# S T #

94.046

Messaggio concernente una modificazione della legge federale contro la concorrenza sleale (LCS1) Liberalizzazione del regime delle liquidazioni dell'11 maggio 1994

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di modificazione della legge federale contro la concorrenza sleale (LCS1).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

11 maggio 1994

1994 - 259

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Stich II cancelliere della Confederazione, Couchepin

403

Compendio Nel suo messaggio del 24 febbraio 1993 sul programma di governo dopo il no allo SEE, il Consiglio federale ha presentato un pacchetto di provvedimenti intesi a rinnovare l'economia di mercato, citando la liberalizzazione del regime delle liquidazione come esempio di provvedimento destinato ad abrogare talune disposizioni legislative che ostacolano la concorrenza Giusta la legislazione in vigore, l'annuncio e l'esecuzione di una liquidazione o di un'operazione analoga sottostanno all'autorizzazione e a determinate condizioni. Il regime in questione limita la libertà delle decisioni commerciali e impedisce gli adeguamenti alla situazione del mercato. Inoltre rende difficile l'accesso al mercato di prodotti nuovi e di nuovi commercianti, visto che all'infuori dei periodi di vendite speciali questi ultimi non possono farsi notare per il tramite di offerte speciali di breve durata. Le condizioni reali sono tali che ampie cerehie commerciali tentano di adeguarsi alla situazione del mercato e di passare oltre le disposizioni restrittive. Anche i tribunali e le autorità di esecuzione accettano difficilmente il regime in vigore, il che provoca problemi di applicazione. Dal raffronto tra le nostre disposizioni in materia di liquidazione con quelle dei Paesi limitrofi risulta che il nostro regime è più severo.

Per tutti questi motivi nell'ambito del presente messaggio vi è sottoposto un disegno che abroga a livello di LCSl le disposizioni di diritto amministrativo sulle liquidazioni. Tale modificazione non provoca un vuoto giuridico, in quanto la LCSl in vigore e l'ordinanza sull'indicazione dei prezzi offrono sufficienti garanzie per la protezione dei commercianti onesti, dei concorrenti e dei consumatori.

404

Messaggio I

Parte generale

II

Situazione iniziale

III

Programma del Consiglio federale per il rinnovamento dell'economia di mercato

Con decreto del 20 gennaio 1993, il nostro Collegio ha approvato un primo pacchetto di provvedimenti per il rinnovamento dell'economia di mercato. Nell'ambito di codesto pacchetto, il Dipartimento federale dell'economia pubblica (DFEP) è stato in particolare incaricato di presentare un disegno di modificazione della legge federale contro la concorrenza sleale (LCS1), disegno destinato a liberalizzare le vendite speciali e segnatamente ad abrogare il regime dell'autorizzazione obbligatoria (cfr. anche il messaggio del 24 febbraio 1993 sul programma di governo dopo il no allo SEE, FF 1993 I 609 segg., 625).

112

L'ordinamento vigente in materia di liquidazioni e di vendite speciali

Le basi legali in materia di liquidazioni sono costituite dagli articoli 21-22 e 25-27 della legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCS1, RS 241) e dall'ordinanza del 14 dicembre 1987 sulle liquidazioni e le operazioni analoghe (OL, RS 241.1).

112.1

Definizione

Le liquidazioni e le operazioni analoghe sono operazioni di vendita al dettaglio nell'ambito delle quali, mediante pubblico annuncio, il venditore prospetta temporaneamente al compratore particolari vantaggi che solitamente non concede (art. 21 cpv. l LCS1, art. 2 cpv. 1 OL). È data liquidazione o operazione analoga se sono adempiti cumulativamente i quattro seguenti elementi costitutivi: - vendita al dettaglio - annuncio pubblico - concessione di un vantaggio particolare - carattere temporaneo del vantaggio particolare.

Giusta la giurisprudenza costante del Tribunale federale, la possibilità di un vantaggio particolare non risulta dal senso che il venditore intende dare al suo annuncio, bensì dall'impressione che detto annuncio esercita sul pubblico, in altri termini dal fatto che agli acquirenti potenziali venga fatto credere che successivamente non potranno più acquistare la mercé desiderata ad un prezzo così favorevole come al momento dell'offerta speciale. La limitazione nel tempo del vantaggio particolare può risultare dall'insieme delle circostanze, come per esempio dal richiamo ad uno stock ridotto di merci, dal momento o dalla presentazione dell'annuncio (cfr. a titolo indicativo DTF 116 IV 167).

405

112.3

Tipi di liquidazione

Viene operata una distinzione tra liquidazioni totali e parziali e operazioni analoghe (ossia vendite speciali). Le liquidazioni totali hanno lo scopo di smerciare tutti gli stock di merci in seguito alla completa cessazione dell'attività (art. 2 cpv. 2 lett. a OL). Le liquidazioni parziali sono invece operazioni di vendita destinate unicamente allo smercio di determinati stock di merci, per esempio in seguito alla cessazione della vendita di determinati assortimenti o alla chiusura di reparti di vendita, oppure in seguito a danni dovuti a inondazione o incendio, oppure in caso di trasloco imminente o di importanti trasformazioni edilizie (art. 2 cpv. 2 lett. b OL). Le liquidazioni totali o parziali sono destinate unicamente allo smercio degli stock e pertanto l'approvvigionamento in vista di una liquidazione o durante una liquidazione è espressamente vietato (art. 17 OL). Inoltre, la liquidazione può essere effettuata soltanto se il commercio è stato esercitato durante almeno un anno (termine d'attesa; art. 21 cpv. 2 LCS1; art. 14 OL). Di norma l'esecuzione di una liquidazione comporta il divieto di riaprire su tutto il territorio svizzero il commercio delle medesime merci oggetto della liquidazione durante un termine da uno a cinque anni (art. 21 cpv.

3 LCS1; art. 18 OL).

Le altre operazioni che adempiono le condizioni dell'articolo 2 capoverso 1 OL sono considerate vendite speciali. In altri termini questo significa che tutti gli annunci pubblici di vantaggi particolari temporanei che non sono destinati esclusivamente alla liquidazione della totalità di uno stock di merci o di una determinata categoria di merci rientrano nella nozione di «vendite speciali».

Può trattarsi nella fattispecie delle smercio accelerato di merci per motivi di ordine stagionale (vendite di fine stagione), ma anche di vendite promozionali per l'introduzione di nuovi prodotti, di vantaggi concessi temporaneamente in caso di apertura di nuovi commerci, di vendite speciali di anniversario, come pure di tutte le vendite promozionali all'infuori delle vendite speciali soggette ad autorizzazione. Le vendite speciali sono sovente vendite promozionali: questa circostanza traspare chiaramente dal fatto che vi si vendono scientemente merci prodotte o acquistate prima o durante l'operazione, nella prospettiva espressa della vendita speciale.

