Termine di referendum: 26 settembre 1994

Legge federale sulla protezione civile

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(LPCi) del 17 giugno 1994

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 22bis, 42ter e 64bis della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 agosto 1993 1), decreta: Capitolo primo: In generale Art. l Oggetto La presente legge regola l'organizzazione e l'intervento della protezione civile, l'obbligo di prestare servizio, i diritti e i doveri dei militi della protezione civile e di terzi, l'istruzione e i mezzi nonché il finanziamento e la ripartizione dei compiti tra Confederazione, Cantoni e Comuni in materia di protezione civile.

Art. 2 Scopo 1 La protezione civile ha lo scopo di proteggere la popolazione dagli effetti di catastrofi, situazioni d'emergenza e conflitti armati e contribuisce a far fronte a tali eventi.

2 Essa svolge compiti umanitari.

Art. 3 Compiti La protezione civile svolge in particolare i seguenti compiti per ordine delle autorità: a. informare la popolazione in merito ai pericoli, alle possibilità e alle misure di protezione; b. allarmare la popolazione e diffondere istruzioni sul comportamento da adottare; e. proteggere e assistere la popolazione nei pressi del domicilio e del posto di lavoro o di cura; d. salvare e soccorrere in collaborazione con altre organizzazioni previste a tale scopo; RS 520.1 » FF 1993 III 629 274

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f.

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coadiuvare le organizzazioni incaricate dalle autorità di accogliere, alloggiare e vettovagliare le persone in cerca di protezione; assistere le autorità cantonali e comunali nell'attuazione di misure d'aiuto in caso di catastrofe; proteggere i beni culturali.

Art. 4 Mezzi La protezione civile dispone dei mezzi seguenti: a. le organizzazioni di protezione civile con il loro personale, il loro materiale, i loro impianti e le loro installazioni d'allarme e di trasmissione; b. i rifugi destinati alla popolazione; e. i rifugi per i beni culturali mobili e le misure di protezione per quelli immobili.

Capitolo secondo: Organizzazione della protezione civile Art. 5 Confederazione 1 Salvo diversa disposizione, l'esecuzione dei compiti della Confederazione fissati nella presente legge compete all'Ufficio federale della protezione civile (Ufficio federale).

2 L'Ufficio federale: a. emana le prescrizioni relative all'organizzazione e all'amministrazione, all'istruzione dei militi nonché quelle inerenti al materiale e alle costruzioni della protezione civile; b. sorveglia l'esecuzione delle prescrizioni federali da parte dei Cantoni e dei Comuni; e. provvede alla ricerca e allo sviluppo necessari.

3 Esso può convocare a rapporti e corsi i collaboratori degli uffici cantonali responsabili della protezione civile.

Art. 6 Cantone 1 II Cantone è responsabile dell'esecuzione delle prescrizioni emanate dalla Confederazione.

2 Regola l'aiuto di vicinato e l'aiuto regionale.

3 Designa un ufficio responsabile della protezione civile.

Art. 7 Comune 1 II Comune è responsabile dell'applicazione delle misure prescritte dalla Confederazione e dal Cantone.

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Istituisce un'organizzazione di protezione civile e fa sì che questa sia pronta ad intervenire nei settori dell'organizzazione, dell'istruzione, del materiale e delle costruzioni.

3 Designa un capo dell'organizzazione di protezione civile e un ufficio della protezione civile quale organo esecutivo nell'ambito amministrativo.

Art. 8

Raggruppamento e collaborazione tra organizzazioni di protezione civile 1 Più Comuni possono unirsi e istituire un'unica organizzazione di protezione civile.

2 Le organizzazioni di protezione civile dei Comuni possono eseguire le misure di protezione civile in collaborazione tra di loro.

3 II Cantone può ordinare ai Comuni di collaborare in determinati settori o di raggruppare le loro organizzazioni di protezione civile.

Art. 9 Struttura dell'organizzazione di protezione civile 1 Ogni organizzazione di protezione civile comprende diversi servizi, secondo le particolari condizioni locali.

2 Essa è composta da direzioni e formazioni.

Ari. 10 Capo dell'organizzazione di protezione civile 1 II capo dell'organizzazione di protezione civile è responsabile dell'esecuzione del proprio incarico nei confronti dell'autorità comunale.

2 Ad esso spettano in particolare i compiti seguenti: a. pianificare e dirigere l'applicazione delle misure di protezione civile e istruire i membri della sua organizzazione, giusta le prescrizioni della Confederazione e del Cantone; b. assicurare la collaborazione con altre organizzazioni, giusta le prescrizioni cantonali e le istruzioni dell'autorità comunale; e. dirigere l'intervento della sua organizzazione e coordinare l'impiego dei mezzi che gli sono stati attribuiti.

