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Messaggio concernente l'emendamento della convenzione relativa alla creazione di un'organizzazione europea per l'utilizzazione di satelliti meteorologici (Eumetsat) del 22 giugno 1994

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio ci pregiamo sottoporvi, per approvazione, il disegno di decreto federale concernente l'emendamento della Convenzione relativa alla creazione di un'organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (Eumetsat, RS 0.425.43).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

22 giugno 1994

1994-341

.

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Stich II cancelliere della Confederazione, Couchepin

79 Foglio federale. 77" anno. Voi. Ili

1217

Messaggio I

Parte generale

II

Situazione iniziale

La Svizzera è membro dell'organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici Eumetsat. Il 22 marzo 1985 l'Assemblea federale aveva autorizzato il Consiglio federale a ratificare l'accordo istitutivo. L'atto di ratificazione svizzero era stato depositato il 29 luglio 1985.

Gli obiettivi dell'Eumetsat consistono nella realizzazione, nel mantenimento e nella gestione di sistemi europei di satelliti operativi ai fini della vigilanza meteorologica mondiale. In tale contesto sono tenute in considerazione le raccomandazioni dell'Organizzazione meteorologica mondiale e, conformemente alla tradizione di solidarietà in ambito meteorologico, le prestazioni di servizio sono a disposizione dei Paesi membri nonché delle altre nazioni.

La sede dell'Eumetsat è a Darmstadt. La Svizzera è Stato depositario della Convenzione. Con l'adesione dell'Austria il 1° gennaio 1994 il numero di Stati membri è passato da 16 a 17. Sono stati firmati accordi di cooperazione con la Repubblica ceca, la Polonia e l'Ungheria. Tutte le nazioni europee sono così rappresentate ad eccezione degli altri Paesi dell'ex blocco dell'Est e degli Stati più piccoli. All'interno dell'Eumetsat i Paesi membri sono rappresentati dai servizi meteorologici nazionali. L'istituto svizzero di meteorologia (ISM) assume tale compito per la Svizzera.

L'Eumetsat è nata da un programma facoltativo dell'ESA (Agenzia Spaziale Europea). Nell'ambito di detto programma che ha visto pure la partecipazione della Svizzera, sono stati sviluppati e sperimentati fra il 1972 e il 1986 due satelliti meteorologici geostazionari. L'utilità pratica di questi satelliti per la vigilanza e le previsioni del tempo è stata confermata poco dopo il lancio del primo modello nel novembre del 1977. Per sgravare TESA da certi compiti ripetitivi (essendo l'obiettivo principale dell'Agenzia spaziale europea lo sviluppo di nuovi sistemi di satelliti per il promovimento dell'industria spaziale europea) è stata decisa l'istituzione di un'organizzazione indipendente nel 1981; questa ha l'incarico di assicurare la continuità del programma Meteosat e di salvaguardare in tal modo gli interessi dei principali utenti quali i servizi meteorologici nazionali.

La convenzione istitutiva dell'Eumetsat è entrata in vigore il 19 giugno 1986.

In virtù della stessa Eumetsat ha assunto
l'intera responsabilità in merito ai tre satelliti Meteosat di serie, ordinati nel corso della fase preliminare e messi in orbita nel frattempo. Durante dieci anni di osservazioni ininterrotte sull'Africa e sull'Europa, Meteosat e la sua organizzazione Eumetsat hanno attestato l'affidabilità di un sistema divenuto indispensabile dal profilo meteorologico. I programmi nazionali d'osservazione dei servizi meteorologici sono attualmente completati da immagini Meteosat che permettono ad esempio di avvisare meglio le popolazioni in merito ai fenomeni meteorologici di grave entità nonché di estendere il periodo di validità delle previsioni. Dette immagini sono sempre più utilizzate anche per la sorveglianza del clima, in primo luogo nelle regioni 1218

che accusano una carenza di dati come l'Africa e l'Atlantico. Le osservazioni raccolte via satellite sul rilievo accidentato della Svizzera permettono il rilevamento di fenomeni meteorologici limitati alle regioni alpine a complemento delle misurazioni locali effettuate dalla nostra rete terrestre automatica.

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Gli sviluppi negli ultimi anni

Poco dopo la sua fondazione, l'Eumetsat intraprese la pianificazione di nuovi sistemi di satelliti al fine di assicurare la continuità ed il miglioramento delle prestazioni di servizio attualmente offerte da Meteosat. Da allora sono stati avviati programmi complementari che dovrebbero garantire l'esercizio di Meteosat dopo il 1995 e prevedono all'inizio del prossimo secolo la sostituzione del veicolo spaziale con un satellite meteorologico avente una quota di volo inferiore. L'utilizzazione del vecchio sistema e l'installazione di nuovi modelli sono coordinati a livello mondiale. Lo sviluppo e la costruzione dei prototipi di sa-, telliti incombe all'ESA in virtù di accordi di cooperazione.

Il testo iniziale s'è rivelato troppo conciso per la realizzazione di tutte queste attività. Nel contempo sono emerse alcune lacune nel settore organizzativo. In particolare, nella convenzione istitutiva la procedura di voto avrebbe dovuto essere più dettagliata. In occasione di votazioni inerenti agli esercizi annuali, il criterio di maggioranza s'è-rivelato troppo rigido. Di conseguenza, programmi d'esercizio di vasta portata adottati all'unanimità hanno rischiato di essere interrotti.