112.4

Obbligo dell'autorizzazione

L'annuncio pubblico e l'esecuzione di liquidazioni e di operazioni analoghe sottostanno all'obbligo di autorizzazione (art. 21 cpv. l LCS1). I dettagli sono disciplinati nell'ordinanza sulle liquidazioni. Importante in questo contesto è che le vendite speciali sono autorizzate soltanto durante determinati periodi (art. 22 OL), ossia dal 1° gennaio a fine febbraio e dal 1° luglio al 31 agosto.

Il medesimo punto di vendita ha il diritto di organizzare una sola vendita speciale per periodo, ossia una in inverno ed una in estate. La vendita speciale è limitata a tre settimane. I Cantoni hanno la facoltà di scegliere tra il sistema dell'autorizzazione individuale e quello dell'autorizzazione generale. Nel caso dell'autorizzazione individuale, il commerciante fissa autonomamente le tre settimane di vendita speciale. Nel caso del sistema dell'autorizzazione generale, 406

applicato da sei Cantoni (UR, FR, AI, VD, NE e GE), le tre settimane sono le stesse per tutti i commerci e sono fissate in modo imperativo, d'intesa con le associazioni economiche.

Le liquidazioni totali e parziali possono essere effettuate in qualsiasi momento, tranne durante il periodo compreso dal 1° novembre al 31 dicembre (art. 15 OL). Le liquidazioni totali possono durare da quattro a sei mesi, mentre quelle parziali possono estendersi su un periodo da uno a due mesi.

112.5

Campo d'applicazione

Sono escluse dal campo d'applicazione dell'OL le vendite speciali di prodotti alimentari, di bevande e di tabacco, di alimenti per animali, di fiori recisi e di tutti gli articoli di consumo corrente destinati alla pulizia e all'igiene personale (art. 1 cpv. 1 lett., a OL). Non rientrano parimenti nel campo d'applicazione dell'OL le realizzazioni di beni ordinate e sorvegliate dall'autorità, in particolare nell'ambito delle procedure di esecuzione, di concordato e di liquidazione successoria ufficiale (art. 1 cpv. 2 lett. b OL).

112.6

Sanzioni e esecuzione

Le infrazioni all'ordinanza sulle liquidazioni e le operazioni analoghe sono perseguite d'ufficio e punite con l'arresto o con la multa sino a 20'000 franchi (art.

25 LCS1). Il perseguimento penale e l'esecuzione delle disposizioni in materia di liquidazione e di operazioni analoghe spettano ai Cantoni (art. 27 LCS1; art.

26 OL).

113

Liberalizzazioni già attuate

Le liquidazioni e le operazioni analoghe hanno spesso provocato abusi. Pertanto il loro disciplinamento legale costituisce una tradizione in Svizzera e nei Paesi vicini. Le norme del commercio in materia di liquidazione hanno sempre perseguito un duplice obiettivo: da un canto la protezione del pubblico contro le frodi, i vantaggi eccessivi e lo sfruttamento e, d'altro canto, la protezione dei commercianti e dei concorrenti onesti dalla concorrenza a oltranza (con componenti di politica strutturale). Il regime dell'autorizzazione obbligatoria per le liquidazioni totali e parziali è giustificato dal fatto che questi due tipi di vendita - sostenuti da una pubblicità allettante - sono propizi per indurre il pubblico in errore e per creare ampie distorsioni del mercato regolare in un determinato settore. La vecchia LCS1 del 1943 e la relativa ordinanza sulle liquidazioni e le operazioni analoghe del 1947 hanno unificato le regolamentazioni cantonali e creato condizioni proprie di mercato interno in questo settore.

L'ordinanza sulle liquidazioni del 1947 aveva suddiviso le liquidazioni in liquidazioni totali, parziali, stagionali e di inventario. Tali liquidazioni erano caratterizzate dal fatto che servivano allo smercio di interi stock o di stock di determinate merci. Per tutti i tipi di liquidazione vigeva il divieto di approvvigiona407

mento nel corso dell'operazione. Si consideravano però anche operazioni analoghe alle liquidazioni le vendite che, pure adempiendo i requisiti definiti dall'ordinanza, non erano o non erano esclusivamente destinate allo smercio di determinati stock di merci. Tali vendite erano denominate vendite eccezionali, categoria che comprendeva le vendite al ribasso, le vendite promozionali, le vendite speciali e ulteriori operazioni di vendita con denominazioni analoghe.

È soprattutto il divieto di approvvigionamento nel caso delle operazioni di vendita stagionale o di inventario che suscitò le maggiori difficoltà a livello di esecuzione: questa situazione è sfociata nel 1971 in una revisione dell'ordinanza sulle liquidazioni e le operazioni analoghe. Le tre diverse forme di liquidazione, ossia la liquidazione stagionale, la liquidazione di inventario e la vendita eccezionale - che potevano essere autorizzate soltanto in gennaio/febbraio e luglio/agosto - vennero riunite sotto la denominazione unica di «vendite speciali». Il divieto di approvvigionamento divenne dunque caduco per queste operazioni. Nel contempo erano state escluse dal campo di applicazione dell'ordinanza le vendite speciali di generi alimentari e di articoli di consumo corrente per la pulizia e l'igiene personale. Codesta revisione dell'ordinanza ha pertanto costituito un primo passo in vista di una liberalizzazione.

Nell'ambito della revisione totale della LCS1 all'inizio degli anni Ottanta, la commissione peritale e il nostro Collegio proposero l'abbandono dell'obbligo di autorizzazione per le vendite speciali (FF 1983 II 1029 segg, 1065 segg.).

Queste tendenze di liberalizzazione sono state dettate dalle difficoltà di esecuzione (le cosiddette prevendite speciali), l'insufficiente sostegno alla legge da parte degli stessi ambienti commerciali e la scarsa efficacia delle sanzioni penali. Le vostre Camere optarono comunque a favore del mantenimento dell'obbligo dell'autorizzazione (Boll. uff. N 1985 854 segg., 859; S 1986 425 segg., 427), riprendendo la normativa della vecchia LCS1 del 1947, con l'eccezione delle disposizioni penali, settore nel quale la soppressione degli elementi costitutivi dell'infrazione in materia di liquidazioni si è tradotta in un allentamento e quindi in una maggiore difficoltà di esecuzione. In virtù della
decisone presa dal Parlamento, nell'ambito della successiva revisione totale dell'ordinanza sulle liquidazioni il nostro Collegio non disponeva più di alcun margine di manovra per introdurre ulteriori liberalizzazioni. La sola modificazione essenziale consistette nello spostamento dell'inizio del periodo delle vendite speciali invernali al 1° gennaio (invece del 15 gennaio come previsto dalla legislazione anteriore).