Art. 11 Collaborazione 1 Le organizzazioni di protezione civile collaborano con tutte le organizzazioni incaricate di intervenire in situazioni straordinarie.

2 Se formazioni dell'esercito vengono assegnate alle autorità per la collaborazione, queste ultime decidono in merito al tipo, al luogo e all'urgenza dei soccorsi. Le autorità possono delegare questa competenza al capo dell'organizzazione di protezione civile. L'intervento della truppa è ordinato e diretto dal comandante militare.

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Capitolo terzo: Impiego delle organizzazioni di protezione civile e competenze in materia di chiamata Art. 12 Impiego 1 Le organizzazioni di protezione civile vengono impiegate: a. per l'aiuto, compreso quello urgente, in caso di catastrofi e altre situazioni d'emergenza; b. per il servizio attivo in caso di conflitti armati.

2 Per l'aiuto in caso di catastrofi e altre situazioni d'emergenza, le organizzazioni di protezione civile o parti di esse vengono di regola impiegate in collaborazione con altre organizzazioni previste a tale scopo.

3 Durante il servizio attivo, le organizzazioni di protezione civile o parti di esse vengono impiegate nell'ambito della difesa integrata.

4 Le organizzazioni di protezione civile non hanno compiti di combattimento e non sono armate.

Art. 13 Competenze in materia di chiamata 1 Per l'aiuto in caso di catastrofi e altre situazioni d'emergenza, i membri delle organizzazioni di protezione civile possono essere chiamati in servizio: a. dal Consiglio federale per gli interventi in Svizzera e nelle zone frontaliere; b. dal Cantone per gli interventi sul proprio territorio, negli altri Cantoni o nelle zone di frontiera dei Paesi ad esso confinanti; e. dal Comune per gli interventi sul proprio territorio e nei Comuni confinanti, svizzeri e esteri.

2 La chiamata dei militi dell'organizzazione di protezione civile per il servizio attivo compete al Consiglio federale. Esso può delegare tale competenza ai Cantoni.

3 II Consiglio federale, i Cantoni e i Comuni regolano le questioni inerenti alla chiamata nel limite delle loro competenze.

Capitolo quarto: Diritti e doveri Sezione 1: Obbligo di prestare servizio nella protezione civile Art. 14

Principio

1

Ogni cittadino svizzero di sesso maschile che non sia obbligato a prestare servizio militare o servizio civile è tenuto a prestare servizio nella protezione civile.

2 Nei periodi di servizio attivo, il Consiglio federale può sottomettere all'obbligo di prestare servizio gli stranieri di sesso maschile residenti in Svizzera, nella misura in cui ciò non sia escluso da convenzioni.

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Art. 15 Eccezioni 1 1 militi della protezione civile che svolgono un'importante attività d'interesse pubblico possono essere esonerati dall'obbligo di prestare servizio nella protezione civile oppure messi al beneficio di un congedo.

2 Previo loro consenso, i militi possono essere assegnati a organi di condotta civili per situazioni straordinarie, come pure a corpi di polizia cantonali o comunali.

3 II Consiglio federale regola i particolari.

Art. 16 Durata 1 L'obbligo di prestare servizio nella protezione civile inizia nell'anno in cui il milite compie i 20 anni e dura fino alla fine dell'anno in cui egli compie i 52.

2 II Consiglio federale può: a. anticipare l'obbligo di prestare servizio all'inizio dell'anno in cui i militi compiono i 17 anni e portarlo fino alla fine dell'anno in cui essi compiono i 60; b. ridurre l'obbligo di prestare servizio alla fine dell'anno in cui i militi compiono i 50 anni.

Art. 17 Incorporazione 1 Nelle organizzazioni di protezione civile vengono incorporate le persone psichicamente e fisicamente abili al servizio di protezione civile.

2 1 militi della protezione civile sono a disposizione dell'organizzazione di protezione civile del loro Comune di domicilio. Il Cantone può stabilire deroghe.

Art. 18 Proscioglimento ed esclusione 1 Chi ha terminato l'obbligo di prestare servizio viene prosciolto.

2 In casi fondati, i militi della protezione civile possono essere prosciolti anzitempo oppure esclusi dalle prestazioni di servizio.

Art. 19 Procedura 1 II Consiglio federale regola la procedura per l'incorporazione, il proscioglimento e l'esclusione.