In considerazione di tale situazione il consiglio dell'Eumetsat ha approvato durante là sua 15a sessione nei giorni 4 e 5 luglio 1991 il protocollo d'emendamento invitando gli Stati membri ad accettarlo. Durante la 17a sessione del consiglio delPEumetsat, tenutasi dal 27 al 29 novembre 1991, tale protocollo d'emendamento ha subito lievi modifiche. Da allora l'hanno ratificato otto Paesi (Olanda, Danimarca, Finlandia, Regno Unito, Spagna, Svezia, Austria e Belgio). Quattro Paesi hanno approvato l'applicazione provvisoria del protocollo (Francia, Germania, Manda e Norvegia); due delegazioni hanno dichiarato ad referendum che i loro governi possono accettarne l'applicazione provvisoria (Svizzera e Portogallo). Tre Paesi non si sono ancora pronunciati (Turchia, Italia e Grecia). Con la ratificazione del protocollo e l'approvazione della sua applicazione provvisoria, la maggioranza dei membri dell' Eumetsat ha espresso da un lato la propria consapevolezza in merito all'evidente vulnerabilità del nostro pianeta dagli inconvenienti prodotti dall'essere umano - consapevolezza attecchita sempre più dai primi colloqui in occasione della
fondazione dell'Eumetsat dieci anni or sono -, sottolineando d'altra parte l'importanza crescente del compito dell'Eumetsat, consistente nella vigilanza sull'ambiente.

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Commento al protocollo d'emendamento Valutazione del protocollo d'emendamento

La revisione della convenzione istitutiva dell'Eumetsat non comporta cambiamenti importanti, né compiti supplementari e nemmeno un'alterazione dello 1219

statuto legale della Svizzera e degli altri Paesi membri. Mediante una versione più chiara ed esplicita, il nuovo testo ha lo scopo di assicurare l'alta qualità delle osservazioni meteorologiche e climatologiche dallo spazio, su scala europea e mondiale, grazie alla collaborazione di organizzazioni affini di altri Stati (o gruppi di Stati) e dell'Organizzazione meteorologica mondiale.

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Disposizioni principali del protocollo d'emendamento

La revisione precisa e completa la convenzione istitutiva in quattro punti principali.

Nell'articolo 2, oltre al compito principale di vigilanza operativa del tempo dallo spazio, si menziona un secondo obiettivo consistente nella sorveglianza del mutamento climatico globale («Global Change»).

In molti Paesi (Svizzera inclusa) la vigilanza a lungo termine del clima e il rilevamento dei mutamenti climatici incombono tradizionalmente ai servizi meteorologici nazionali. Vista la crescente importanza di tale compito (e la separazione dei servizi climatici e meteorologici in alcuni Paesi), nei testi ufficiali concernenti la meteorologia è d'uso negli ultimi tempi porre l'accento sulle attività dei servizi climatologia.

Nell'articolo 2 si distingue fra attività rientranti nel bilancio preventivo generale, attività a carico di terzi nonché programmi obbligatori e facoltativi. Le attività centrali che impongono la partecipazione di tutti gli Stati membri permangono il bilancio preventivo generale e i programmi obbligatori. Il primo serve a coprire i costi generali infrastrutturali e di pianificazione per nuovi programmi. (La procedura d'adozione per l'introduzione di nuovi programmi è ora descritta nellart. 3).

L'introduzione di programmi facoltativi permette agli Stati membri di rinunciare a partecipare a certe attività e di fissare essi stessi l'importo del loro contributo finanziario. La possibilità di prestazioni di servizio a carico di terzi apre nuove prospettive in materia di utilizzazione dei sistemi di satelliti, il che a lunga scadenza influirà favorevolmente sui costi; attualmente l'Eumetsat mette ad esempio a disposizione del servizio meteorologico americano un satellite di riserva del tipo Meteosat dietro pagamento.

L'articolo 10 sottolinea il principio di solidarietà introducendo per le attività principali summenzionate contributi annui proporzionali al prodotto nazionale lordo (PNL) degli Stati membri.

Attualmente il primo programma Meteosat che giungerà a scadenza verso la fine del 1995 è di fatto finanziato con un'aliquota di contribuzione in deroga alla proporzionalità applicata al prodotto nazionale lordo (ripresa dal programma dell'ESA, Svizzera =3,03%). Tutti i nuovi programmi lanciati dalla fondazione dell'Eumetsat (il bilancio preventivo generale, la protrazione del primo
programma Meteosat fino all'anno 2000 ed i programmi di una nuova generazione Meteosat, rispettivamente per un satellite polare) sono finanziati con contributi proporzionali al PNL (CH = 3,33%).

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L'articolo 5.2c prevede un ridimensionamento della maggioranza richiesta per l'approvazione annuale dei mezzi finanziari (compresi eventuali superamenti dei costi in rapporto al quadro finanziario iniziale) per il bilancio preventivo generale e i programmi obbligatori (ad eccezione del primo programma Meteosat).