114 114.1

Raffronto con i Paesi limitrofi Liquidazioni totali e parziali

Nei Paesi limitrofi, ossia in Germania, in Austria, in Francia e in Italia, l'annuncio e l'esecuzione di liquidazioni totali e parziali sottostanno a una normativa. In Austria, Francia e Italia è necessaria l'autorizzazione del Comune. In Germania - Paese che disciplina le liquidazioni unicamente a livello di diritto privato - esiste un obbligo di annuncio nei confronti della competente rappresentanza ufficiale delle professioni del commercio, dell'artigianato e dell'indu408

stria. In tutti questi Paesi le liquidazioni totali sono destinate allo smercio dell'intero stock di merci in caso di completa cessazione dell'attività, mentre le liquidazioni parziali sono destinate allo smercio degli stock di determinati merci per motivi diversi (in particolare in caso di danni dovuti a eventi naturali, in caso di trasloco, di trasformazioni, ecc.). Tutti questi Paesi sanciscono il divieto di approvvigionamento e, con l'eccezione della Francia, limitano maggiormente la durata delle liquidazioni totali. La Germania e l'Austria accordano a un commercio l'autorizzazione di effettuare una liquidazione soltanto dopo un periodo di attesa di tre anni e, in caso di liquidazione totale, vietano per una durata di due o rispettivamente tre anni la riapertura di un commercio similare nella medesima località. In Francia vige un termine di attesa di due anni dalla conclusione della liquidazione totale affinchè la stessa ed identica persona pòssa effettuare un'altra liquidazione totale nei medesimi locali di vendita.

114.2

Vendite speciali

In materia di regolamentazione delle vendite speciali, le norme applicate dai Paesi in rassegna divergono maggiormente rispetto a quelle applicabili alle liquidazioni totali e parziali.

In Germania sono vietate le cosiddette operazioni speciali. Esse sono definite come «operazioni di vendita al dettaglio effettuate all'infuori dell'attività commerciale regolare, destinate ad accelerare lo smercio degli stock e a suscitare nel compratore l'impressione di beneficiare di un vantaggio particolare». Non sono considerate operazioni speciali: 1. Le vendite di fine inverno e fine estate di tessuti, abiti, calzature, pelletterie e articoli sportivi, con inizio l'ultimo lunedì di gennaio e di luglio e limitate a dodici giorni feriali.

2. Le vendite organizzate per il venticinquesimo anniversario di un'azienda.

3. Le offerte speciali (ossia offerte, non limitate nel tempo, di singoli articoli designati in funzione della loro qualità o del loro prezzo, che rientrano nell'attività commerciale regolare dell'azienda).

La vigilanza sulle operazioni speciali spetta all'economia privata.

In Austria l'annuncio delle vendite di fine stagione, delle vendite di liquidazione stagionale, delle vendite di inventario e delle vendite speciali sottosta all'obbligo di notificazione. Esse possono essere effettuate soltanto durante il periodo di tempo fissato dalla competente camera dipartimentale di commercio, ma al massimo tre volte all'anno e per una durata totale non superiore a sei settimane. Nelle quattro settimane che precedono queste operazioni non possono essere annunciate ulteriori campagne speciali, riduzioni di prezzo o altre misure analoghe. Le offerte promozionali e le riduzioni di prezzo sono ammesse nei periodi di basse vendite.

In Francia i «soldes» (saldi) sono definiti operazioni di vendita al dettaglio di durata limitata annunciati in modo tale che il compratore abbia l'impressione che si tratti di accelerare lo smercio integrale o almeno parziale di uno stock 27 Foglio federale. 77° anno. Voi. III

409

di merci. È irrilevante la designazione che viene data a queste vendite. L'organizzazione di «soldes» sottosta all'autorizzazione del Comune competente.

L'autorizzazione non è necessaria per i cosiddetti «soldes périodiques ou saisonniers» (saldi periodici o stagionali), che possono essere organizzati due volte all'anno, ogni volta per un periodo di due mesi. In ogni Dipartimento l'inizio del periodo delle vendite speciali è stabilito dal prefetto d'intesa con le camere di commercio e con le organizzazioni dei consumatori. L'uso del termine «soldes» è limitato alle operazioni di vendita definite dalla legge. Sono invece sempre possibili senza autorizzazione le cosiddette «ventes promotionnelles» (vendite promozionali) destinate all'introduzione sul mercato di determinati prodotti o ad accelerarne lo smercio. Tali vendite non devono suscitare l'impressione che si tratti di accelerare lo smercio di uno stock o che esso sia limitato.

In Italia le vendite di fine stagione (saldi) di articoli di moda e di prodotti di carattere stagionale o il cui valore diminuisce possono essere effettuate senza autorizzazione. Vige nondimeno l'obbligo di informare il Comune cinque giorni prima dell'inizio della vendita di fine stagione (obbligo di notificazione).

Tali vendite possono essere organizzate due volte all'anno, ossia dal 7 gennaio al 7 marzo e dal 10 luglio al 10 settembre. Anche nel caso delle vendite promozionali vige il mero obbligo di notificazione. Le vendite promozionali sono offerte accompagnate da riduzioni di prezzo e ribassi, presentate al pubblico come occasioni favorevoli di acquisto. Le vendite promozionali di abiti, di accessori per abiti, di biancheria, di calzature e di pelletterie non possono essere organizzate durante i quaranta giorni che precedono i saldi e durante i saldi stessi. Le vendite promozionali di tutti gli altri prodotti sono ammesse durante tutto l'anno, previa notificazione al Comune. Non è dato obbligo di notificazione per le vendite promozionali di generi alimentari e di prodotti per l'igiene.

