie

Diritto vigente

Concubini, un reddito

Contribuenti senza figli

2.22

3.51

6.16

16.08

25.66

38.20

48.14

62.24

53.35

49.05

58.66

12.38

-40.72

1116

Confronto dell'onere fiscale per il periodo fiscale 2007

Contribuenti senza figli

3'252

150'000

42'908

932

100'000

500'000

640

90'000

31'286

376

80'000

400'000

202

70'000

8'185

114

60'000

19'742

26

50'000

300'000

0

40'000

200'000

0

in fr.

in fr.

30'000

Importo di imposta in fr.

0

0

0

37'133

25'700

14'917

5'976

2'870

847

584

346

213

96

Importo di imposta in fr.

-5'775

-5'586

-4'825

-2'209

-382

-85

-56

-30

11

-18

-26

0

0

Differenza di onere in %

con estensione del 6,5 %

esteso del 7,6%

Reddito lordo

Riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie

Diritto vigente

Coniugi, due redditi

Ripartizione dei redditi 70 / 30

-13.46

-17.85

-24.44

-26.99

-11.75

-9.12

-8.75

-7.98

5.45

-15.79

-100.00

0.00

0.00

1117

Confronto dell'onere fiscale per il periodo fiscale 2007

Contribuenti senza figli

0 57 105 156 219 413 596 798 2'478 5'244 13'286 23'387 34'035

40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 400'000 500'000

in fr.

in fr.

30'000

Importo di imposta in fr.

0

36'757

25'839

15'635

6'714

3'381

1'157

816

568

358

185

92

29

Importo di imposta in fr.

2'722

2'452

2'349

1'470

904

359

220

155

139

29

-13

-28

0

Differenza di onere in %

con estensione del 6,5 %

esteso del 7,6%

Reddito lordo

Riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie

Diritto vigente

Concubini, due redditi

Ripartizione dei redditi 70 / 30

0.00

8.00

10.49

17.68

28.04

36.47

45.00

36.84

37.65

63.54

18.25

-12.13

-49.12

1118

Confronto dell'onere fiscale per il periodo fiscale 2007

0 0 26 114 202 376 640 932 3'304 8'146 19'521 31'208 42'908

40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 400'000 500'000

in fr.

in fr.

30'000

Importo di imposta in fr.

0

0

0

37'133

25'625

14'722

5'948

2'906

847

584

346

213

96

Importo di imposta in fr.

-5'775

-5'583

-4'799

-2'198

-398

-85

-56

-30

11

-18

-26

0

0

Differenza di onere in %

0.00

0.00

-13.46

-17.89

-24.58

-26.98

-12.05

-9.12

-8.75

-7.98

5.45

-15.79

-100.00

con estensione del 6,5 %

esteso del 7,6%

Reddito lordo

Riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie

Diritto vigente

Coniugi, due redditi

Ripartizione dei redditi 50 / 50

Contribuenti senza figli

1119

Confronto dell'onere fiscale per il periodo fiscale 2007

11'139 21'290 33'170

300'000 400'000 500'000

485

100'000 1'716

359

90'000

4'029

281

80'000

200'000

209

70'000

150'000

74 142

60'000

0

40'000 50'000

0

in fr.

in fr.

30'000

Importo di imposta in fr.

0

0

0

36'123

24'715

13'992

5'568

2'684

770

506

317

185

84

Importo di imposta in fr.

2'953

3'425

2'853

1'539

968

285

147

36

-24

-58

-74

0

0

Differenza di onere in %

0.00

0.00

8.90

16.09

25.61

38.20

56.45

58.66

41.10

12.73

-11.65

-40.72

-100.00

con estensione del 6,5 %

esteso del 7,6%

Reddito lordo

Riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie

Diritto vigente

Concubini, due redditi

Ripartizione dei redditi 50 / 50

Contribuenti senza figli

1120

Tariffa secondo il pacchetto fiscale (dal periodo fiscale 2007), con compensazione del 6,5 %

Allegato 2 Reddito

12'800 12'700 8'200 29'300

successivi ..... sino a successivi ..... sino a successivi ..... sino a successivi ..... sino a

135'200

127'000

114'300

101'500

11.50

13.00

32'300 25.00

18'600

(art. 9 cpv. 1), occorre dividere il reddito imponibile per 1,9

- per i contribuenti tassati congiuntamente Importo minimo di imposta in fr.

11.50

11.00

10.00

9.00

8.00

Importo

-

fr.

76'210.25

16'007.25

11'619.75

8'103.75

7'160.75

5'763.75

4'483.75

3'439.75

2'495.75

1'851.75

1'299.75

839.75

471.75

195.75

57.75

di imposta

Per calcolare l'aliquota determinante dei contribuenti con imposizione congiunta

662'800 e oltre

- per le persone sole

Reddito imponibile in fr.

Inizio dell'assoggettamento

tassati congiuntamente

Splitting parziale per contribuenti

11'600

successivi ..... sino a

89'900

7.00

6.00

12.50

11'800

successivi ..... sino a

78'100

68'900

662'700

9'200

successivi ..... sino a

5.00

199'600

9'200

successivi ..... sino a

59'700

4.00

3.00

35'100

9'200

successivi ..... sino a

50'500

41'300

0.75 1.50

463'100

9'200

successivi ..... sino a

% 0.00

12.00

9'200

successivi ..... sino a

32'100

22'900

fr.

Aliquota

164'500

7'700 9'200

successivi ..... sino a

15'200

fr.

imponibile

successivi ..... sino a

primi

T ariffa del pacchetto fiscale (dal periodo fiscale 2007) con compensazione della progressione a freddo del 6,5%

3'100 1'500 700 7'000 5'600 -

3'300 1'700 700 7'600 6'100 -

1121

0* 0* 0* 9'300 7'000 1'400 11'000 5'500

(fr.)

delle camere

(fr.)

Decisione

Periodo fiscale 2007

(fr.)

0* 0* 0* 9'900 7'500 1'500 11'700 5'900

Periodo fiscale 2007

Dopo compens. 7,6%

Pacchetto fiscale

Dopo compens. 7,6%

0* = Sostituzione con la deduzione per premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie

Deduzione per premi di assicurazione (mass.)

- coppie coniugate - persone sole - deduzione supplementare per figlio Deduzione per doppia attività (mass.)

Deduzione per figlio Deduzione per spese di custodia (mass.)

Deduzione generale Deduzione per economia domestica (persone sole) Deduzione per famiglia monoparentale (mass.)

(fr.)

Oggi

Diritto vigente

Pacchetto fiscale: deduzioni dall'imposta federale diretta (anno fiscale 2007)

Allegato 3

1122