Tale adattamento organizzativo modifica lo statuto legale degli Stati membri e quindi della Svizzera in quanto Parte contraente. Esso va però osservato in considerazione del fatto che l'Eumetsat assicura l'utilizzazione di sistemi di satelliti per la salvaguardia della vita e della proprietà. Occorre evitare quanto ha già più volte rischiato di accadere, ovvero che un programma unanimamente approvato sia messo in forse e bloccato da un'esigua minoranza a causa di un criterio di maggioranza oltre modo severo. Proprio la Svizzera in quanto piccolo Stato che non può finanziare autonomamente un simile programma di vigilanza, necessita di uno svolgimento impeccabile dei programmi dei satelliti meteorologici internazionali per la pianificazione delle sue reti nazionali d'osservazione terrestre. Solo un coordinamento dettagliato delle osservazioni meteorologiche spaziali e terrestri permette un impiego ottimale dei limitati mezzi finanziari ed il mantenimento, rispettivamente l'ulteriore miglioramento del livello qualitativo elevato necessario nel settore delle previsioni meteorologiche.

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Conseguenze finanziarie ed influssi sull'effettivo del personale

La convenzione istitutiva dell'Eumetsat del 24 maggio 1993 non prevede alcuna limitazione di durata né un termine di scadenza. Unicamente nell'Allegato 1 della convenzione è menzionata la durata globale prevista del programma Meteosat, ossia 12 anni e mezzo, da inizio 1983 fino a metà 1995. Senza i presenti emendamenti tale convenzione avrebbe durata illimitata. La sua revisione non comporta obblighi supplementari d'ordine finanziario. Le spese relative .a tutti i programmi dell'Eumetsat in corso sono comprese nel bilancio preventivo 1994 e nel piano finanziario 1995-1997 dell'ISM.

Il protocollo d'emendamento non esplica effetti dal profilo del personale in Svizzera.

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Programma di legislatura

II disegno è iscritto nel programma di legislatura 1991-1995 del 25 marzo 1992 (FF 1992 III 1, Allegato A2).

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Costituzionalità

La costituzionalità del protocollo d'emendamento è data dall'articolo 8 della Costituzione federale (Cost.), in virtù del quale la Confederazione ha il diritto di stipulare trattati con gli Stati esteri. La competenza dell'Assemblea federale di approvarlo si fonda sull'articolo 85 numero 5 Cost.

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Entrato in vigore, il protocollo d'emendamento è compreso nella Convenzione istitutiva dell'Eumetsat. Esso può essere denunziato in ogni tempo, non prevede alcuna unificazione giuridica multilaterale, non lange gli obiettivi iniziali e nemmeno le attività dell'Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici in modo tale che si possa parlare di una «nuova adesione». Di conseguenza va approvato unicamente il protocollo d'emendamento, non l'adesione ad un'organizzazione internazionale. Il decreto federale che vi presentiamo non sottosta dunque al referendum facoltativo giusta l'articolo 89 capoverso 3 lettera b Cost.

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Decreto federale

Disegno

concernente l'emendamento della convenzione relativa alla creazione di un'organizzazione europea per l'utilizzazione di satelliti meteorologici (Eumetsat) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 1994'', decreta:

Art. l 1 II protocollo d'emendamento della Convenione del 24 maggio 19832) relativa alla creazione di un'organizzazione europea per l'utilizzazione di satelliti meteorologici (Eumetsat), adottato dal Consiglio dell'Eumetsat in occasione della sua 15a riunione (4 e 5 giugno 1991) e modificato da detto Consiglio in occasione della sua 17a sessione (dal 27 al 29 nov. 1991), è approvato.

2 II Consiglio federale è autorizzato a notificare al depositario della Convenzione l'accettazione di detto protocollo da parte della Svizzera.

Art. 2 II presente decreto non sottosta al referendum facoltativo.

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»FF 1994 III 1217 > RS 0.425.43

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Protocollo d'emendamento alla convenzione relativa alla creazione di un'organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (Eumetsat)

Traduzione"

del 24 maggio 1983 Approvato il 4 e 5 giugno 1991 alla 15a riunione del consiglio

In virtù dell'articolo 17.1 della Convenzione Eumetsat, il Consiglio dell'Eumetsat raccomanda l'approvazione dei seguenti emendamenti alla Convenzione relativa alla creazione di un'organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici, «Eumetsat», del 24 maggio 1983, denominata in seguito «Convenzione»: I -

considerandi della Convenzione sono emendati come segue: un nuovo paragrafo è aggiunto in seguito a «Considerando che»; tutti i paragrafi in seguito a «visto che» sono sostituiti da quanto segue; il primo paragrafo in seguito a «Riconosciuto che» è sostituito da quanto segue:

«Considerando che: - i satelliti meteorologici, grazie alla loro zona di copertura operativa ed alle loro caratteristiche operative, assicurano la fornitura a lungo termine dei dati globali indispensabili all'osservazione della Terra e del suo clima che rivestono un'importanza particolare per la constatazione dei mutamenti climatici sul pianeta; Visto che: - l'Organizzazione meteorologica mondiale ha raccomandato ai suoi membri di migliorare la rete di base per il rilevamento di dati meteorologici ed ha fermamente appoggiato i programmi per la realizzazione e la gestione di un sistema globale d'osservazione mediante satelliti, ai fini di alimentare i suoi programmi; - i satelliti Meteosat sono stati sviluppati con pieno successo dall'Agenzia spaziale europea (ESA); - il Programma Meteosat operativo (MOP), condotto dall'Eumetsat, ha dimostrato che l'Europa è in grado di assumersi la sua parte di responsabilità nell'attuazione di un sistema globale di osservazioni mediante satelliti; Riconosciuto che: - nessuna organizzazione nazionale o internazionale offre all'Europa l'insieme delle osservazioni mediante satellite meteorologico, necessarie alla copertura delle sue zone d'interesse;»

"Dal testo originale francese.