2 II Comune decide in merito all'incorporazione, al proscioglimento anticipato e all'esclusione.

3 La decisione presa dal Comune può essere impugnata presso l'autorità designata dal Cantone. Quest'ultima statuisce definitivamente.

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Art. 20 Tenuta dei controlli 1 La Confederazione gestisce un sistema di elaborazione dei dati. Esso contiene i dati per la gestione dei mezzi della protezione civile giusta la presente legge, in particolare i dati concernenti i militi della protezione civile, la loro istruzione e i loro equipaggiamento, nonché le organizzazioni di protezione civile.

2 Gli organi federali e cantonali competenti trasmettono ai competenti uffici cantonali e agli uffici comunali della protezione civile le informazioni sulle persone soggette agli obblighi militari e su quelle obbligate a prestare servizio di protezione civile, necessarie alla tenuta dei controlli.

3 II Consiglio federale emana prescrizioni sul sistema di elaborazione dei dati, soprattutto per quanto concerne la protezione della personalità, la responsabilità e la sorveglianza.

Art. 21 Volontariato 1 Possono assumere volontariamente l'obbligo di prestare servizio di protezione: a. le donne a partire dall'anno in cui compiono i 20 anni; b. gli uomini prosciolti dall'obbligo di prestare servizio nella protezione civile; e. le persone di nazionalità straniera domiciliate in Svizzera, a partire dall'anno in cui compiono i 20 anni.

2 Le persone che assumono volontariamente l'obbligo di prestare servizio nella protezione civile hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri dei militi della protezione civile. Su domanda, possono essere prosciolte dall'obbligo di prestare servizio nella protezione civile.

Sezione 2: Diritti e doveri dei militi della protezione civile Art. 22 Soldo, vitto, alloggio e trasporto 1 Chiunque presta servizio di protezione civile ha diritto a soldo e vitto gratuito.

2 Inoltre ha diritto a: a. alloggio gratuito, nella misura in cui non può alloggiare al proprio domicilio; b. trasporto gratuito, con mezzi pubblici, per entrare in servizio e rientrare a domicilio dopo il licenziamento, se presta servizio fuori del Comune di residenza; l'organo che effettua la chiamata decide in merito a eventuali pretese se il servizio è prestato nel Comune di residenza.

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Art. 23 Indennità per perdita di guadagno Chiunque presta servizio di protezione civile ha diritto ad un'indennità per perdita di guadagno, giusta la legge federale del 25 settembre 1952'' sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile.

Art. 24 Tassa d'esenzione dal servizio militare Per il calcolo della tassa d'esenzione dal servizio militare giusta la relativa legge federale del 12 giugno 19592) vengono computati: a. i servizi d'istruzione, l'aiuto in caso di catastrofi e in altre situazioni d'emergenza nonché il servizio attivo; b. le prestazioni di servizio a titolo accessorio delle persone esonerate dal servizio di protezione civile giusta l'articolo 15 capoverso 1.

Art. 25 Assicurazione Chiunque presta servizio di protezione civile è assicurato giusta la legge federale del 19 giugno 19923) sull'assicurazione militare.

Art. 26 Sospensione delle esecuzioni Durante le prestazioni di servizio nell'ambito dell'aiuto in caso di catastrofi e in altre situazioni d'emergenza nonché in tempo di servizio attivo, ai militi della protezione civile sono applicabili gli articoli 57 e 57e della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento 4'.

Art. 27 Obblighi 1 1 militi della protezione civile sono tenuti a eseguire gli ordini di servizio loro impartiti.

2 1 membri delle organizzazioni di protezione civile devono conservare con cura l'equipaggiamento personale ricevuto in prestito e restituirlo in buono stato al momento del cambiamento di domicilio e del proscioglimento. Essi sono tenuti a procurarsi l'equipaggiamento personale, nella misura in cui quest'ultimo non sia loro consegnato.

3 1 membri delle organizzazioni di protezione civile possono essere obbligati ad assumere funzioni di superiori o specialisti e a prestare i servizi corrispondenti.

Essi devono adempiere anche compiti fuori servizio, in particolare quelli inerenti alla preparazione dei servizi d'istruzione.

" RS 834.1

2

> RS 661

3 4

>RS 833.1; RU 1993 3043 >RS 281.1

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Sezione 3: Doveri di terzi Art. 28 Singoli 1 In caso d'allarme e diffusione delle istruzioni di comportamento alla popolazione, ciascuno è tenuto a rispettare le disposizioni diramate dalle autorità.