115 115.1

Soppressione dell'obbligo di autorizzazione per le vendite speciali Disciplinamento delle liquidazioni e situazione del mercato

II regime delle liquidazioni è sempre stato basato su una componente di politica strutturate, pur non riuscendo a contenere il processo di concentrazione nel commercio al dettaglio. L'attuale situazione del mercato, per l'appunto nel campo delle merci assoggettate come i tessili, le calzature, i mobili, l'elettronica per il grande pubblico, ecc., è caratterizzata da un'offerta mondiale in assortimenti di tutte le qualità, di ogni prezzo e di tutte le creazioni della tecnica e della moda. Ovviamente non soltanto il commercio, ma anche l'industria e i fornitori spingono alla vendita e allo smercio degli stock. Ne consegue che le disposizioni restrittive in materia di vendita si ripercuotono commercialmente anche sull'industria e sui fornitori. Il regime vigente si profila come un rigido corsetto che rende difficile un adeguamento flessibile alle mutevoli condizioni del mercato e che non tiene conto dell'offerta eccedentaria mondiale. L'incapacità della normativa in vigore è oggigiorno altresì palesata dal fatto che sono sempre più numerosi i commercianti che sanno trarre vantaggio dal disciplinamento delle liquidazioni. Non sarebbe possibile impedire questi abusi, anche se 410

l'amministrazione intraprendesse sforzi smisurati per porvi rimedio. È la ragione per la quale il nostro Collegio propone di abrogare le disposizioni di diritto amministrativo sulle liquidazioni e di affidare la vigilanza ed il controllo delle liquidazioni all'economia privata nell'ambito della parte generale della LCS1. Riteniamo infatti che questo provvedimento contribuirebbe efficacemente all'attuazione del mandato di deregolamentazione e all'abolizione di prescrizioni che ostacolano la concorrenza.

115.2

Soppressione dell'obbligo di autorizzazione per le vendite speciali

Motivi di ordine economico La legislazione vigente in materia di vendite speciali limita l'annuncio e la concessione di vantaggi temporanei in tutti i settori di merci, eccettuati i generi alimentari, le bevande, il tabacco e i prodotti di drogheria. Pertanto essa rende difficile l'accesso al mercato di nuovi prodotti e di nuovi concorrenti, visto che questi ultimi non possono farsi conoscere sul mercato per il tramite di vantaggi temporanei come prezzi introduttivi, campagne per l'apertura di un commercio e altre operazioni analoghe. Questo modo di procedere è possibile unicamente se l'apertura del commercio o l'introduzione di un nuovo prodotto è fortuitamente concomitante con uno dei due periodi di vendite speciali e può quindi essere richiesta l'autorizzazione necessaria. La normativa in vigore vieta parimenti di annunciare anniversari all'infuori dei periodi di vendite speciali o l'organizzazione di vendite promozionali nei periodi di basse vendite. Gli esempi pratici che seguono illustrano la situazione esistente (illustrazioni 1 e 2): Illustrazione 1 Offerta di apertura di un commercio

Questo annuncio di nuova apertura contravviene all'ordinanza sulle liquidazioni, visto che riunisce tutti gli elementi costitutivi della vendita speciale soggetta ad autorizzazione (vendita al dettaglio, annuncio pubblico, vantaggio particolare e temporaneo).

411

Illustrazione 2 Offerta di introduzione

Shop est le résultat d'une étroite collaboration avec société de réputation internationale dans la branche des accessoires photo, son et vidéo. Désormais, nous sommes heureux de même à votre disposition une sélection d'articles de qualité éprouvée à des conditions particulièrement avantageuses.

Une remise exceptionnelle de lancement de

vous est accordée jusqu'au 31 décembre 1988.

Anche nel caso di questa offerta di introduzione tutti gli elementi costitutivi sono riuniti.

La normativa in vigore costituisce pertanto una barriera che limita l'accesso al mercato, riduce la concorrenza dei prezzi e ostacola la concorrenza. L'esonero delle vendite speciali dall'obbligo di autorizzazione aumenta il margine di manovra delle attività di marketing delle aziende del commercio al dettaglio. Grazie a questa liberalizzazione i dettaglianti delle regioni di confine - già ora esposti ad una più aspra concorrenza - disporranno in particolare di maggiori possibilità per reagire alle vendite promozionali dei commercianti oltre frontiera.

Come palesato dal raffronto con le legislazioni dei Paesi limitrofi, il margine di manovra dei commercianti svizzeri è più ristretto per poter effettuare vendite promozionali all'infuori delle classiche vendite di fine stagione.

La limitazione delle vendite speciali e promozionali a due volte tre settimane all'anno entro periodi prestabiliti impedisce altresì un adeguamento alla situazione del mercato, adeguamento peraltro auspicabile nell'ottica commerciale.

Inoltre le vendite speciali durante questi periodi fissi sono orientate su merci stagionali alla moda. Per quale ragione automobili, benzina, impianti stereofonici o gruppi di poltrone possono essere offerti a prezzo vantaggioso soltanto durante questi periodi? Non è facile trovare una spiegazione plausibile. Anche il Tribunale federale ha già sollevato a più riprese il problema della legittimità della normativa sulle vendite speciali (cfr. DTF 777 IV 208, 776 IV 170).

Nell'ottica dei consumatori la possibilità di compere vantaggiose è parimenti auspicabile. Occorre che le informazioni contenute nell'annuncio di una vendita promozionale siano esatte, non inducano in errore e non costituiscano offerte adescanti. Tutte queste condizioni sono già sufficientemente adempite dall'attuale LCS1 (cfr. qui sotto il n. 115.3).

412

Motivi di ordine giurìdico Nonostante la limitazione di principio imposta dall'OL, numerose imprese propongono vendite promozionali e speciali durante tutto l'anno. Gli annunci, in particolare quelli che emanano da commerci al dettaglio che dispongono di un servizio o di un consulente legale, sono sovente concepiti ai limiti della legalità.

Le aziende di minori dimensioni incappano frequentemente nella trappola delle vendite speciali, mentre quelle di maggiore importanza non vi si lasciano prendere. In queste condizioni non è raro che i servizi cantonali incaricati dell'esecuzione dell'OL siano presi alla sprovvista. Inoltre per un grande numero di giudici e di commercianti è difficilmente comprensibile e accettabile una normativa che limita a tal punto libere decisioni commerciali: da qui le note censure giusta le quali l'esecuzione non sarebbe uniforme o i criteri di valutazioni sarebbero differenziati.

Nella prassi, che sovente non è uniforme, il fattore determinante è che, dal profilo del vantaggio temporaneo proposto, l'annuncio pubblico sia valutato in funzione dell'impressione soggettiva prodotta sul lettore medio. Nell'ambito della loro attività di vigilanza, i servizi cantonali devono esercitare in ampia misura il loro potere di apprezzamento, rendendo così difficile la decisione di ogni singolo caso e provocando fluttuazioni della prassi amministrativa. Gli annunci che seguono mostrano come sia spesso difficile formulare un giudizio in funzione dell'impressione soggettiva (illustrazioni 3 e 4): Illustrazione 3 Offerta di anniversario

Etonnant de discrétion, (et de prix: fr.1490/- au lieu de fr. 1690.-)

mouche, il affiche a peine 11.3 sur la balance.