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Creazione di un'organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (Eumetsat)

Articolo 1 L'articolo 1 della Convenzione è emendato come segue: - il rimando agli articoli 15.2 e 15.3 del paragrafo 2 è sostituito da un rimando agli articoli 16.2 e 16.3; - al paragrafo 4 il termine «Direttore» è sostituito con «Direttore generale»; - il paragrafo 5 è sostituito da quanto segue: «La sede delPEumetsat è a Darmstadt, Repubblica federale di Germania, per quanto il Consiglio non disciplini diversamente giusta l'articolo 5.2 (b) v.» Articolo 2 L'articolo 2 della Convenzione è emendato come segue: - il titolo e i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti da quanto segue: - sono introdotti nuovi paragrafi 4-9; «Articolo 2 Obiettivi, attività e programmi 1. L'Eumetsat ha come obiettivo principale la realizzazione, il mantenimento e la gestione di sistemi europei di satelliti meteorologici operativi, tenendo conto, nella misura del possibile, delle raccomandazioni dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale.

L'Eumetsat ha inoltre l'obiettivo di contribuire all'osservazione operativa del clima e al rilevamento dei mutamenti climatici nel pianeta.

2. La definizione di sistema iniziale è compresa nell'Allegato I; altri sistemi possono essere realizzati conformemente all'articolo 3.

4. Per conseguire i suoi obiettivi l'Eumetsat coopera, nella maggior misura possibile, conformemente alla tradizione meteorologica, con i governi e gli organismi nazionali degli Stati membri nonché con gli Stati non membri o le organizzazioni internazionali scientifiche o tecniche governative e non governative le cui attività abbiano un nesso con detti obiettivi. L'Eumetsat ha l'autorità di stipulare accordi in tal senso.

5. Il bilancio preventivo generale comprende le attività che non sono connesse a un programma specifico. Esse rappresentano le infrastrutture tecniche e amministrative di base dell'Eumetsat e comprendono il personale, gli immobili, gli impianti di base come pure le attività preliminari autorizzate dal Consiglio in preparazione di programmi futuri non ancora approvati.

6. I programmi dell'Eumetsat comprendono Programmi obbligatori ai quali partecipano tutti gli Stati membri e Programmi facoltativi ai quali si impegnano gli Stati membri che desiderano parteciparvi.

7. I Programmi obbligatori sono: a) il Programma Meteosat operativo (MOP) quäl è descritto nell'Allegato I della Convenzione;

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b)

i programmi indispensabili per assicurare la disponibilità delle osservazioni di satelliti dalle orbite geostazionaria e polare; e) altri programmi definiti tali dal Consiglio.

8. I Programmi facoltativi sono Programmi nell'ambito degli obiettivi dell'Eumetsat e adottati in quanto tali dal Consiglio.

9. Oltre alle attività menzionate nei paragrafi 6, 7 e 8 l'Eumetsat può esercitare qualsiasi altra attività sollecitata da terzi e approvata dal Consiglio conformemente all'articolo 5.2 a) che non sia contraria agli obiettivi dell'Eumetsat. Il costo di queste attività sono a carico dei terzi interessati.»

Articolo 3 L'articolo 3 della Convenzione è stralciato e sostituito da quanto segue: «Articolo 3 Adozione dei programmi e del bilancio preventivo generale 1. I programmi obbligatori e il bilancio preventivo generale sono decisi giusta l'articolo 5.2 (a) mediante l'adozione di una risoluzione di programma da parte del Consiglio, alla quale è annessa una definizione di programma dettagliata contenente tutti i necessari elementi programmatici, tecnici, finanziari, contrattuali, giuridici e altri.

2. I Programmi facoltativi sono decisi giusta l'articolo 5.3 (a) mediante l'adozione di una dichiarazione di programma da parte degli Stati membri interessati, alla quale è allegata una definizione di programma dettagliata che comprende tutti i necessari elementi programmatici, tecnici, finanziari, contrattuali, giuridici e altri. Ogni Programma facoltativo deve rispondere agli obiettivi d'Eumetsat e essere conforme al quadro generale della Convenzione e al regolamento d'applicazione deciso dal Consiglio. La dichiarazione di programma è approvata dal Consiglio in una Risoluzione abilitativa in virtù dell'articolo 5.2 (d) iii.

Ogni Stato membro può partecipare all'elaborazione del progetto di dichiarazione di programma e può divenire partecipante a un programma facoltativo entro il termine fissato dalla dichiarazione di programma.