2 In caso d'intervento delle organizzazioni di protezione civile o di parti di esse, ognuno può essere obbligato a prestare aiuto.

3 Chiunque presta aiuto nell'ambito dell'intervento di un'organizzazione di protezione civile è assicurato giusta la legge federale del 19 giugno 1992'' sull'assicurazione militare.

Art. 29 Proprietari di case e locatari 1 1 proprietari e i locatari devono provvedere alla preparazione e all'esecuzione delle misure loro prescritte e preparare i mezzi necessari a tali scopi.

2 1 proprietari e i locatari provvedono allo sgombero e alla preparazione dei locali da essi utilizzati, nella misura in cui sia necessario ai fini della protezione civile.

3 Qualora venisse ordinata l'occupazione dei rifugi, i proprietari e i locatari mettono gratuitamente a disposizione della protezione civile i posti protetti eccedenti.

Art. 30 Uso delle proprietà in tempo di pace 1 1 proprietari e i locatari sono obbligati a tollerare sui loro fondi gli impianti tecnici necessari alla protezione civile. L'eventuale deprezzamento è equamente risarcito.

2 Se del caso, la Confederazione può, giusta l'articolo 33 della legge federale del 20 giugno 19302) sull'espropriazione, esercitare il diritto di espropriazione applicando la procedura abbreviata. Il Consiglio federale può conferire tale diritto ai Cantoni e ai Comuni.

Art. 31 Uso delle proprietà in caso di catastrofi e altre situazioni d'emergenza nonché in tempo di servizio attivo Per l'aiuto in caso di catastrofi e in altre situazioni d'emergenza nonché in tempo di servizio attivo, la protezione civile ha il diritto di requisire alle stesse condizioni dell'esercito.

»RS 833.1; RU 1993 3043 > RS 711

2

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Capitolo quinto: Istruzione Sezione 1: Servizi d'istruzione Art. 32 Principio I militi della protezione civile ricevono la formazione e il perfezionamento durante i servizi d'istruzione (rapporti d'incorporazione, corsi), giusta le prescrizioni della Confederazione e dei Cantoni.

Art. 33 Rapporto d'incorporazione Nel corso del primo anno in cui sono sottoposti all'obbligo di prestare servizio, 1 militi della protezione civile sono convocati ad un rapporto d'incorporazione della durata di un giorno al massimo.

Art. 34 Corso d'introduzione Dopo l'incorporazione, i membri di un'organizzazione di protezione civile frequentano per principio un corso d'introduzione di cinque giorni al massimo.

Art. 35 Corsi per superiori e specialisti I 1 superiori e gli specialisti vengono istruiti in un corso di dodici giorni al massimo per l'assunzione di ogni nuova funzione. Questo servizio può essere suddiviso in più parti.

2 Per principio i superiori e gli specialisti frequentano un corso di perfezionamento di dodici giorni al massimo ogni quattro anni. Questo servizio può essere suddiviso in più parti.

Art. 36 Corsi di ripetizione 1 1 membri di un'organizzazione di protezione civile possono essere chiamati a seguire ogni anno corsi di ripetizione della durata di due giorni. Possono inoltre essere chiamati a compensare i giorni di servizio che non sono stati prestati durante i due anni civili precedenti e ad anticipare quelli da prestare nel corso dei due anni civili seguenti.

2 1 superiori e gli specialisti possono inoltre essere chiamati annualmente a prestare servizi supplementari della durata indicata qui di seguito: a. i capi delle organizzazioni di protezione civile, i capisettore e i loro sostituti nonché i capiservizio fino ad un massimo di tredici giorni; b. i capiquartiere, i capisolato, i capidistaccamento e i loro sostituti nonché i capisezione e i contabili fino ad un massimo di otto giorni; e. gli altri superiori e gli specialisti fino ad un massimo di quattro giorni.

3 1 corsi di ripetizione possono essere suddivisi in più parti. Possono svolgersi sull'arco di una giornata o essere suddivisi in più parti di almeno tre ore consecutive.

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Art. 37 Servizi volontari 1 Previo il loro accordo, i militi della protezione civile possono essere convocati a seguire servizi d'istruzione e corsi per istruttori al di là dell'obbligo legale.

2 Per i militi della protezione civile che lavorano a tempo pieno per la protezione civile, questa regola è applicabile unicamente ai servizi prestati in seno alla propria organizzazione.

3 Le prestazioni giusta il capoverso 1 sommate ai servizi obbligatori non possono superare i quaranta giorni per anno civile.

