Decreto federale sul diritto di voto e di eleggibilità per i diciottenni # S T #

del 5 ottobre 1990

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, esaminata un'iniziativa parlamentare; visto il rapporto della Commissione del Consiglio nazionale del 30 gennaio 199011; visto il parere del Consiglio federale del 28 febbraio 19902), decreta: I

L'articolo 74 capoverso 2 della Costituzione federale è modificato come segue: Art. 74 cpv. 2 2

Ha diritto di voto, in tali elezioni e votazioni, ogni Svizzero o Svizzera che ha compiuto il diciottesimo anno di età e non è privato, secondo la legislazione della Confederazione, dei diritti politici.

II

II presente decreto sottosta al voto del popolo e dei Cantoni.

Consiglio nazionale, 5 ottobre 1990 II presidente: Ruffy II segretario: Koehler

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 1990 II presidente: Cavelty II segretario: Huber

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2

1990-660

32 Foglio federale. 73° anno. Voi. III

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Decreto federale sul diritto di voto e di eleggibilità per i diciottenni del 5 ottobre 1990

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1990

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06.10.1990

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477-477

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