I programmi facoltativi entrano in vigore quando almeno un terzo di tutti gli Stati membri dell'Eumetsat hanno dichiarato la loro intenzione di parteciparvi firmando la dichiarazione entro il termine fissato e i contributi di questi Stati partecipanti coprono il 90 per cento dei costi globali di finanziamento.» Articolo 4 L'articolo 4 della Convenzione è emendato come segue: - al paragrafo 1 della versione inglese, l'espressione «a delegate of his country's meteorological service» è sostituita da «a delegate of thè country's national meteorological service».

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- nel paragrafo 4, i termini «degli obiettivi dell'Eumetsat» sono sostituiti con «degli obiettivi e dei programmi dell'Eumetsat».

Articolo 5 L'articolo 5 della Convenzione è emendato come segue: - il paragrafo 2 è sostituito da quanto segue: - un nuovo paragrafo 3 è introdotto; - gli odierni paragrafi 3 e 4 divengono 4 e 5 e sono emendati; «2. In particolare, il Consiglio, deliberando: a) all'unanimità di tutti gli Stati membri: i) decide sull'adesione degli Stati di cui all'articolo 16 e sulle sue modalità e condizioni; ii) decide sull'adozione dei programmi obbligatori e del bilancio preventivo generale di cui all'articolo 3.1; iii) decide il limite massimo dei contributi al bilancio preventivo generale per un periodo di cinque anni un anno prima della fine di detto periodo o decide di modificare tale limite; iv) decide tutte le misure di finanziamento di programmi, ad esempio mediante l'assunzione di crediti; v) autorizza trasferimenti di mezzi dal bilancio preventivo di un programma obbligatorio a un altro programma obbligatorio; vi) decide sugli emendamenti di tutte le risoluzioni di programma e definizioni di programma approvati di cui all'articolo 3.1; vii) approva la conclusione di accordi di cooperazione con Stati non membri; viii) decide di sciogliere o di non sciogliere l'Eumetsat giusta l'articolo 20; ix) decide gli emendamenti degli allegati della presente Convenzione; x) approva superamenti di costi superiori al 10 per cento dell'importo iniziale globale o dell'importo massimo di un programma obbligatorio (ad eccezione del programma Meteosat operativo); xi) decide sulle attività da intraprendere per conto di terzi.

b) a maggioranza dei due terzi degli Stati membri presenti e votanti, che rappresentano almeno due terzi dell'ammontare totale dei contributi in ragione del PNL (o dei contributi MOP per il numero i): i) adotta il bilancio preventivo annuale del programma Meteosat operativo nonché le spese e le entrate per i successivi tre anni e la previsione dell'organico del personale allegati; ii) approva il regolamento finanziario nonché ogni altra disposizione finanziaria; iii) delibera sulle modalità di scioglimento dell'Eumetsat, conformemente alle disposizioni dell'articolo 20 paragrafi 3 e 4; iv) decide circa l'esclusione di uno Stato membro, conformemente alle disposizioni dell'articolo 14, nonché le condizioni di una tale esclusione;

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v) decide circa il trasferimento della sede dell'Eumetsat; vi) adotta lo Statuto del personale; vii) definisce la politica di distribuzione dell'Eumetsat in materia di dati sui satelliti per i programmi obbligatori; e)

a maggioranza della metà degli Stati membri presenti e votanti che rappresenta almeno due terzi dell'ammontare totale dei contributi: i) adotta il bilancio preventivo generale annuale e i bilanci preventivi annuali dei programmi obbligatori (ad eccezione del programma Meteosat operativo) nonché le spese e le entrate previste per i successivi tre anni e la previsione dell'organico del personale allegati; ii) approva i superamenti di costi superiori al 10 per cento dell'importo iniziale globale o dell'importo massimo di un programma obbligatorio (ad eccezione del programma Meteosat operativo); iii) approva ogni anno i conti del precedente esercizio, nonché il bilancio dell'attivo e del passivo dell'Eumetsat, dopo aver preso visione del rapporto dei revisori dei conti, e solleva il Direttore dalla responsabilità in ordine all'esecuzione del bilancio; iv) decide qualsiasi altra misura relativa ai programmi obbligatori che hanno un impatto finanziario sull'Organizzazione;

d)

a maggioranza dei due terzi degli Stati membri presenti e votanti: i) nomina il Direttore generale per un periodo determinato e può por fine al suo mandato o sospenderlo; in quest'ultimo caso il Consiglio nomina un Direttore generale interinale; ii) decide i requisiti operativi dei programmi di satelliti obbligatori nonché i prodotti e servizi; iii) decide sulla compatibilita di un programma facoltativo progettato con gli obiettivi dell'Eumetsat e sulla conformità di detto programma alla Convenzione dell'Eumetsat e al regolamento adottato dal Consiglio per la sua applicazione; iv) approva qualsiasi Accordo con uno Stato membro, con un'organizzazione internazionale governativa o non governativa, o con un'organizzazione nazionale di uno Stato membro; v) adotta le raccomandazioni agli Stati membri, concernenti gli emendamenti da apportare alla presente Convenzione; vi) adotta il suo Regolamento interno; vii) nomina i revisori dei conti e decide la durata del loro mandato;

e)

a maggioranza degli Stati membri presenti e votanti: i) approva la nomina e il licenziamento del personale di grado superiore; ii) decide l'istituzione di organi sussidiari di gruppi di lavoro e ne definisce il mandato; iii) decide qualsiasi altra misura che non sia oggetto di disposizioni esplicite nella presente Convenzione.