Sezione 2: Competenze Art. 38 Confederazione 1 La Confederazione istruisce: a. i capi delle organizzazioni di protezione civile, i capisettore e i loro sostituti nonché i capiservizio; b. i superiori e gli specialisti del servizio trasmissioni e del servizio di protezione AC.

2 Su richiesta del Cantone e a spese dello stesso, la Confederazione può istruire in corsi federali anche i superiori e gli specialisti la cui istruzione compete al Cantone.

Art. 39 Cantone 1 II Cantone istruisce: a. i capiquartiere, i capisolato e i loro sostituti; b. i capidistaccamento e i loro sostituti come pure i capisezione; e. gli altri specialisti delle organizzazioni di protezione civile.

2 Può assumersi in parte o per intero l'istruzione che compete ai Comuni. Le spese sono ripartite tra Cantone e Comuni giusta la legislazione cantonale in materia.

3 II Cantone fissa gli obiettivi dei corsi di ripetizione e ne sorveglia la preparazione ed esecuzione.

Art. 40 Comune 1 II Comune istruisce i capigruppo, i responsabili della protezione e gli altri membri dell'organizzazione di protezione civile.

2 Organizza i corsi di ripetizione.

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Sezione 3: Collaborazione Art. 41 Delega dei compiti relativi all'istruzione L'istruzione di competenza della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni può essere affidata, totalmente o parzialmente, a organizzazioni pubbliche o private.

Art. 42 Esercizi in comune Nel limite del possibile, le organizzazioni di protezione civile eseguono esercizi in comune con gli organi civili di condotta, i pompieri e altre organizzazioni civili nonché con l'esercito.

Sezione 4: Personale d'istruzione Art. 43 Personale d'istruzione a tempo pieno e a tempo parziale 1 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni mettono a disposizione il personale d'istruzione necessario negli ambiti di loro competenza.

2 II personale d'istruzione è composto da istruttori a tempo pieno e istruttori a tempo parziale.

Art. 44 Competenze in materia di formazione degli istruttori 1 La Confederazione istruisce gli istruttori a tempo pieno e gli istruttori a tempo parziale.

2 Dietro richiesta del Cantone, la Confederazione può affidargli la formazione degli istruttori a tempo parziale.

Art. 45 Tipo e durata della formazione degli istruttori 1 Gli istruttori a tempo pieno seguono una formazione di base della durata di 24 settimane al massimo. Questa formazione può essere suddivisa in più parti.

2 Gli istruttori a tempo parziale seguono una formazione di base della durata di tre settimane al massimo.

3 Per principio gli istruttori a tempo pieno frequentano ogni quattro anni corsi di perfezionamento di dieci giorni al massimo. Per gli istruttori a tempo parziale questi corsi durano al massimo cinque giorni. I corsi possono essere suddivisi in più parti.

4 È possibile organizzare corsi di formazione facoltativi destinati agli istruttori a tempo pieno e agli istruttori a tempo parziale.

Art. 46 Scuola per istruttori L'Ufficio federale gestisce una scuola per istruttori.

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Sezione 5: Centri d'istruzione Art. 47

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni costruiscono e gestiscono, separatamente o in comune, centri d'istruzione.

Capitolo sesto: Materiale e impianti Sezione 1: Materiale Art. 48 Confederazione I II Consiglio federale emana prescrizioni concernenti il materiale della protezione civile.

2 La Confederazione procura il materiale necessariamente unificato.

3 Essa può obbligare i Cantoni a tenere in deposito, amministrare e mantenere materiale.

Art. 49 Cantone II Cantone attribuisce ai Comuni il materiale procurato dalla Confederazione.

Art. 50 Comune 1 II Comune ordina, tramite il Cantone, il materiale per la sua organizzazione di protezione civile distribuito dalla Confederazione.

2 Acquista il materiale rimanente destinato alla propria organizzazione di protezione civile.

3 Può consegnare a titolo di prestito l'equipaggiamento personale ai membri della propria organizzazione di protezione civile.

Art. 51 Esonero dai dazi II materiale della protezione civile importato dalla Confederazione (prodotti semifabbricati e prodotti finiti) è parificato al materiale bellico per quanto riguarda i dazi, giusta l'articolo 14 numero 17 della legge federale sulle dogane 1' e l'articolo 22 della relativa ordinanza del 10 luglio 19262'.

»RS 631.0 > RS 631.01

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Sezione 2: Impianti Art. 52 1

II Comune costruisce o ammoderna gli impianti necessari alla sua organizzazione di protezione civile e provvede all'equipaggiamento e alla manutenzione degli stessi.