Gli elementi costitutivi della vendita speciale, ossia la vendita al dettaglio, l'annuncio pubblico e il vantaggio particolare, sono riuniti. Che ne è però del carattere temporaneo del vantaggio? Manca infatti una chiara limitazione nel tempo dell'offerta di anniversario, ragione per la quale il carattere temporaneo deve essere valutato in funzione dell'impressione soggettiva. In questo contesto la domanda che pone il Tribunale federale è la seguente: L'annuncio induce il cliente a credere che le merci offerte non potranno essere acquistate ulteriormente ad un prezzo così vantaggioso?

413

Illustrazione 4 Vendita promozionale / Saldi anticipati

Anche nel caso di questo annuncio sono riuniti all'evidenza gli elementi costitutivi della vendita speciale, ossia la vendita al dettaglio, l'annuncio pubblico ed il vantaggio particolare. Si trattava quindi di esaminare se l'annuncio suscitasse l'impressione di un vantaggio temporaneo. Il Tribunale federale lo ha giudicato in funzione dell'impressione generale, giungendo alla conclusione che la data dell'annuncio (18 giugno, ossia due settimane prima dell'inizio ufficiale delle vendite speciali), l'importo del ribasso (50%) e la quantità per lo più fortemente ridotta di merci riunivano le condizioni della vendita speciale soggetta ad autorizzazione.

La differenza tra una pubblicità ancora tollerabile giusta l'OL ed una pubblicità non autorizzata è spesse volte difficilmente accertabile ed esige in ogni caso un esame dettagliato in funzione della capacità immaginativa dei pubblicitari.

In considerazione dell'elevato numero di casi limite, questo vasto margine di apprezzamento si ripercuote parimenti sulla giurisprudenza dei tribunali, aumentando l'insicurezza delle autorità.

L'effetto preventivo della comminatoria di sanzioni penali in caso di infrazioni alle disposizioni in materia di vendite speciali è comunque debole, visto che di norma il successo pubblicitario supera largamente l'importo della multa.

414

115.3

Soppressione dell'obbligo di autorizzazione per le liquidazioni totali e parziali

II nostro Collegio ritiene che la liberalizzazione delle vendite speciali - che consente di annunciare liberamente vantaggi temporanei - implica altresì la liberalizzazione delle liquidazioni totali e parziali. A parte il fatto che il mantenimento dell'obbligo dell'autorizzazione per le liquidazioni totali e parziali creerebbe problemi di delimitazione, è ovvio che tali operazioni di vendita perderebbero la loro attrattiva. Nessuno chiederà autorizzazioni per operazioni del genere nella misura in cui è possibile raggiungere gli obiettivi prefissi prescindendo da un simile iter. Occorre altresì chiedersi per quale ragione un'impresa che ha subito danni da inondazione o incendio avrebbe bisogno di un'autorizzazione per smerciare merci danneggiate e per quale ragione dovrebbe pagare una tassa.

Si noti inoltre che il regime delle liquidazioni non corrisponde più alla situazione reale del mercato. Quando esiste offerta eccedentaria di merci - per esempio nel caso del commercio di tappeti o di mobili - i meccanismi del mercato non tengono conto delle normative. Questo accade sovente con l'aiuto involontario delle autorità, che devono rilasciare l'autorizzazione di liquidazione totale o parziale quando le relative esigenze sono adempite. L'autorizzazione di effettuare una liquidazione conferisce il diritto di profilarsi rispetto alla concorrenza con una pubblicità aggressiva. Le imprese fanno sempre più sovente capo a questa possibilità, senza però manifestare l'intenzione di addurre il motivo dell'autorizzazione (chiusura del commercio, trasformazione, ecc.). Esse richiedono per esempio l'autorizzazione per una liquidazione totale per poter beneficiare del suo effetto pubblicitario, ma non hanno affatto l'intenzione di chiudere il loro commercio. Alla conclusione della liquidazione totale, il commercio è gestito dal congiunto, da una società fiduciaria o come commercio all'ingrosso. Le limitazioni previste a tale scopo dall'ordinanza sulle liquidazioni (per esempio il divieto di riapertura di un commercio) sono facilmente aggirabili. Una vigilanza amministrativa sproporzionata non sarebbe comunque in grado di impedire di eludere la legge e di commettere simili abusi.

116

Misure di contenimento in caso di soppressione della normativa sulle vendite speciali

La soppressione del norme di diritto amministrativo sulle vendite speciali non provoca un vuoto giuridico. L'attuale LCS1 e l'ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP, RS 942.211) bastano a garantire la protezione dei concorrenti dalla concorrenza ad oltranza e quella dei consumatori dalla pubblicità fallace. Si rinvia in particolare alle seguenti disposizioni della LCS1 e dell'OIP.

Nel capitolo della LCS1 consacrato alle disposizioni di diritto privato, il divieto di denigrare, di dare indicazioni fallaci, di adescare e di fornire regali o premi sono stati sanciti per proteggere i concorrenti (cfr. art. 3 lett. a, b, f e g LCS1).

Queste disposizioni sono completate da quelle dell'articolo 3 lettera h e i LCS1, 415

che vietano i metodi di vendita particolarmente aggressivi e le dissimulazioni.

Sarebbe possibile ricorrere alle disposizioni di diritto privato in materia di pubblicità fallace per prevenire chiusure di commerci e liquidazioni totali simulate unicamente nella pubblicità. In particolare, le nuove disposizioni relative all'inversione dell'onere della prova per quanto concerne le affermazioni di fatto nella pubblicità (art. 13a LCS1) potrebbero contribuire alla prevenzione di simili abusi. In materia di infrazioni alla LCS1, i concorrenti, i consumatori, le associazioni professionali ed economiche, come pure le associazioni di consumatori potrebbero far valere tutta una serie di pretese fondate sul diritto privato (art. 9 e 10 LCS1), completate dal diritto di sporgere querela penale (art.

23 LCS1). Questo modo di procedere corrisponde al postulato di deregolamentazione, inteso ad affidare all'economia privata il compito di controllare e vigilare la lealtà delle liquidazioni.

Fra le disposizioni di diritto amministrativo della LCS1 occorre menzionare le prescrizioni relative all'indicazione del prezzo (art. 16-20 LCS1), che vietano tra l'altro le indicazioni che possono indurre in errore (art. 18 LCS1). Un importante strumento ai fini di garantire una pubblicità trasparente in materia di prezzi è costituito dall'ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP, RS 942.211), che si fonda per l'appunto su queste disposizioni della LCS1. L'OIP si prefigge di garantire un'indicazione chiara dei prezzi onde consentire confronti ed evitare che il compratore sia indotto in errore (art. 1 OIP). L'OIP si applica a tutte le merci e a tutti i servizi che vi sono enumerati e che sono offerti direttamente ai consumatori, nonché alla pubblicità rivolta ai consumatori per l'insieme delle merci e dei servizi (art. 2 OIP).