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3. In merito ai programmi facoltativi si applicano le seguenti regole specifiche: a) la dichiarazione di programma è adottata a maggioranza di due terzi degli Stati presenti e votanti interessati; b) gli Stati partecipanti a un programma facoltativo decidono tutte le misure relative all'esecuzione di un programma facoltativo a maggioranza di un terzo degli Stati membri presenti e votanti, che rappresenta almeno i due terzi dell'ammontare totale dei contributi.

Il coefficiente di uno Stato partecipante ammonta a al massimo al 30 per cento anche quando la quota di contribuzione finanziaria di detto Stato è più elevata; e) un emendamento alla dichiarazione di programma o una decisione relativa alla partecipazione a un programma facoltativo di un nuovo Stato membro necessita dell'unanimità di tutti gli Stati partecipanti.

4. Ogni Stato membro dispone di un voto nel Consiglio. Tuttavia, uno Stato membro non ha il diritto di voto nel Consiglio se i suoi contributi arretrati superano l'ammontare dei suoi contributi fissati per l'esercizio finanziario in corso. In tal caso, detto Stato membro può tuttavia essere autorizzato a votare qualora la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri aventi diritto di voto ritenga che il mancato pagamento dei contributi sia dovuto a circostanze indipendenti dalla sua volontà. Per determinare l'unanimità o la maggioranza prevista nella presente Convenzione, non si tiene conto di uno Stato membro privo del diritto di voto. Le disposizioni di cui sopra sono applicabili per analogia ai programmi facoltativi.

L'espressione «Stati membri presenti e votanti» indica gli Stati membri che votano a favore o contro. Gli Stati membri che si astengono dal voto sono considerati non votanti.

5. La presenza di rappresentanti della maggioranza di tutti gli Stati membri aventi diritto di voto è necessaria perché le decisioni del Consiglio siano valide.

Questa disposizione è applicabile per analogia ai programmi facoltativi. Le decisioni del Consiglio relative a questioni urgenti possono essere prese con un voto per corrispondenza nell'intervallo delle sessioni del Consiglio.» Articolo 6 L'articolo 6 della Convenzione è emendato come segue: - l'espressione «Direttore» è sostituita da «Direttore generale» nel titolo dell'articolo e nei paragrafi 1, 2 e 3; - nel paragrafo 2 è
introdotta una nuova lettera d). Le lettere d)-i) sono rinumerate di conseguenza da e) a j). La lettera g) è emendata e menziona «bilancio» al plurale».

«Articolo 6 Direttore generale 1. Il Direttore generale ...

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2. Il Direttore generale ...

d) di eseguire le decisioni adottate dal Consiglio in materia di finanziamento delPEumetsat; h) di preparare i bilanci preventivi dell'Eumetsat ed eseguirne le disposizioni ... all'esecuzione delle disposizioni dei bilanci preventivi ...

3. Il Direttore generale ...» Articolo 7 L'articolo 7 della Convenzione è emendato come segue: - nel paragrafo 1 «comma» e «paragrafo» sono sostituiti rispettivamente da «paragrafo» e «articolo»; - nel paragrafo 4 il riferimento all'articolo 5.2 (b) è sostituito da un riferimento all'articolo 5.2 (e); il termine «Direttore» è sostituito con «Direttore generale» nei paragrafi 4 e 5.

Articolo 8 È introdotto un nuovo articolo 8. Tutti gli articoli seguenti sono quindi rinumerati di conseguenza.

«Articolo 8 Proprietà e distribuzione di dati sui satelliti 1. Tutti i dati ricavati dai satelliti o da strumenti dell'Eumetsat sono proprietà mondiale esclusiva dell'Eumetsat.

2. L'Eumetsat mette serie di dati predefiniti dal Consiglio a disposizione dei servizi meteorologici nazionali degli Stati membri dell'Organizzazione meteorologica mondiale.

3. La politica di distribuzione dell'Eumetsat in materia di dati sui satelliti è adottata conformemente alle disposizioni fissate nell'articolo 5.2 (b) per i programmi facoltativi e 5.3 (b) per i programmi facoltativi. L'Eumetsat, per il tramite del Segretariato, e i Servizi meteorologici degli Stati membri sono responsabili dell'attuazione di detta politica.

Articolo 9 L'articolo 8 della Convenzione diventa l'articolo 9 ed è emendato come segue: - nel paragrafo 2 è stralciato il riferimento all'allegato I della presente Convenzione. Di conseguenza il paragrafo 2 termina dopo «dei servizi da fornire».

Articolo 10 L'articolo 9 della Convenzione diventa l'articolo 10 ed è emendato come segue: - i paragrafi 1, 3 e 4 sono abrogati;

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Creazione di un'organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (Eumetsat) - il paragrafo 2 diventa il paragrafo 1; - sono introdotti nuovi paragrafi 2-7; - i paragrafi 5 e 6 diventano i paragrafi 8 e 9.