2 II Consiglio federale disciplina i dettagli. Esso può, per conseguire uno stato di preparazione equilibrato, stabilire un ordine di priorità per la costruzione degli impianti.

3 Al fine di ottenere una preparazione equilibrata, il Cantone può fissare il luogo e l'urgenza per la costruzione degli impianti.

Capitolo settimo: Distintivo internazionale della protezione civile e carta d'identità per il personale della protezione civile Art. 53 1

II distintivo internazionale della protezione civile serve per contrassegnare il personale, il materiale, gli impianti delle organizzazioni di protezione civile e 1 rifugi.

2 Anche singole persone che adempiono compiti di protezione civile sotto la direzione e rispondendo ad un appello delle autorità competenti possono essere contrassegnate con il distintivo.

3 Gli uffici incaricati dalla Confederazione, dai Cantoni e dai Comuni di eseguire compiti attinenti alla protezione civile sono autorizzati a utilizzare il distintivo per le loro attività amministrative.

4 Ai membri delle organizzazioni di protezione civile viene rilasciata la carta d'identità per il personale della protezione civile.

5 II distintivo e la carta d'identità sono conformi ai modelli che figurano nel Protocollo aggiuntivo I dell' 8 giugno 1977'> alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 19492) sulla protezione delle vittime di conflitti armati internazionali.

Capitolo ottavo: Spese Art. 54 Assunzione delle spese da parte della Confederazione 1 La Confederazione assume le spese della protezione civile nella misura in cui l'esecuzione e l'amministrazione di questa le incombano, in particolare quelle per i servizi d'istruzione da essa organizzati e per il materiale tecnico d'istruzione.

"RS 0.518.521 >RS 0.518.51

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La Confederazione assume le spese del materiale necessariamente unificato, nella misura in cui lo stesso non serva all'equipaggiamento degli impianti, dei centri operatori protetti (art. 3 della legge federale del 4 ottobre 19631} sull'edilizia di protezione civile) o dei rifugi (art. 4 e 8 cpv. 2 della legge federale sull'edilizia di protezione civile).

Art. 55 Sussidi federali 1 La Confederazione versa i sussidi seguenti, tenendo conto della capacità finanziaria dei Cantoni: a. dal 30 al 40 per cento delle spese per i servizi d'istruzione nonché di quelle legate alla chiamata in servizio da parte dei Cantoni e dei Comuni per l'aiuto in caso di catastrofi e in altre situazioni d'emergenza; b. dal 55 al 65 per cento delle spese legate alla chiamata delle organizzazioni di protezione civile da parte della Confederazione; e. dal 30 al 70 per cento delle spese di costruzione, di ammodernamento e d'equipaggiamento degli impianti, delle installazioni d'allarme e di trasmissione delle organizzazioni di protezione civile, nonché dei centri d'istruzione.

2 Per i sussidi previsti nel capo verso 1 lettere a e b, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, fissare un importo forfettario.

3 Non vengono concessi sussidi federali giusta il capoverso 1 lettera e per: a. l'acquisto di terreni e le indennità per l'utilizzazione di terreni pubblici e privati; b. le spese che sarebbero sorte anche senza la costruzione degli impianti dell'organizzazione di protezione civile o dei centri d'istruzione; e. i costi supplementari causati alle parti dell'edificio estranee alla protezione civile dalla costruzione di quelle ad essa attinenti; d. le tasse e gli emolumenti cantonali e comunali; e. gli interessi sul capitale; f. le spese di manutenzione.

4 1 sussidi federali sono assegnati e versati nella misura consentita dai crediti stanziati.

5 1 crediti per la costruzione e l'equipaggiamento degli impianti sono ripartiti tra i Cantoni secondo i bisogni della protezione civile e il numero degli abitanti.

La parte di crediti non utilizzata da un Cantone può essere attribuita ad altri Cantoni.

6 II Cantone ripartisce il credito spettantegli tra i Comuni, secondo le esigenze della loro protezione civile.

') RS 520.2

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Art. 56 Assunzione delle spese da parte del Cantone 1 II Cantone assume le spese non coperte da contributi federali che gli risultano dall'esecuzione dei suoi compiti di protezione civile.

2 Assume le spese per il materiale che deve essere sostituito anzitempo.

3 La legislazione cantonale stabilisce i sussidi versati dal Cantone ai Comuni.

Art. 57 Assunzione delle spese da parte del Comune 1 II Comune assume le spese non coperte dalla Confederazione o dal Cantone che gli risultano dall'esecuzione dei suoi compiti di protezione civile.

