Decreto federale per la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo del 18 dicembre 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 19762 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 maggio 20033, decreta: Art. 1 Per assicurare la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo, č stanziato un credito quadro di 4200 milioni di franchi per una durata di almeno quattro anni. Il periodo del credito inizia con l'esaurimento del credito quadro precedente.

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I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.

Art. 2 Le risorse menzionate nell'articolo 1 possono essere utilizzate in particolare per:

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a.

il finanziamento di progetti e programmi della Confederazione;

b.

contributi a organizzazioni svizzere per la realizzazione di progetti e programmi;

c.

contributi a organizzazioni straniere per la realizzazione di progetti e programmi;

d.

contributi a organizzazioni internazionali per la realizzazione di progetti e programmi alla cui scelta, preparazione e valutazione partecipa anche la Svizzera;

e.

contributi generali a istituzioni internazionali;

f.

la prosecuzione dei rapporti d'impiego esistenti e il finanziamento di personale per attivitā direttamente correlate con la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo.

RS 101 RS 974.0 FF 2003 4001

2003-0589

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Continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo

Art. 3 Il presente decreto non sottostā al referendum.

Consiglio nazionale, 18 dicembre 2003

Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2003

Il presidente: Max Binder Il segretario: Ueli Anliker

Il presidente: Fritz Schiesser Il segretario: Christoph Lanz

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