«2. Ogni Stato membro versa all'Eumetsat un contributo annuo nel quadro del bilancio preventivo generale e ai programmi facoltativi (ad eccezione del programma Meteosat operativo) in base alla media del prodotto nazionale lordo (PNL) di ciascuno Stato membro, relativa agli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici.

Le statistiche sono aggiornate ogni tre anni.

Ogni Stato membro dell'Eumetsat versa un contributo annuo nel quadro del programma Meteosat operativo in base alla tabella dell'Allegato II.

3. Gli Stati membri devono versareper i programmi facoltativi (ad eccezione del programma Meteosat operativo) contributi fino a una quota massima del 110 per cento qualora il Consiglio deliberi in tal senso giusta l'articolo 5.2 e) ii).

4. Per i programmi facoltativi ogni Stato membro partecipante versa all'Eumetsat un contributo annuo in base alla tabella fissata per ciascun programma.

5. Qualora un programma facoltativo non sia totalmente coperto entro un anno dalla sua entrata in vigore giusta l'articolo 3.2, i partecipanti sono tenuti ad accettare una nuova tabella dei contributi nella quale il deficit è distribuito proporzionalmente, per quanto essi non convengano altrimenti all'unanimità.

6. Tutti i contributi sono versati in unità di conto europee (UCE), definita dal regolamento finanziario delle Comunità europee. I contributi al programma Meteosat operativo possono anche essere versati in valute convertibili.

7. Le modalità di versamento dei contributi e il metodo d'aggiornamento delle statistiche che servono da base al calcolo del PNL sono fissati nel regolamento finanziario.» Articolo 11 L'articolo 10 della Convenzione diventa l'articolo 11 ed è emendato come segue: - il titolo è sostituito da «bilanci preventivi»; - il paragrafo 1 è sostituito da «i bilanci preventivi sono stabiliti in UCE.»; - nel paragrafo 3 l'espressione «bilancio preventivo annuo» e «bilancio preventivo» sono sostituiti da «bilanci preventivi»; - il paragrafo 4 è sostituito da quanto segue: «4. Il Consiglio adotta, conformemente agli articoli 5.2 (b) e 5.2 (e), i bilanci preventivi
del programma Meteosat operativo, il bilancio preventivo generale e i bilanci preventivi dei programmi facoltativi per ogni esercizio finanziario nonché, eventualmente, i bilanci supplementari e di rettifica. Gli Stati membri partecipanti a programmi facoltativi adottano i bilanci preventivi concernenti questi programmi conformemente all'articolo 5.3 (b).»

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- Nel paragrafo 5 è stralciato il riferimento al Consiglio e il termine «bilancio preventivo» è sostituito da «bilanci preventivi». L'inizio del paragrafo diventa dunque il seguente: «L'approvazione dei bilanci preventivi comporta ...».

Anche nella lettera a) il termine «bilancio preventivo» è sostituito da «bilanci preventivi» e alla lettera b) «Direttore» è sostituito da «Direttore generale».

- Nel paragrafo 6 è stralciato il riferimento al Consiglio e «Direttore» è sostituito da «Direttore generale». L'inizio del paragrafo diventa dunque il seguente: «Se il bilancio preventivo non è ancora stato approvato all'inizio di un esercizio finanziario dal Consiglio, il Direttore generale può ... dei crediti stanziati nel preventivo corrispondente ...» - Il paragrafo 7 è sostituito come segue: «7. Gli Stati membri versano ogni mese, a titolo provvisorio, conformemente alle tabelle dei contributi convenute per ogni programma, le somme necessarie ad assicurare l'applicazione del paragrafo 6 del presente articolo.» Articolo 12 L'articolo 11 della Convenzione diventa l'articolo 12 ed è emendato come segue: - nel paragrafo 1, i termini «bilancio preventivo» sono sostituiti da «bilanci preventivi»; - nel paragrafo 2, «Direttore» è sostituito da «Direttore generale».

Articolo 13 L'articolo 12 della Convenzione diventa l'articolo 13.

Articolo 14 L'articolo 13 della Convenzione diventa l'articolo 14 ed ha il seguente tenore: «Articolo 14 Inadempienza degli obblighi 1. Qualsiasi Stato membro che non adempie gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione cessa d'essere membro dell'Eumetsat, qualora il Consiglio lo decida conformemente all'articolo 5.2 (b); lo Stato in causa non partecipa al voto in merito. La decisione ha effetto a una data stabilita dal Consiglio.

2. Qualora uno Stato membro sia escluso dalla Convenzione, le tabelle dei contributi al bilancio preventivo generale e ai programmi facoltativi sono adattati conformemente all'articolo 10.2. Nel quadro dei programmi facoltativi gli Stati partecipanti decidono sugli adattamenti alle tabelle dei contributi in seguito all'esclusione di detto Stato da un programma facoltativo, conformemente alle disposizioni adottate nella dichiarazione di programma.»

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Articolo 15 L'articolo 14 della Convenzione diventa l'articolo 15.