2 Assume le spese per il materiale che dev'essere sostituito anzitempo.

Capitolo nono: Responsabilità per danni Art. 58 Principi 1 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni sono responsabili di qualsiasi danno causato illecitamente a terzi durante i servizi d'istruzione o altre prestazioni di servizio da parte degli istruttori e dei militi della protezione civile, nella misura in cui non possano provare che il danno sia dovuto a forza maggiore o a colpa della parte lesa o di terzi.

2 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni rispondono solidalmente dei danni che devono risarcire. Per il diritto di regresso tra le autorità tenute al risarcimento, i costi sono ripartiti giusta l'articolo 55 capoverso 1 lettera a.

3 II danneggiato non può far valere i propri diritti nei confronti degli istruttori o dei militi colpevoli.

4 In caso di esercizi combinati cui partecipano l'esercito o altre organizzazioni, la responsabilità è disciplinata dalle disposizioni della presente legge.

5 Non è data responsabilità per danni secondo la presente legge se le organizzazioni di protezione civile intervengono in caso di servizio attivo.

6 Per avvenimenti cui sono applicabili altre disposizioni di responsabilità civile, queste ultime prevalgono sulla presente legge.

Art. 59 Regresso La Confederazione, i Cantoni e i Comuni che hanno risarcito il danno hanno diritto di regresso contro gli istruttori o i militi della protezione civile che hanno causato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.

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Art. 60 Responsabilità per danni nei confronti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni 1 Gli istruttori e i militi della protezione civile sono responsabili per i danni causati direttamente alla Confederazione, ai Cantoni o ai Comuni, violando intenzionalmente o per negligenza grave i propri doveri.

2 Gli istruttori e i militi sono responsabili del materiale loro assegnato. Essi rispondono dei danni e delle perdite arrecati intenzionalmente o per negligenza grave.

3 1 contabili sono responsabili della contabilità, del denaro e dei mezzi loro affidati, nonché del loro impiego conforme alle prescrizioni. Essi rispondono dei danni arrecati intenzionalmente o per negligenza grave.

4 Allo stesso modo gli organi di controllo della tenuta dei conti sono responsabili in caso di violazione dei loro doveri.

Art. 61 Determinazione del risarcimento 1 L'ammontare del risarcimento è stabilito in base agli articoli 42, 43 capoverso 1, 44 capoverso 1, 45-47, 49, 50 capoverso 1 e 51-53 del Codice delle obbligazioni l) applicati per analogia.

2 In caso di responsabilità di un istruttore o di un milite della protezione civile, si tiene debitamente conto anche del tipo di servizio, del comportamento durante il servizio e della situazione finanziaria del responsabile.

Art. 62 Danneggiamento o perdita di oggetti personali 1 Gli istruttori e i militi della protezione civile devono assumersi le spese per la perdita e il danneggiamento dei loro oggetti personali. Al danneggiato può essere concessa un'equa indennità dalla Confederazione, dal Cantone e dal Comune, qualora il danno fosse dovuto ad un incidente durante il servizio o direttamente collegato all'esecuzione di un ordine.

2 In caso di responsabilità del danneggiato, l'indennità può essere ridotta in misura adeguata. In tal caso si tiene pure conto del fatto se l'uso dell'oggetto in questione era necessario per ragioni di servizio.

Art. 63 Prescrizione 1 II diritto al risarcimento secondo gli articoli 58 e 62 nei confronti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni si prescrive in un anno da quando il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e, in ogni caso, in cinque anni dall'evento che l'ha causato.

2 II diritto di regresso della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni giusta l'articolo 59 si prescrive in un anno da quando l'avente diritto ha avuto cono» RS 220 19 Foglio federale. 77° anno. Voi. III

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scenza del danno e dell'identità del responsabile e, in ogni caso, in cinque anni dall'evento che ha causato il danno.

3 Se il diritto al risarcimento o il diritto di regresso risulta da un reato per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è applicabile quest'ultimo.

4 Gli articoli 135-142 del Codice delle obbligazioni'' sono applicabili per analogia alla prescrizione e alla sua interruzione. È considerata azione anche la richiesta di risarcimento inviata per scritto alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni.

Capitolo decimo: Ricorso e disposizioni penali Sezione 1: Ricorso Art. 64 Pretese non pecuniarie In caso di controversie non pecuniarie, contro le decisioni dell'ultima istanza cantonale, non considerate definitive ai sensi della presente legge, è ammissibile entro trenta giorni il ricorso presso il Dipartimento federale di giustizia e polizia, il quale decide definitivamente.

