Termine di referendum: 27 marzo 1995
Decreto federale concernente l'Ufficio nazionale svizzero del turismo # S T #
Modificazione del 16 dicembre 1994
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 13 giugno 19941', decreta: I
II decreto federale del 21 dicembre 19552) concernente l'Ufficio nazionale svizzero del turismo è modificato come segue: Titolo Legge federale concernente l'Ufficio nazionale svizzero del turismo Ingresso visto l'articolo 31bis capoversi 2 e 3 lettere a e e della Costituzione federale, Art. l 1 L'Ufficio nazionale svizzero del turismo è una corporazione di diritto pubblico. Esso promuove la domanda di viaggi e vacanze in Svizzera.
2 Esso assume i seguenti compiti: a. analizzare l'evoluzione dei mercati e fornire consulenza agli operatori nell'elaborazione di prestazioni di servizi corrispondenti alle esigenze del mercato e dell'ecologia; b. preparare e diffondere messaggi promozionali; e. utilizzare o organizzare manifestazioni promozionali e offrire servizi ai media; d. informare in merito all'offerta turistica; e. assistere gli operatori nelle loro attività di distribuzione; f. sostenere la commercializzazione dei prodotti; g. coordinare l'accesso al mercato e cooperare con altre organizzazioni e imprese interessate all'immagine del Paese.
"FF 1994 III 1009 > RS 935.21
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1072
1994 - 885
Ufficio nazionale svizzero del turismo. DF
Art. 2 L'Ufficio nazionale svizzero del turismo mantiene rappresentanze all'estero.
Art. 4 1 Gli organi dell'Ufficio nazionale svizzero del turismo sono l'assemblea generale, il comitato e l'organo di controllo. Un direttore dirige gli affari.
2 II Consiglio federale fissa i particolari dell'organizzazione, previo parere del settore turistico, ed è autorizzato a modificare la denominazione della corporazione di diritto pubblico.
Art. 6 La Confederazione accorda all'Ufficio nazionale svizzero del turismo aiuti finanziari annui nei limiti dei crediti autorizzati. L'Assemblea federale definisce ogni cinque anni il quadro finanziario mediante un decreto federale semplice.
Art. 7 Abrogato
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II 1 2
La presente legge sottosta al referendum facoltativo.
II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 16 dicembre 1994 II presidente: Küchler II segretario: Lanz
Consiglio nazionale, 16 dicembre 1994 II presidente: Claude Frey II segretario: Duvillard
Data di pubblicazione: 27 dicembre 1994° Termine di referendum: 27 marzo 1995
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i) FF 1994 V 1072
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Decreto federale concernente l'Ufficio nazionale svizzero del turismo Modificazione del 16 dicembre 1994
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Foglio federale
Jahr
1994
Année Anno Band
5
Volume Volume Heft
52
Cahier Numero Geschäftsnummer
---
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
27.12.1994
Date Data Seite
1072-1073
Page Pagina Ref. No
10 118 036
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