Articolo 16 L'articolo 15 della Convenzione diventa l'articolo 16 ed è emendato come segue: - nel paragrafo 3, «Direttore» è sostituito da «Direttore generale»; - sono introdotti due nuovi paragrafi 5 e 6: «5. L'adesione alla Convenzione delPEumetsat implica almeno una partecipazione al bilancio preventivo generale e a tutti i programmi facoltativi. La partecipazione a un programma facoltativo necessita di una decisione degli Stati partecipanti conformemente all'articolo 5.3 (e). Qualsiasi Stato che diventa parte della Convenzione effettua un versamento speciale nel quadro degli investimenti già realizzati per i programmi facoltativi e facoltativi cui detto Stato partecipa. L'ammontare del versamento è fissato conformemente all'articolo 5.2 (a) i) per i programmi facoltativi e all'articolo 5.3 (e) per i programmi facoltativi.

6. Qualora uno Stato membro aderisca alla Convenzione, le tabelle dei contributi al bilancio preventivo generale a ai programmi facoltativi sono adattate dal Consiglio. Nel quadro dei programmi facoltativi gli Stati partecipanti decidono in merito a qualsiasi adattamento alle tabelle dei contributi in seguito all'adesione di detto Stato a un programma facoltativo.»

Articolo 17 L'articolo 16 della Convenzione diventa l'articolo 17 ed è emendato come segue: -. nel paragrafo 1 l'articolo non è più fatto riferimento all'articolo 15.2 bensì all'articolo 16.2.

- il paragrafo 5 è stralciato.

Articolo 18 L'articolo 17 della Convenzione diventa l'articolo 18 ed è emendato come segue: - nel paragrafo 1, «Direttore» è sostituito da «Direttore generale»; inoltre non è più fatto riferimento all'articolo 5.2 (e) bensì all'articolo 5.2 (d) v); - l'inizio del paragrafo 3 è stralciato. Detto paragrafo inizia ora nel seguente modo: «II Consiglio può, deliberando conformemente all'articolo 5.2 (a), ...

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Articolo 19 L'articolo 18 della Convenzione diventa l'articolo 19 ed ha il tenore seguente: «Articolo 19 Denunzia 1. Allo scadere di un termine di sei anni a decorrere dalla sua entrata in vigore, la presente Convenzione può essere denunziata da qualsiasi Stato membro mediante notifica al depositario della Convenzione; la denunzia pone fine alla partecipazione di detto Stato al bilancio preventivo generale nonché ai programmi facoltativi e facoltativi. Per il bilancio preventivo generale, la denunzia ha effetto alla fine del periodo quinquennale per il quale è stato approvato il limite massimo finanziario. Per i programmi facoltativi o facoltativi, la denunzia ha effetto alla fine dei programmi ai quali lo Stato interessato ha partecipato.

2. Lo Stato interessato conserva i diritti che ha acquisito alla data in cui la denunzia è entrata in vigore, riguardo ai diversi programmi cui ha partecipato.

3. Se uno Stato membro cessa di essere parte alla Convenzione, la tabella dei contributi è adattata al bilancio preventivo generale, conformemente all'articolo 10.2, per il periodo quinquennale seguente a quello durante il quale detto Stato ha denunziato la Convenzione.» Articolo 20 L'articolo 19 della Convenzione diventa l'articolo 20 ed è emendato come segue: - il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo: «2. Salvo decisione contraria del Consiglio, l'Eumetsat è sciolta se, in seguito alla denunzia della presente Convenzione da parte di uno o più Stati membri conformemente all'articolo 19.1, o in seguito all'esclusione di uno Stato membro conformemente all'articolo 14.1, i contributi di ciascuno degli altri Stati membri al bilancio preventivo generale e ai programmi facoltativi risultino aumentati di più di un quinto.

La decisione di sciogliere l'Eumetsat è presa dal Consiglio conformemente all'articolo 5.2 (a), fermo restando che in questo caso lo Stato membro che ha denunziato la Convenzione o ne è stato escluso, non partecipa alla relativa votazione.» Articolo 21 L'articolo 20 della Convenzione diventa l'articolo 21 ed è emendato come segue: - nella lettera e) il riferimento all'articolo 16 è sostituito da un riferimento all'articolo 17.

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Creazione di un'organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (Eumetsat) Articolo 22 L'articolo 21 della Convenzione diventa l'articolo 22 ed è sostituito dal seguente testo: «Articolo 22 Registrazione All'atto dell'entrata in vigore della presente Convenzione nonché di qualsiasi suo emendamento, il depositario fa registrare le stesse presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.» Articolo 23 1. La Convenzione e il presente Protocollo costituiscono un unico strumento denominato «Convenzione relativa alla creazione di un'organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (Eumetsat)».

2. Gli Allegati I e II della Convenzione, compresa la descrizione del sistema e le disposizioni finanziarie relative al programma Meteosat operativo (MOP) rimangono in vigore fino allo scadere del programma alla fine del 1995.

Scaduto il Programma MOP, gli Allegati sono considerati abrogati senza che sia necessaria una decisione degli Stati membri dell'Eumetsat.

In futuro non saranno elaborati ulteriori Allegati alla Convenzione.

3. L'emendamento entra in vigore conformemente all'articolo 17.2 della Convenzione dell'Eumetsat. Fino alla conclusione della procedura, si raccomanda di convenire l'applicazione provvisoria degli emendamenti.

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente l'emendamento della convenzione relativa alla creazione di un'organizzazione europea per l'utilizzazione di satelliti meteorologici (Eumetsat) del 22 giugno 1994

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