L'organizzazione di «vendite promozionali permanenti» è in particolare impedita dalla normativa sui prezzi comparativi (art. 18 LCS1 in connessione con l'art. 16 OIP). Tali vendite sono .possibili unicamente in tre casi: 1. come confronto con i propri prezzi praticati in precedenza (autoconfronto), 2. come confronto con i prezzi che verranno praticati in futuro (prezzo introduttivo), e 3. come confronto con la concorrenza.

L'annuncio di un «autoconfronto» è limitato nel tempo. Non
è quindi consentito fare pubblicità sull'arco di un anno intero per la medesima mercé o il medesimo servizio praticando prezzi doppi. Una simile possibilità è data soltanto per due mesi al massimo, e per quattro mesi al massimo se si tratta di articoli di moda (calzature e vestiti), a condizione che questi prezzi siano stati effettivamente praticati durante il periodo legale (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 OIP).

L'indicazione in cifre della riduzione di prezzo (per esempio «20% miglior mercato», «risparmiate 10 franchi», ecc.) è assimilata a un confronto di prezzi (art.

17 cpv. 1 OIP). Questo modo di procedere è pertanto autorizzato unicamente per un periodo limitato, come nel caso deH'«autoconfronto».

Le infrazioni all'OIP sono perseguite d'ufficio e punite con l'arresto o con la multa sino a 20 000 franchi (art. 24 LCS1 e art. 21 OIP).

In definitiva si può constatare che la LCS1 e l'OIP costituiscono misure di contenimento sufficienti per non lasciare i concorrenti e i consumatori senza prote416

zione in caso di soppressione dell'obbligo di autorizzazione per le vendite speciali. Questo giudizio collima con quello espresso dal Tribunale federale che, nelle sue sentenze relative alla legislazione sulle vendite speciali, si è già pronunciato a più riprese nei seguenti termini: Ci si può effettivamente chiedere se è ancora opportuno limitare l'autorizzazione di vendite speciali visto che i metodi di vendita che inducono in errore, le offerte presentate in modo fallace e i casi di pubblicità sleale rientrano comunque nel campo di applicazione della LCS1 (DTF 117 IV 208, 116 IV 169).

117

Effetti possibili della liberalizzazione

È difficile prevedere le ripercussioni della liberalizzazione del regime delle liquidazioni sulle strutture del commercio al dettaglio. Anche se la deregolamentazione intensifica la concorrenza (il che corrisponde allo scopo di questa misura), non è possibile affermare semplicemente - come coloro che si oppongono a qualsiasi liberalizzazione - che essa provocherà un processo di concentrazione identico a quello registrato tempo fa nel commercio al dettaglio di generi alimentari. Inoltre, i settori vincolati alla moda, come quello dei tessili, delle calzature, degli articoli sportivi, come pure quello dei mobili e dell'elettronica ber il grande pubblico si differenziano oltremodo dagli articoli di uso corrente del commercio al dettaglio di generi alimentari dal profilo dell'assortimento, dell'evoluzione tecnica, del comportamento e delle abitudini dei compratori. La liberalizzazione offre ai commercianti flessibili, innovatori e vicini alla clientela nuove possibilità nei settori sinora sottoposti all'autorizzazione.

Questi commercianti potranno adeguarsi ai bisogni del mercato molto più rapidamente delle grandi imprese e non avranno bisogno di impegnare il loro capitale sino alla fine della stagione in articoli di difficile vendita. Non vi è timore alcuno che la liberalizzazione del regime delle liquidazioni provochi una perdita di qualità dei prodotti. Come in passato, il cliente sarà sempre disposto ad onorare la qualità, la consulenza, il servizio, ecc. Inoltra la liberalizzazione offrirà possibilità identiche a tutti i commercianti o non ricompenserà più quelli che sanno eludere la legge. Saranno così eliminate le distorsioni alla concorrenza.

12 121

Risultati della procedura di consultazione In generale

II nostro Collegio ha incaricato l'8 luglio 1993 il Dipartimento federale dell'economia pubblica di avviare presso i Cantoni, i partiti politici e le cerehie interessate la procedura di consultazione relativa alla revisione della legge federale contro la concorrenza sleale (LCS1). La consultazione si è conclusa l'8 ottobre 1993. La liberalizzazione del regime delle liquidazioni posta in consultazione prevedeva due diverse varianti: - giusta la variante 1 sarebbe stata soppressa unicamente l'autorizzazione per le vendite speciali, mentre sarebbe stata mantenuta quella per le liquidazioni totali e parziali; 417

- giusta la variante 2 sarebbero invece state abrogate nel loro insieme le disposizioni di diritto amministrativo della LCS1 relative alle liquidazioni e alle operazioni analoghe (art. 21, 22 e 25), con la conseguente abrogazione dell'ordinanza sulle liquidazioni.

122

Compendio

Complessivamente la grande maggioranza delle cerehie consultate hanno approvato la liberalizzazione del regime delle liquidazioni, riconoscendo la lacunosità e la rigidità della normativa in vigore, come pure le sue difficoltà di applicazione. È risultata per l'essenziale controversa la questione di sapere se la revisione dovesse essere limitata all'abrogazione dell'obbligo di autorizzazione per le vendite speciali (variante 1) o se la liberalizzazione dovesse parimenti essere estesa alle liquidazioni totali e parziali (variante 2). Sui 73 pareri espressi, 23 si pronunciano a favore della variante 1, ossia la soppressione dell'obbligo di autorizzazione per le vendite speciali, 40 a favore della variante 2, ossia l'estensione della liberalizzazione alle liquidazioni totali e parziali. Un solo organismo consultato si esprime a favore delle due varianti. Sette pareri respingono entrambe le varianti e caldeggiano piuttosto un allentamento della legislazione in vigore. Quanto a due organismi consultati, visibilmente essi non hanno saputo riunire una maggioranza a favore di una delle tre possibilità.

123

Sostenitori della variante 1 (soppressione del solo obbligo di autorizzazione per le vendite speciali)

Sette Cantoni (GL, SH, AI, AG, TI, VS, e NE), il Partito radicale democratico svizzero (PRO), il Partito liberale svizzero (PLS) ed il Partito socialista svizzero (PSS), l'Unione svizzera delle arti e mestieri, l'Unione sindacale svizzera, la maggior parte delle organizzazioni del commercio al dettaglio, come pure la Federazione romanda delle consumatrici preferiscono limitare la deregolamentazione alle vendite speciali. Il PRO prospetta un'abrogazione generale delle prescrizioni in materia di liquidazioni, ma soltanto ad avvenuta valutazione delle esperienze fatte con la liberalizzazione delle vendite speciali. Il PSS caldeggia la variante 1, con riserva però di misure concomitanti. La maggior parte dei sostenitori di questa variante temono che una liberalizzazione generale sfoci in abusi nel settore delle liquidazioni totali e parziali e avvantaggi troppo i grandi distributori a scapito dei piccoli e medi commerci. Le disposizioni di diritto privato della LCS1 sono considerate una soluzione sostitutiva insufficiente, visto che possono essere applicate soltanto in una fase successiva, al termine di procedure lunghe ed onerose.