Art. 65 Pretese pecuniarie 1 II Cantone designa l'autorità chiamata a decidere in prima istanza sulle pretese di risarcimento e sulle azioni di regresso per i danni occorsi durante i servizi organizzati dal Cantone o dai Comuni. Contro la decisione di quest'ultima è ammissibile il ricorso presso l'Ufficio federale.

2 L'Ufficio federale decide in merito alle pretese di risarcimento e alle azioni di regresso per i danni occorsi durante i servizi organizzati dalla Confederazione.

3 Sulle pretese pecuniarie della Confederazione o contro di essa, fondate sulla legislazione della protezione civile ma che non concernono la responsabilità per danni, decide l'Ufficio federale.

4 Le decisioni dell'Ufficio federale possono essere impugnate presso la Commissione federale di ricorso in materia di protezione civile. La decisione di quest'ultima può essere impugnata mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Sezione 2: Disposizioni penali Art. 66 Infrazioni alla legge 1 È punito con la detenzione, l'arresto o la multa chiunque intenzionalmente: » RS 220 290

Legge sulla protezione civile

a.

si rifiuta di dar seguito a una convocazione o alla chiamata, si allontana dal servizio senza esserne autorizzato, non rientra dopo un'assenza autorizzata, abusa di un congedo concessogli o si sottrae in altro modo all'obbligo di prestare servizio; b. disturba servizi d'istruzione o altre manifestazioni della protezione civile nonché il suo intervento, oppure ostacola o mette in pericolo le persone che prestano servizio di protezione; e. incita pubblicamente a rifiutare di servire nella protezione civile o a trasgredire alle misure ufficialmente ordinate.

2 Chi agisce per negligenza è punito con la multa. Nei casi di lieve entità l'autorità cantonale o comunale competente può rinunciare, la prima volta, a un'azione penale e limitarsi ad ammonire il colpevole.

3 È punito con l'arresto o con la multa chiunque: a. si rifiuta di assumere i compiti e le funzioni attribuitegli dalla protezione civile; b. viene meno agli ordini di servizio; e. disattende ordini o regole di comportamento relative all'allarme; d. abusa del distintivo internazionale della protezione civile oppure della carta d'identità per il personale della protezione civile.

4 Nei casi di lieve entità l'autorità cantonale o comunale competente può rinunciare a un'azione penale e limitarsi ad ammonire il colpevole.

5 Sono fatti salvi il perseguimento penale e l'azione civile in virtù di altre leggi.

Art. 67 Infrazioni alle disposizioni esecutive 1 Chiunque viola intenzionalmente le prescrizioni emanate dal Consiglio federale in esecuzione della presente legge è punito con la multa e, inoltre, nei casi gravi o in caso di recidiva, con l'arresto.

2 Nei casi di lieve entità o se l'autore ha agito per negligenza, l'autorità cantonale o comunale competente può rinunciare a un'azione penale e limitarsi ad ammonire il colpevole.

Art. 68 Perseguimento penale 1 II perseguimento e il giudizio degli atti cui la presente legge commina una pena spettano ai Cantoni.

2 Tutte le decisioni penali e le dichiarazioni di non doversi procedere devono essere comunicate, in copia integrale e gratuitamente, all'Ufficio federale di polizia, il quale informerà l'Ufficio federale della protezione civile.

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Legge sulla protezione civile

Capitolo undicesimo: Disposizioni finali Art. 69 Vigilanza II Consiglio federale esercita la vigilanza in materia di protezione civile.

Art. 70 Disposizioni esecutive 1 II Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione e di procedura, nel limite in cui questi compiti non siano conferiti per legge al Dipartimento federale di giustizia e polizia.

2 Per il resto, l'esecuzione delle prescrizioni spetta ai Cantoni e, sotto la loro vigilanza, ai Comuni.

Art. 71 Diritto previgente: abrogazione La legge federale del 23 marzo 1962!) sulla protezione civile è abrogata.

Art. 72 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 17 giugno 1994 II presidente: Jagmetti II segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 17 giugno 1994 II presidente: Gret Haller II segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 28 giugno 19942' Termine di referendum: 26 settembre 1994

6131

»RU 1962 1131, 1964 485, 1968 83 981, 1969 319, 1971 751 1461, 1978 266 484, 1985 1649, 1990 1851, 1992 288 2) FF 1994 III 274

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge federale sulla protezione civile (LPCi) del 17 giugno 1994

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1994

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3

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25

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28.06.1994

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274-292

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10 117 829

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