124

Sostenitori della variante 2 (liberalizzazione generale del regime delle liquidazioni)

18 Cantoni (ZH, BE, LU, UR, SZ, NW, OW, ZG, FR, SO, BS, BL, AR, SG, GR, TG, VD, e JU), il Partito democratico cristiano svizzero (PDC), l'Unione 418

democratica di centro (UDC), l'Anello degli indipendenti (Adi), il Vorort, l'Unione svizzera dei contadini, la Federazione svizzera degli importatori e del commercio all'ingrosso, la Federazione delle società svizzere degli impiegati, i grandi distributori Migros e Coop, l'insieme delle organizzazioni del settore della pubblicità, la Commissione dei cartelli, le organizzazioni femminili come pure il Forum delle consumataci sono favorevoli all'abrogazione totale delle disposizioni sulle liquidazioni. Tutti questi organismi consultati considerano la variante 2 come misura ragionevole per promuovere il mercato e rafforzare la concorrenza.

125

Mantenimento dello statu quo

Un Cantone i Democratici svizzeri, la Federazione romanda dei sindacati padronali, i dettaglianti in articoli tessili, l'Associazione delle consumatrici del Cantone Ticino (ACSI) respingono entrambe le varianti. Essi ritengono che una liberalizzazione provocherebbe grandi svantaggi per i piccoli commercianti e la qualità dei prodotti. Essi deplorano altresì che nessun allentamento sia stato esaminato sulla base della legislazione in vigore. L'Associazione svizzera dei consumatori esita tra lo statu quo e la variante 1.

2

Parte speciale

L'abrogazione totale delle disposizioni di diritto amministrativo sulle liquidazioni postula la soppressione degli articoli 21, 22 e 25, come pure un adeguamento redazionale dell'articolo 27 capoverso 2. Pertanto la base legale dell'ordinanza sulle liquidazioni diviene caduca di modo che la stessa deve essere abrogata con l'entrata in vigore della modificazione della LCS1. Con l'abrogazione di queste disposizioni l'abuso di liquidazioni o di operazioni analoghe sarà giudicato in virtù delle disposizioni di diritto privato della LCS1, in particolare degli articoli 2 e 3. La vigilanza sullo svolgimento corretto di queste operazioni non spetterà più allo Stato, bensì all'economia privata, che potrà procedere per il tramite dell'azione civile o della querela penale. È legittimato a proporre l'azione o a sporgere la querela chiunque si senta leso o minacciato nei suoi interessi economici da operazioni di vendita sleali (art. 9 e 10 LCS1).

Con la soppressione delle disposizioni di diritto amministrativo sulle liquidazioni, il silenzio qualificato del legislatore intende significare che le liquidazioni e le operazioni analoghe sul territorio della Confederazione non sottostanno all'obbligo di autorizzazione. Scopo di questa liberalizzazione non è che dopo un certo periodo di tempo i Cantoni ripristinino normative in questo settore e istituiscano nuovamente un regime simile a quelle anteriore all'uniformazione del regime delle liquidazioni del 1943.

419

3 31

Ripercussioni Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

311

Ripercussioni per la Confederazione

Visto che l'esecuzione dei compiti in materia di liquidazione spetta ai Cantoni, la presente modificazione della legge contro la concorrenza sleale non ha ripercussioni finanziarie o sull'effettivo del personale della Confederazione.

312

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

In materia finanziaria: l'esecuzione delle liquidazioni è sottoposta ad una tassa.

Questa vale anche per le vendite speciali, almeno nei Cantoni che applicano il sistema dell'autorizzazione individuale (tutti, tranne UR, FR, AI, VD, NE e Visto che tutti i generi di liquidazione non sottostanno più all'obbligo di autorizzazione, i proventi delle tasse spariranno (cfr. allegato 1).

In materia di personale: conseguentemente alla liberalizzazione delle liquidazioni, i Cantoni e i Comuni sono liberati dai compiti vincolati all'obbligo dell'autorizzazione come pure all'esecuzione di disposizioni legali. Si dovrà comunque contare con un certo trasferimento dei compiti di esecuzione a livello di OIP.

32

Altre ripercussioni

La liberalizzazione delle liquidazioni e delle vendite speciali intensificherà la concorrenza nei settori attualmente sottoposti all'OL (in particolare tutto il settore dei prodotti non alimentari). I dettaglianti disporranno di un maggior margine di manovra per le attività di marketing.

4

Programma di legislatura

II nostro Collegio ha posto la sua politica per il periodo legislativo 1991-1995 sotto il motto «Apertura verso l'esterno - Riforme all'interno». In questo contesto il rinnovo dell'economia di mercato costituisce una pietra miliare del programma di legislatura.

La presente revisione parziale della LCS1 non è recata come tale nel programma di legislatura, ma risulta dall'obiettivo 27 (riesame di talune politiche settoriali negli ambiti in cui le norme ostacolano la concorrenza o la facoltà di adeguamento dell'economia).

5

Rapporti con il diritto europeo

II diritto comunitario non disciplina le liquidazioni, ragione per la quale esse non rientrano nel settore primario di competenza degli Stati membri. Nondimeno, le restrizioni imposte dal diritto nazionale devono essere in sintonia con 420

le norme applicabili alla libera circolazione delle merci (art. 30 segg. del Trattato che istituisce la CEE). In virtù di queste disposizioni, le restrizioni quantitative all'importazione come pure le misure equivalenti sono vietate tra Parti contraenti. Le restrizioni alla libera circolazione delle merci fondate sulle norme nazionali in materia di vendite speciali possono essere imposte alle altre Parti contraenti soltanto se sono giustificate da una «esigenza imperativa». Costituiscono in particolare esigenze imperative la protezione della lealtà delle transazioni e la protezione dei consumatori (cfr. Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunità europee, CGCE, 1979, pag. 6499 segg., 662, in re «Cassis de Dijon»).

Nella sua sentenza nella causa GB-INNO-BM, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha concluso che un regolamento lussemburghese sulle vendite speciali che vietava - nel caso delle offerte con riduzioni di prezzo - di indicare la durata dell'offerta e il prezzo primitivo non era giustificato da esigenze imperative e perdeva pertanto la sua validità nelle relazioni transfrontaliere (cfr.

CGCE, I99p, pag. 667 segg., in re GB-INNO-BM). La Corte di giustizia ha in particolare ammesso che nella fattispecie il motivo indicato per giustificare la norma in causa non era pertinente. La «Confédération du commerce luxembourgeois» ed il Governo di questo Paese avevano fatto valere che le norme impugnate erano destinate alla protezione dei consumatori. La Corte di giustizia ha considerato invece che occorreva facilitare e non ostacolare l'accesso dei consumatori alle informazioni del mercato e che per proteggere i consumatori bastava garantire l'esattezza e la veracità di tali informazioni.

Questa sentenza consente di porre in forse l'eurocompatibilità della nostra attuale legislazione sulle vendite speciali.

6

Basi legali

Le disposizioni della legge federale contro la concorrenza sleale in materia di liquidazioni si fondano sull'articolo 31bis capoverso 2 Cost., giusta il quale la Confederazione può emanare disposizioni sull'esercizio del commercio e dell'industria, sempre salvaguardando gli interessi generali dell'economia nazionale. A tale scopo essa deve rispettare il principio della libertà di commercio e di industria. Ovviamente essa è anche abilitata ad abrogare norme di questo genere.

421

Allegato 1 Emolumenti per le liquidazioni e le vendite speciali nel 1992 Liquidazioni, totali e parziali (in franchi)

Vendite speciali Totale (in franchi) (in franchi)

ZG ZH

70 000.-- 4 494.95 1 800.-- 70 000.-- 8 855.-- 71 400.-- 6 750.-- 85 786.-- 13 243.-- 40 128.-- 5 359.70 280717.-- 29 652.30 2 500.-- 2 607.-- 91 830.-- 11 500.-- 40 239.-- 33 645.-- 41 200.-- 87 167.70 540.-- 28 389.-- 90418.10 12 880.-- 1 024 000.--

-- 7 500.-- 4 773.-- 405 020.-- 75 200.-- 104 644.-- 212 185.-- 81 234.-- 150 151.25 -- -- 183 989.-- 50 140.-- 1 781 000.--

550 000.-- 14 184.95 2 040.-- 980 000.-- 74 685.-- 169 300.-- 6 750.-- 85 786.-- 33 045.-- 134 939.-- 36 762.20 555 923.-- 29 652.30 10 000.-- 7 380.-- 496 850.-- 86 700.-- 144 883.-- 245 830.-- 122 434.-- 237 318.95 540.--.

28 389.-- 274407.10 63 020.-- 2 805 000.--

Totale

2 155 101.75

5 040 717.75

7 195 819.50

AG AR AI BE BL BS FR GÈ GL GR JU LU NE NW OW SG SH SO SZ TG TI UR VD

vs

422

480 000.-- 9 690.-- 240.-- 910 000.-- 65 830.-- 97 900.-- -- -- 19 802.-- 94811.-- 31 402.50 275 206.--

Allegato 2 Numero di liquidazioni totali e parziali Cantone

Liquidazioni totali

1992

AG AR AI BE BL BS FR GÈ GL GR JU LU NE NW OW SG SH SO

sz

TG TI UR VD

vs

ZG ZH Totale

39 9 1 58 17 17 6 10 6 16 10 41 13 -- 7 40 5 29 8 15 30 1 16 32 16 54

496

Liquidazioni parziali 1993

33 3

1992

1993 24

-- 55 13 8 12 6 5 3 6 29 11 4 2 42 5 14 9 22 31 3 15 43 10 42

31 1 1 77 37 10 13 8 10 12 8 35 23 6 4 49 6 16 20 19 34 3 1 52 2 93

426

590

550

--

3 57 27 19 14 7 12 4 7 28 18 3 4 37 5 23 10 10 45 2 6 70 16 99

423

«.

Allegato 3

K Prospetto della regolamentazione sulle liquidazioni e operazioni analoghe in Svizzera e nei Paesi limitrofi

1.

1.11 1.12 1.2

Liquidazioni totali e parziali . Termine d'attesa prima della liquidazione

Svizzera

Germania

Austria

Francia

Italia

XA almeno 1 anno

xo

XA 3 anni

XA

XA

almeno 3 anni

2 anni X

X

1.3 1 .4

Termine d'attesa dopo la liquidazione Divieto di approvvigionamento in vista di una liquidazione o in corso di liquidazione Divieto di riaprire un commercio dopo una liquidazione Durata della liquidazione totale

1-5 anni 4-6 mesi

1.5

Durata della liquidazione parziale

1-2 mesi

2 anni 24 giorni feriali 12 giorni ferali

2 2.1 2.2 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25

Operazioni analoghe (vendite speciali) Vendite speciali periodiche o stagionali Possibilità all'infuori delle vendite speciali stagionali Vendite promozionali, offerte di introduzione, ecc.

Vendite speciali Offerte sociali /senza limitazione nel tempo Vendite di anniversario (25 anni) Vendite sociali di derrate alimentari, articoli di igiene

3

Embargo prima delle vendite speciali stagionali

XA

XP

I

I XXP

X -

X 3 anni 3 mesi

X

13 settimane 6 o 13 settimane

3o 6 mesi XO

X -

XO

X -

X XA X -

XO

xo X-

XX -

X -

A = Autorizzazione obbligatoria O = Obbligo di annuncio - = Senza autorizzazione obbligatoria o annuncio obbligatorio

X

X

X

P = Vigilanza da parte dell'economia privata X = Oggetto di regolamentazione

Legge federale contro la concorrenza sleale (LCS1)

Disegno

Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 maggio 1994'>, decreta: I

La legge federale del 19 dicembre 19862) contro la concorrenza sleale (LCS1) è modificata come segue: Sezione 2: Liquidazioni e operazioni analoghe (Art. 21 e 22) Abrogata

Art. 25 Abrogato Art. 27. cpv. 2 2 Le autorità cantonali comunicano al Ministero pubblico della Confederazione, all'attenzione del Dipartimento federale dell'economia pubblica, in copia integrale, immediatamente e gratuitamente tutte le sentenze, tutti i decreti penali e tutte le decisioni di non doversi procedere in materia di indicazione dei prezzi ai consumatori.

II 1 2

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

6763

D FF 1994 III 403 > RS 241

2

28 Foglio federale. 77° anno. Voi. Ili

425

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente una modificazione della legge federale contro la concorrenza sleale (LCS1) Liberalizzazione del regime delle liquidazioni dell'11 maggio 1994

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1994

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

26

Cahier Numero Geschäftsnummer

94.046

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

05.07.1994

Date Data Seite

403-425

Page Pagina Ref. No

10 117 854

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.